giovedì 8 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di
Silenzio Rifiuto, Giurisdizione in materia di novazione oggettiva nel passaggio di categorie, illegittimità del comportamento inerte dell'amministrazione, commissariamento ad acta
N. 01076/2008 REG.SEN.
N. 00391/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 391 del 2008, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dall'avv. G. D.M., con domicilio eletto presso avv. R. S. in Bari, (omissis);
contro
Asl S, rappresentata e difesa dall'avv. R. D., con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via (omissis);
per l'annullamento del silenzio rifiuto, opposto dall’amministrazione all'istanza di conclusione della procedura di selezione interna per la copertura di n. 4 posti di assistente tecnico di cat. C bandito mediante deliberazione del Direttore generale del 26 febbraio 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/04/2008 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della Asl S ed ha partecipato alla procedura di selezione interna per la copertura di n. 4 posti di assistente tecnico di categoria C, bandita con deliberazione del direttore generale della allora ASL Fg/3 del 26 febbraio 2004. A seguito della valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio, avvenuti nel 2005, la commissione esaminatrice del concorso ha stilato la graduatoria dei candidati, ma, a tutt’oggi, tale graduatoria non è stata pubblicata. Dopo una serie di solleciti informali, in data 4 settembre 2007 con istanza specifica formalmente protocollata, il ricorrente ha avanzato istanza di completamento del procedimento interrotto. Neanche tale istanza sortiva effetto alcuno.
Il ricorrente impugnava quindi il silenzio rifiuto dell’amministrazione.
Si costituiva l’AslS chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla camera di consiglio del 8.4.2008, sulle conclusioni delle parti, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Va in via preliminare esaminata l’eccezione presentata dalla difesa dell’amministrazione resistente volta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
L’eccezione non è fondata.
La giurisprudenza è talmente pacifica nel senso di affermare che la giurisdizione in materia di selezioni interne per il passaggio da una categoria od area ad altra superiore appartiene al giudice amministrativo, che il collegio non ritiene di indugiare sull’esame di tale eccezione. Nel caso di specie la selezione bandita dall’ASL, riguardando il passaggio dalla categoria B alla categoria C, rientra tra quelle in cui si verifica una novazione oggettiva del rapporto di lavoro con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ( in tal senso v. tra le altre Cons. Stato sez. V 16.07.2007, n. 4030).
Ciò premesso, il collegio rileva che la pretesa del ricorrente, si fonda in sostanza sulla illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza volta ad indurre la stessa a portare a compimento la procedura di selezione interna per il passaggio dalla categoria B alla Categoria C.
E’ giurisprudenza consolidata in materia, quella secondo cui il dovere di provvedere può scaturire non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l'adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un'attività amministrativa, alla stregua dei principi posti in via generale dall'art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992 n. 321). Si tratta di condivisibili affermazioni di principio, delle quali rappresenta la consacrazione normativa l'attuale ampia formulazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241del 1990.
La giurisprudenza ha anzi espresso l'avviso che, dopo la legge sul procedimento, l'obbligo per la pubblica amministrazione di fornire una risposta all'istanza del cittadino discenda dalla semplice presentazione della stessa, e non richieda più neanche la sussistenza di una specifica situazione legittimante (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 1997, n. 10).
Ciò in quanto le norme richiamate hanno definitivamente sancito l'intrinseca illegittimità del silenzio rifiuto, riconnettendolo ad una situazione, per così dire, di lesione sintomatica dell'interesse legittimo procedimentale di colui che avrebbe dovuto comunque essere destinatario di una pronuncia, non importa se positiva, negativa o interlocutoria da parte dell'autorità adita (T.A.R. Lazio, II Sez., 23 novembre 1993, n. 1440).
In merito alla sussistenza del dovere dell’ASL di pronunciarsi sulla istanza del ricorrente, osserva in conclusione il collegio che, come risulta dalla esposizione in fatto, non contestata nella sostanza dall'amministrazione intimata, con detta istanza veniva richiesto di concludere il procedimento concorsuale e che, stante i principi sopra esposti, deve qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione.
Il collegio ritiene di affermare il principio secondo cui il silenzio dell’amministrazione su una istanza ad essa rivolta è sempre censurabile, posto che dalla amministrazione stessa ci si deve attendere un comportamento conforme agli interessi pubblici alla cui cura essa è deputata e che in nessuna occasione un comportamento inerte di fronte ad istanze volte alla conclusione di procedimenti amministrativi non ultimati può dirsi conforme alla cura dell’interesse pubblico.
Il ricorso è quindi fondato e non sono condivisibili le argomentazioni opposte dalla amministrazione resistente, secondo cui l’inerzia sarebbe dipesa da dubbi circa la legittimità del sub procedimento di ammissione alla selezione. Se fondati, tali dubbi potevano e potranno essere sciolti dall’amministrazione, ricorrendo ai rimedi approntati dall’ordinamento e non certo perdurando in un comportamento inerte.
Va precisato che la presente sentenza è limitata all'accertamento dell'obbligo dell’amministrazione di adottare un espresso provvedimento che definisca il procedimento cui si riferisce l’ istanza del ricorrente, sia esso di contenuto positivo o negativo, e alla conseguente condanna a provvedere.
In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti sopra indicati, con ordine all’ASL Foggia di provvedere sulla istanza del ricorrente, definendo con provvedimento espresso il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della sentenza stessa.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 21 bis della legge 1034 del 1971, come introdotto dall'art. 2 della L. n. 205 del 2000, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all’Azienda sanitaria per la provincia di Foggia di provvedere sulla istanza del ricorrente, definendo, con un espresso provvedimento, il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza.
Condanna l’Azienda sanitaria per la provincia di Foggia alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che vengono quantificate in € 2.500/00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)