giovedì 8 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli
Risponde di omicidio colposo la madre del figlio deceduto in piscina, in quanto, data la natura non eccezionale dell’evento, vi è prevedibilità: è la stessa natura insidiosa dei luoghi che rende non eccezionale l'evento verificatosi e disattenzione del personale e disorganizzazione della struttura costituiscono fatti altrettanto prevedibili, non idonei, quindi, ad interrompere la sequenza causale che ha portato al tragico evento
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 30 gennaio – 3 aprile 2008, n. 13939
(Presidente Morgigni – Relatore Brusco)
Osserva
I) Con sentenza 1^ dicembre 2004 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno B. V. veniva condannata alla pena di anni uno di reclusione perché ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 591 commi 1, 3 e 4 cod. pen. per aver abbandonato il figlio minore C. A. di anni tre che, il 10 agosto 2000, annegava in una piscina sita all'interno dello stabilimento balneare annesso all'hotel X.. Il giudice di primo grado riteneva l'imputata responsabile del reato ascrittole perché non aveva custodito adeguatamente il figlio.
La Corte d'assise di appello di Salerno, con sentenza 5 giugno 2007, ha parzialmente riformato quella di primo grado riqualificando l'imputazione originaria e ritenendo l'esistenza del reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 cod. pen.; ha rideterminato anche la pena inflitta dal primo giudice riducendola a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ha concesso il beneficio della non menzione e ha ridotto l'entità della provvisionale concessa alla parte civile.
Il giudice di secondo grado, nell'esaminare l'imputazione elevata alla madre del bambino, ha escluso che nella condotta della medesima fosse ravvisabile l'elemento soggettivo richiesto, cioè il dolo generico costituito dalla consapevolezza dell'abbandono. Ha invece ritenuto che la madre fosse in colpa perché, in una situazione caratterizzata dalla presenza nello stabilimento balneare di numerosi familiari (il padre era assente), aveva acconsentito genericamente che il bambino si accompagnasse al gruppo invece di affidarlo ad una persona specificamente individuata e incaricata della custodia.
La conseguenza era stata che nessuno dei parenti aveva seguito i movimenti del bambino e, anche per l'incuria del personale dello stabilimento e la disorganizzazione che lo caratterizzava per quanto riguarda la tutela della sicurezza delle persone (contro i responsabili si è proceduto separatamente) nessuno si era accorto che il bambino era caduto nella piscina e si era attivato per salvarlo.
II) Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso B. V. che ha dedotto, come primo motivo di censura, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; secondo la ricorrente la Corte di merito non si sarebbe limitata ad una mera riqualificazione del fatto originariamente addebitatole ma avrebbe operato uno "stravolgimento" dell'originaria imputazione; dalla verifica della mancanza del dolo richiesto per ritenere esistente l'ipotesi di reato prevista dall'art. 591 cod. pen. non poteva che derivare l'assoluzione dal reato contestato né poteva il fatto essere diversamente qualificato trattandosi di fatto diverso.
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata avrebbe confuso l'evento con il fatto tipico senza tener conto che diversa era la condotta contestata, diverso l’elemento soggettivo e diversa la tipologia di reato (l'abbandono reato di pericolo; l'omicidio colposo reato di evento). Ciò avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa ben diverse essendo le strategie processuali per difendersi da un'ipotesi di reato di natura dolosa rispetto ad un'ipotesi di natura colposa.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 41 comma 2^ cod. pen. con riferimento all'esclusione dell'ipotesi che l'evento fosse riconducibile ad una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo con particolare riferimento - anche a voler ritenere esistente la colpa dell'imputata - alle inadempienze che caratterizzavano la gestione della struttura da ritenere del tutto eccezionali ed imprevedibili.
III) Il primo motivo, che si riferisce alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di condanna, è infondato.
Com'è noto la giurisprudenza di legittimità si ispira, nel verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, al principio secondo cui il parametro che consente di verificare, nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato, l'esistenza della violazione del principio in questione è costituito dal rispetto del diritto di difesa nel senso che l'imputato deve avere avuto, in concreto, la possibilità di difendersi dall'addebito contestatogli.
Si ha dunque il rispetto del principio nei casi in cui della violazione poi ritenuta in sentenza si sia trattato nelle varie fasi del processo ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato ad evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (si vedano in questo senso, da ultimo, Cass., sez. IV, 15 gennaio 2007 n. 10103, Granata, rv. 236099; sez. II, 23 novembre 2005 n. 46242, Mignatta, rv. 232774; sez. IV, 17 novembre 2005 n. 2393, Tucci, rv. 232973; 10 novembre 2005 n. 47365, Codini, rv. 233182; 25 ottobre 2005 n. 41663, Canonizzo, rv. 232423; 4 maggio 2005 n. 38818, De Bona, rv. 232427; sez. I, 10 dicembre 2004 n. 4655, Addis, rv. 230771).
Naturalmente non deve trattarsi di fatto completamente diverso ed eterogeno in cui l'imputazione venga immutata nei suoi elementi essenziali (v. Cass., sez. I, 14 aprile 1999 n. 6302, Iacovone; sez. VI, 14 gennaio 1999 n. 2642, Catone).
È inoltre indiscusso che, se effettivamente verificatasi, la nullità è di ordine generale a regime intermedio e deve essere dedotta nei limiti previsti dagli artt. 180 e 182 c.p.p. (in questo senso v. Cass., sez. II, 17 maggio 2006 n. 19585, Antonuccio, rv. 234199; sez. IV, 29 novembre 2005 n. 14180, Pelle, rv. 233952; sez. V, 28 settembre 2005 n. 44008, Di Benedetto, rv. 232805).
Ma il caso in esame è caratterizzato da una circostanza particolarmente significativa: l'ipotesi di accusa cristallizzata nel capo d'imputazione era in realtà, pur essendo indicata la sola ipotesi di reato prevista dall'art. 591 cod. pen., riferita a due ipotesi di reato, quella anzidetta e quella prevista dal reato di cui all'art. 589 cod. pen. poi ritenuta dal giudice di secondo grado. Anzi può tranquillamente affermarsi che, al di là della mera affermazione di una condotta riferibile all'ipotesi di reato contestata ("lo abbandonava") tutte le condotte indicate nel capo d'imputazione sono riferibili ad un'ipotesi colposa e non certo dolosa.
A conferma della correttezza di questa valutazione espressa dalla sentenza d'appello (che parla di "ossimoro logico") è sufficiente leggere il capo d'imputazione che, dopo aver enunciato l'ipotesi di reato, esordisce con l'espressione "per negligenza e distrazione omettendo di esercitare la necessaria vigilanza sul figlio A." e quando fa riferimento all'abbandono prosegue affermando che il bambino si trovava "in sua compagnia sotto l'ombrellone e in assenza di altre persone idonee alla necessaria sorveglianza, lo abbandonava, trattenendosi a parlare sotto l'ombrellone con le amiche e non preoccupandosi di avvisare alcun congiunto per l’espletamento, in sua vece, di adeguata vigilanza, nonostante l’avesse visto dirigersi da solo verso l'area delle piscine e nonostante la nonna.........l’avesse preavvertita che si recava a cambiarsi, e non preoccupandosi di cercarlo.........".
Alcuna lesione del diritto di difesa si è dunque verificata perché, a fronte della mera enunciazione dell'abbandono, la condotta contestata all'imputata era esclusivamente colposa (omissione di vigilanza, disattenzione, mancato avviso ai congiunti, negligente considerazione della circostanza che il bambino si allontanava da solo e che la nonna si era recata altrove).
È dunque corretta la valutazione del secondo giudice che si è limitato a modificare il titolo di reato ma in alcun modo ha immutato l'imputazione o i fatti contestati limitandosi ad attribuire ai medesimi la corretta qualificazione giuridica e ravvisando il solo titolo di reato ipotizzabile per le condotte contestate.
IV) L'esistenza delle condotte descritte e la loro natura colposa non formano oggetto delle censure contenute nel ricorso.
Erronea sarebbe invece, secondo la tesi della ricorrente che ne fa oggetto del secondo motivo di ricorso, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata per quanto si riferisce all'esclusione che le condotte colpose dei terzi separatamente giudicati (in buona sostanza i gestori della struttura) potessero essere qualificate come cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento.
Questa censura ripropone uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l’interpretazione dell'art. 41 comma 2^ del cod. pen. secondo cui "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento".
Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 41 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non"). Anzi, secondo taluni autori questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.
È stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dal 1^ comma dell'art. 41.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dal 1^ comma dell'art. 41.
Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.
In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare ve ne sono altre - che parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento - che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo.
Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione. Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perché comunque possono essere prevedute dall'uomo.
Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo? Ciò che sfugge a questo dominio - secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria - "è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi............nei giudizi sulla causalità umana si considerano propri del soggetto tutti i fattori, esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità".
Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo "è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi autore dell'evento".
Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
È noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che tutti coloro che l'hanno condivisa, compresa la giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno affermato che la teoria della causalità "umana" - richiamata anche dalla sentenza delle sezioni unite 10 luglio 2002 n. 30328, Franzese, rv. 222138 in tema di causalità - è applicabile anche ai reati omissivi impropri.
V) Alla luce della ricostruzione che precede la tesi della ricorrente appare non condivisibile e i motivi proposti del tutto infondati avendo logicamente e motivatamente escluso, la sentenza impugnata, che possa ritenersi realizzata, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dal 2^ comma dell'art. 41 cod. pen..
Non è infatti possibile qualificare come inopinata, abnorme, assolutamente imprevedibile la condotta di coloro che gestivano lo stabilimento e che erano tenuti a garantire la sicurezza dei frequentatori ed in particolare la sicurezza dei bagnanti che utilizzavano la piscina. Eventi dannosi del tipo di quello verificatosi in concreto sono prevedibili anche in strutture adeguatamente protette e l'assenza di un bagnino addetto alla tutela dei bagnanti, o una sua incuria o disattenzione, non fuoriescono certo dalla sfera degli accadimenti ragionevolmente ipotizzabili da parte di una persona dotata di senso comune.
È sgradevole affermarlo in una vicenda che ha già così duramente colpito i familiari del bambino ma la madre, titolare di una posizione di garanzia per la protezione del figlio, avendo violato per negligenza i suoi obblighi di vigilanza sui movimenti del minore - in particolare omettendo di affidarlo ad una persona espressamente incaricata della protezione o controllandolo personalmente e continuativamente - era in grado di prevedere che da questa condotta negligente potesse derivare un evento dannoso ed in particolare che, lasciato solo, il bambino potesse cadere nella piscina o entrarvi per il bagno senza essere adeguatamente protetto.
Insomma è la stessa natura insidiosa dei luoghi che rende non eccezionale l'evento verificatosi e, purtroppo, disattenzione del personale e disorganizzazione della struttura costituiscono fatti altrettanto prevedibili non idonei quindi ad interrompere la sequenza causale che ha portato al tragico evento.
Anche questo motivo deve pertanto essere ritenuto infondato.
VI) Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ritiene la Corte che sussistano giusti motivi (in particolare l'esistenza dei rapporti familiari tra l'imputata e le parti civili costituite) per l'integrale compensazione delle spese tra le parti private del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.