Art.1 - L'Unione degli Avvocati d'Italia
- U.D.A.I. - Sezione Staccata di Barletta è un'associazione
senza finalità politiche tra gli avvocati che esercitano
con continuità la professione forense.
Art.2 - All'Associazione possono aderire
tutti gli avvocati iscritti presso il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati del Tribunale di Trani e tutti i praticanti
iscritti nel registro dei praticanti del Consiglio dell'Ordine
di Trani, su domanda del richiedente e delibera del Consiglio
Direttivo dell'Associazione.
Art.3 - L'Associazione ha quale scopo
la difesa degli interessi collettivi e dell'etica professionale.
A tal proposito essa si propone:
a) La divulgazione e l'effettiva applicazione delle regole
deontologiche professionali statuite dal Codice deontologico
italiano ed europeo, al fine di migliorare i rapporti
di colleganza e mantenere alto il prestigio della professione
forense, contribuendo alla migliore tutela dei diritti
degli avvocati e degli utenti.
b) Concorrere al miglioramento ed aggiornamento della
preparazione tecnica della classe forense, promuovendo
a tal scopo tutte le iniziative utili, anche mediante
conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni scambi
professionali con altri ordini forensi nazionali ed esteri
e quant'altro ritenuto opportuno.
c) Promuovere, soprattutto con riferimento ai giovani,
l'affratellamento e la solidarietà fra gli avvocati,
collaborare con gli operatori di giustizia, in piena armonia
e con l'affiancamento degli Ordini Professionali e del
Consiglio Nazionale Forense e dell'O.U.A..
d) Contribuire al miglioramento dei rapporti con le associazioni
forensi, con le Autorità Giudiziarie e con i rappresentanti
degli enti pubblici, al fine di un migliore funzionamento
di una giustizia più moderna ed efficace.
e) Concorrere al miglioramento delle normative in materia
di previdenza ed assistenza degli avvocati;
f) assistere, aiutare e collaborare fattivamente con il
collega che si trova in difficoltà per malattia,
questioni familiari ed altro.
Art.4 - La sede dell'associazione UNIONE
AVVOCATI D'ITALIA U.D.A.I. SEZIONE STACCATA DI BARLETTA
ha sede in Barletta presso la sede staccata di Barletta
del Tribunale di Trani alla Via Zanardelli.
Art.5 - Gli organi dell'associazione
sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio
dei Probiviri.
Art.6 - L'Assemblea, in seduta ordinaria,
è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo
nel mese di Giugno di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi,
con qualsiasi mezzo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
In seduta straordinaria l'Assemblea potrà essere
convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio
Direttivo a maggioranza, oppure a richiesta di almeno
un terzo dei soci iscritti. In prima convocazione l'Assemblea
è costituita validamente con la presenza della
maggioranza assoluta degli iscritti. In seconda convocazione
la validità è assicurata qualunque sia il
numero dei presenti. Non potranno partecipare alle assemblee
i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.
Sono consentite le deleghe in misura non superiore a due
per socio.
Art.7 - Le cariche direttive dell'Associazione
sono:
Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Il Segretario;
Il Tesoriere;
I componenti del Consiglio Direttivo.
Art.8 - Gli associati eleggono il Consiglio
Direttivo, costituito da nove consiglieri, i quali eleggono
a maggioranza il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere
I Consiglieri decadono dalla carica se non partecipano,
senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive.
Art.9 - Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
dura in carica tre anni e viene eletto dall’assemblea
secondo le modalità a stabilirsi su proposta del
Consiglio Direttivo e ad approvarsi dall'Assemblea.
Su concorde volontà dei soci fondatori viene costituito
il primo Consiglio Direttivo, nominando quali componenti
i seguenti associati:
…………..
Art.10 - Il Consiglio Direttivo deve
essere convocato almeno una volta al mese.
Il Consiglio Direttivo:
- dispone l’ammissione dei soci all’associazione
previa verifica dell'iscrizione all’Albo professionale
o al Registro dei praticanti, della mancanza di condanne
penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari
nell'ultimo quinquennio, nonché dell'esercizio
continuativo della professione;
- provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione
e stabilisce l'ammontare del contributo associativo annuo;
- attua il programma di massima delle attività
deliberate dell'assemblea;
- delibera le opportune iniziative per l'attuazione degli
scopi sociali dell'Associazione ;
- esamina ed approva il bilancio consuntivo annuale, redatto
a cura del Consigliere Tesoriere.
Art.11 - Il Consiglio Direttivo viene
convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo, almeno
tre giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la
presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei presenti.
Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno
verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art.12 - Il Presidente del Consiglio
Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Art.13 - Ciascun associato è
tenuto a versare il contributo annuale determinato dal
Consiglio.
Il contributo è destinato all'organizzazione ed
al funzionamento dell'Associazione.
Art.14 - L'associato che si renda moroso
nel pagamento dei contributi o che, per qualsiasi motivo,
cessi di esercitare effettivamente la professione forense,
decade da socio.
Art.15 - L'espulsione di un socio è
deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione,
con la maggioranza dei componenti, in caso di comportamento
in contrasto con le norme deontologiche o con i principi
dell'Associazione .
Il provvedimento di espulsione è impugnabile con
ricorso scritto dinanzi al Collegio dei probiviri dell'associazione,
nel termine di quindici giorni dalla sua comunicazione.
Art.16 - Sono soci fondatori coloro
i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.
Art.17 - Il Collegio dei Probiviri è
composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti
dall'assemblea degli associati con modalità a stabilirsi
su proposta del Consiglio Direttivo e ad approvarsi dall'Assemblea,
e resta in carica per tre anni.
Il primo Collegio dei Probiviri, per concorde volontà
dei Soci Fondatori viene testé costituito, nominando
quali componenti effettivi l'Avv. Domenico Insanguino,
Avv. Nicola Larosa e l'Avv. Mario Criscuoli e l'Avv. Michele
Tedeschi componenti supplenti. Nella prima riunione del
Collegio sarà eletto il Presidente.
Art.18 - II Collegio dei Probiviri decide
sulle controversie insorte all'interno dell'associazione
con decisione inappellabile ed è investito delle
funzioni attribuite dalle vigenti norme revisori Ufficiali
dei conti.