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Sezione di Barletta

 
   
domenica 24 novembre 2024 - ore 07:34
Tar Puglia, Seconda sezione, Sentenza n° 01069\2008 dep. il 2\5\2008
giovedì 8 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di

Procedure selettive finalizzate alla predisposizione di graduatoria, legge n° 127\1997, D.Lgs. 26\2000, Discrezionalità dell'amministrazione e relativo obbligo di motivazione

N. 01069/2008 REG.SEN.

N. 00746/2003 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 746 del 2003, proposto da:
M., D., F., A., L., Z., rappresentati e difesi dagli avv.ti A. B., A. S., con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via (omissis);

contro

Comune di Andria, rappresentato e difeso dagli avv. G. D.B., O. M., con domicilio eletto presso G. B. in Bari, presso Avv. A. B. via (omissis);
Dirigente Settore Affari Generali Comune di Andria;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’atto di indirizzo sindacale n. 243 del 24 aprile 2003, con il quale il Sindaco invitava il Dirigente del Settore Personale, organizzazione e sistemi informativi ad attivare una procedura selettiva pubblica finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Municipale, “….con tempi di utilizzazione tali da consentire l’utilizzazione della medesima entro brevissimo termine…”;

della determinazione dirigenziale n. 537 del 28 aprile 2003, con la quale il dirigente ha indetto la selezione pubblica per la formazione della graduatoria per l’assunzione di personale con il profilo di Agente di Polizia Municipale di categoria C), posizione economica C1);

del bando di selezione, affisso all’albo pretorio a far data dal 30 aprile 2003;

di ogni ulteriore atto ad essi prodromico, connesso e conseguente;

nonché per la condanna, in via subordinata, dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno, ai sensi del D.Lgs. n. 80/1998, art. 35.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/03/2008 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

I ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 13 unità di vigile urbano di categoria C posizione economica C1, bandito dal Comune di Andria in data 10 ottobre 2000, risultavano idonei, come da graduatoria finale di merito approvata con determinazione dirigenziale n. 226 del 26 febbraio 2002.

 

Con determinazione dirigenziale n. 537 del 28 aprile 2003, il dirigente del settore personale, dando attuazione all’atto di indirizzo sindacale n. 243 del 24 aprile 2003, provvedeva ad indire una selezione pubblica per soli titoli, volta alla creazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato con il profilo di agente di polizia municipale di categoria C posizione economica C1.

 

Avverso tali provvedimenti i ricorrenti, deducevano articolate censure di seguito sintetizzabili:

 

violazione di legge, errata e/o mancata applicazione dell’art. 6 comma 21 della L. n. 127 del 1997, dell’art. 91 comma 4 del d.lgs 267 del 2000, nonché dell’art. 39 del regolamento disciplinante l’assunzione agli impieghi presso il Comune di Andria;

 

violazione di legge, errata e/o mancata applicazione del combinato disposto degli artt. 97 Cost. e 1 L. n. 241 del 1990;

 

violazione di legge, mancata applicazione dell’art. 5 del regolamento per l’assunzione agli impieghi presso il Comune di Andria.

 

Concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di misura cautelare, nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.

 

Si costituiva il Comune di Andria chiedendo il rigetto del ricorso e contestando puntualmente le argomentazioni dei ricorrenti.

 

Alla camera di consiglio del 3 luglio 2003, il T.a.r. per la Puglia sede di Bari, sezione seconda, accoglieva la domanda cautelare e per l’effetto sospendeva l’efficacia dell’atto di indizione della selezione e dell’allegato bando di concorso.

 

All’udienza pubblica del 20.03.2008, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La controversia sottoposta all’esame del collegio concerne, in sostanza, il carattere discrezionale, o meno, dello scorrimento di graduatorie di idonei e la conseguente possibilità per l’Amministrazione di operare una scelta fra detto scorrimento e l’indizione di una nuova procedura concorsuale. La posizione prevalente in via generale in giurisprudenza ed alla quale il collegio ritiene di aderire, è quella secondo cui la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l’Amministrazione, trattandosi di potere che rientra, di norma, nella piena discrezionalità dell’Ente che bandisce il concorso, fatte salve situazioni particolari, in cui il legislatore abbia espressamente disposto l’obbligo per l’Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria. Al di fuori delle predette situazioni, pertanto, non può nemmeno ritenersi sussistente, per la medesima Amministrazione, la necessità di motivare la scelta concorsuale, rispondendo detta scelta ai criteri generali, sanciti dall’articolo 97, primo e terzo comma, della Costituzione ( T.a.r. Lazio, Roma sez. I quater 28.2.2007 n. 1900).

Le norme sui concorsi pubblici del resto, prevedono spesso la possibilità per l’amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi dopo la formazione della graduatoria. Così disponeva già il testo unico degli impiegati civili dello Stato emanato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Successivamente, entrato in vigore nei vari settori del pubblico impiego il sistema dei contratti collettivi resi esecutivi con decreto del presidente della repubblica, è stata spesso prevista la ultrattività delle graduatorie, ossia è stato previsto che le graduatorie rimanessero valide per un certo periodo di tempo, in modo tale che l’amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendessero liberi e che essa intendesse, appunto, coprire. In generale, come che siano espresse le norme di ultrattività delle graduatorie, esse non precludono all’amministrazione di preferire l’indizione di un nuovo concorso né tanto meno creano un obbligo dell’amministrazione di coprire i posti liberi ( C.d.s. sez. V 10/01/2007 n. 53).

Nel caso di specie, è peraltro da specificare che il concorso bandito in data 10.10.2000 era rivolto all’assunzione di n. 13 unità di vigile urbano di categoria C posizione economica C1 a tempo indeterminato, mentre la selezione pubblica indetta con determinazione dirigenziale n. 537 del 28.4.2003, oggetto di impugnazione, era rivolta alla formazione di una graduatoria di personale della medesima categoria e posizione economica ma a tempo determinato. Orbene, ricorda il collegio che l’utilizzo delle graduatorie di posti a tempo indeterminato, è possibile anche nel caso di assunzioni a tempo determinato, se il regolamento dell’ente per l’accesso agli impieghi ed il bando di concorso esplicitano tale possibilità, ma non è certo obbligatorio.

Tenuto conto di quanto sopra, nessuna delle censure prospettate appare idonea a individuare un vizio invalidante degli atti impugnati, con conseguente infondatezza, in applicazione dei principi generali in precedenza richiamati, delle censure stesse. In particolare, ai fini della risoluzione della presente controversia, non può essere ritenuto fondato nemmeno il terzo motivo di ricorso, sulla base del quale veniva accolta l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati. L’art.5 del regolamento per l’assunzione agli impieghi del Comune di Andria, è disposizione che non poteva ritenersi violata dalla mancata indicazione negli atti di indizione della procedura selettiva del numero dei posti messi a concorso, dato che la procedura veniva avviata per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, sulla base di uno specifico e puntuale progetto, in cui il fabbisogno delle unità di personale era previsto anche nel numero.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. Deve essere altresì respinta la richiesta di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti, formulata in maniera generica ed indeterminata.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio in favore del Comune di Andria, che vengono quantificate in € 2.000/00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO