Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 16:11
Corte di Appello di Bari,Sez. I, ordinanza 9 Aprile 2008 Presidente Messina Giudice rel. Mattencini
martedì 6 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di Tommaso Divincenzo

PENALE-Reati edilizi- lottizzazione abusiva -sanzione della confisca.

6 maggio 2008
PENALE - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Sanzione della confisca
Corte di Appello di Bari, Sezione I, ordinanza 9 aprile 2008 - Presidente Messina Giudice relatore Mattencini
 
Reati edilizi - Lottizzazione abusiva - Sanzione della confisca - Adozione indipendentemente dal giudizio di responsabilità e  nei confronti di persone estranee ai fatti - Questione di legittimità costituzionale
E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 testo unico in materia di edilizia, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Costituzione, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità nei confronti di persone estranee ai fatti (*).
Corte di Appello di Bari, Sezione I, ordinanza 9 aprile 2008 - Presidente Messina Giudice relatore Mattencini
Riferimenti normativi:
art. 44 DPR 308/2001 
 
Note: Ritiene infatti la Corte pugliese che, non potendo comunque riconoscersi carattere amministrativo a siffatta sanzione ma dovendo la stessa essere inquadrata fra le sanzioni panali, appare contrario ai principi della nostra Carta fondamentale pronunciare una sanzione del genere a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di terzi estranei al reato, tenuto conto, da un lato, che la C.E.D.U. ha affermato, sia pure con motivazione esiliforme e tutt'affatto pragmatica , che una siffatta misura costituisce infrazione dell'art. 7, comma 1, della convenzione e, dall'altro, che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, ogni qual volta il recepimento di una pronuncia della Corte europea comporti un sospetto di legittimità costituzionale, il giudice chiamato ad applicare la norma, deve rimettere gli atti al Giudice delle leggi se non sia del tutto evidente la possibilità di ricorrere ad una interpretazione costituzionalmente orientata che elida i termini del problema. (L.Sca.)
 
Fonte: lex 24 ore