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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 16:10
Tribunale di Trani, sede distaccata Tribunale di Barletta, 28.4.2008, n. 124. Dott. Nicola Frivoli
domenica 4 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Proponibilità della domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 della legge 24/12/1969, n. 990, di richiedere all’assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo dell’azione diretta contro l’assicuratore stesso (ex art. 18 della l. 990 del 1969), ma anche dell’azione risarcitoria contro l’autore e o il responsabile civile del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro” (c.f.r. Cass. civ. sez. III, 21/02/2003, n. 2655).


 
 
TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3252 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 1998,

TRA

F. A., elettivamente domiciliato in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio degli Avv.ti C.D. e A. L. che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell’atto di citazione

-ATTRICE-
E
G. G.                                                                                                                              -CONVENUTO CONTUMACE-

NONCHE’ CONTRO

 

ALFA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del l.r.p.t.,elettivamente domiciliata in Trani al (omissis) presso e nello studio degli Avv.ti G. P. e G. D. che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

-CONVENUTA-

                                                                    NONCHE’ CONTRO

 

M. N., elettivamente domiciliato in Andria alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. L. D. B. che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale

-TERZO CHIAMATO-

                                                                          NONCHE’ CONTRO

 

BETA S.P.A., in persona del l.r.p.t.,elettivamente domiciliata in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’ Avv. R.P. M. C. che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti a margine della copia dell’atto di chiamata in causa

-TERZA CHIAMATA-

                                                          NONCHE’ CONTRO

 

N. M. S.,elettivamente domiciliato in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. P. M. M. che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. N. M.. del Foro di Ancona, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione

 

-TERZA CHIAMATA-

OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI

Le parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 19/03/1998, la sig.ra F. A., conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, la Alfa Assicurazioni s.p.a. ed il sig. G. G. per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di lire 45.128.000 a titolo di risarcimento danni derivanti da un sinistro stradale occorso in data 13/07/1996.

 

Deduceva l’odierna attrice che in data 13/07/1996 il sig. G., alla guida dell’auto Opel targata (omissis) nella quale vi era terza trasportata la sig.ra F. A., andava a collidere contro l’auto Peugeot  tg. (omissis) condotta dal sig. M. N..

 

Si precisava che all’odierna attrice era stato corrisposto dalla Alfa Assicurazioni s.p.a., compagnia manlevante l’autovettura di proprietà del sig. G., a titolo di concorso del medesimo nella responsabilità per la causazione del sinistro, la somma di lire 18.000.000.

 

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09/05/1988 si costituiva la Alfa Assicurazioni s.p.a. contestando l‘avversa domanda e deducendo l’esistenza di una responsabilità concorsuale del proprio assicurato nella causazione del sinistro di cui è causa con il sig. M. N. Chiedeva, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in causa dei sigg.ri N. M. S. e M. N. nella loro qualità di proprietaria e conducente dell’autovettura Peugeot tg.ta (omissis), nonché la Beta Assicurazioni quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, affinché questi fossero condannati a risarcire l’ulteriore danno preteso dall’attrice.

Si costituiva la Beta Assicurazioni s.p.a. eccependo preliminarmente la mancanza di prova in ordine al fatto che l’autovettura [Peugeot n.d.r.] tg.ta (omissis) fosse all’epoca dell’incidente priva di copertura assicurativa, nel merito contestava l’avversa domanda chiedendo il rigetto della stessa.

 

Con comparsa di risposta con domanda riconvenzionale si costituiva il sig. M. N. eccependo, in via preliminare, l’improponibilità dell’azione proposta dalla Alfa nei propri confronti per non essere stata preceduta da richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, nel merito contestava l’avversa domanda dovendosi imputare la responsabilità del sinistro al solo sig. G.. Concludeva chiedendo quindi il rigetto dell’avversa domanda e, in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Peugeot tg.ta (omissis). In subordine chiedeva la compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla Alfa e quanto dovuto dal G. e dalla stessa compagnia assicuratrice allo stesso.

 

Da ultimo si costituiva la sig.ra N. M. S. la quale chiedeva l’estromissione dal giudizio in quanto non era più nel possesso e nella proprietà del veicolo tg.to (omissis) al momento in cui si era verificato il sinistro. Nel merito contestava l’avversa domanda.

Articolati i mezzi istruttori e assunta la prova orale così come ammessa, veniva espletata C.T.U. a mezzo della Dott.ssa A. M. B..

 

All’udienza del 15/11/2005 venivano precisate le conclusioni e il giudicante introitava la causa per la decisione con concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

 

Con ordinanza depositata in data 05/05/2006 il giudicante rimetteva la causa sul ruolo ritenendo opportuno riconvocare il C.T.U. per chiarimenti. Fissava a tal fine l’udienza del 21/06/2006.

 

Ottenuti i necessari chiarimenti, all’udienza del 18/06/2007, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

 

All’udienza del 09/11/2007 la causa veniva nuovamente introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte.

 

Preliminarmente codesto giudicante deve dichiarare la contumacia del sig. G. G. regolarmente citato e mai costituitosi in giudizio.

 

Sempre in via preliminare va dichiarata l’estromissione dal presente giudizio della sig.ra N. M. S. in quanto la stessa è del tutto estranea ai fatti di causa. Infatti la detta sig.ra N. in data 12/10/1995 rilasciava alla XXX s.r.l. di (omissis) (AN) procura speciale a vendere l’autoveicolo Peugeot tg. (omissis). Non va peraltro trascurato che con sentenza n. 56/1999, passata in giudicato, il Giudice di Pace di Osimo (AN) dichiarava la perdita del possesso e della proprietà della sig.ra N. a far data dal 12/10/1995 con conseguente formale intestazione dell’autovettura alla XXX s.r.l.

 

Va altresì accolta l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Beta s.p.a. quale impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al fondo di garanzia delle vittime della strada per la Regione Puglia. Infatti la Alfa Assicurazioni non ha provato, nel corso del presente giudizio che l’autovettura Peugeot 205 tg.ta (omissis) all’epoca in cui si è verificato il sinistro fosse privo della copertura assicurativa così come previsto dall’art. 19 della L. 24/12/1969 n. 990. In virtù di quanto detto va dichiarata la inammissibilià della domanda della Alfa nei confronti della BEta.

 

Parimenti va accolta l’eccezione pregiudiziale sollevata dal terzo chiamato sig. M. N. in ordine alla improponibilità della domanda proposta nei confronti dello stesso in quanto la chiamata in causa del sig. M. non è mai stata preceduta dalla messa in mora.

 

A tal proposito va precisato che un consolidato orientamento giurisprudenziale ha sancito che “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 della legge 24/12/1969, n. 990, di richiedere all’assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non solo dell’azione diretta contro l’assicuratore stesso ( ex art. 18 della l. 990 del 1969 ), ma anche dell’azione risarcitoria contro l’autore e o il responsabile civile del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro” ( c.f.r. Cass. civ. sez. III, 21/02/2003, n. 2655).

 

In virtù di quanto innanzi detto, va dichiarata la improponibilità della domanda proposta dalla Alfa Assicurazioni nei confronti del sig. M. N.; per l’effetto essendo la domanda improponibile non può essere esaminata la domanda riconvenzionale proposta dallo stesso M. nel presente giudizio.

 

Nel merito va rilevato che, con riferimento all’an, ritiene questo giudice che le difese svolte in corso di giudizio nonché la documentazione prodotta in atti, facciano emergere la piena responsabilità del sig. G. nella causazione del sinistro di cui è causa.

 

Dall’esame del rapporto redatto dalla Polizia stradale intervenuta sul luogo del sinistro nonché dall’esame delle prove orali assunte in corso di causa, è emersa la piena responsabilità del sig. G. nella causazione del sinistro: lo stesso circolava ad una velocità superiore a quella consentita, sempre dal verbale della autorità intervenuta emerge che il sig. G. ha lasciato sul manto stradale tracce di frenata per 30 metri e dopo l’impatto ha spostato in avanti la Peugeot di altri 26 metri. Tali circostanze portano ad escludere qualsivoglia responsabilità nella causazione dell’evento da parte del sig. M. N.. Non va, infatti dimenticato, che quest’ultimo è rimasto svenuto dopo l’impatto non in condizioni, quindi, di poter segnalare la situazione di emergenza creatasi a seguito di un precedente incidente stradale in cui era rimasto coinvolto e a seguito del quale era rimasto privo di conoscenza.

 

Chiarito quanto innanzi, non va in ogni caso sottaciuto che dalla relazione medica è emerso che l’attrice sig.ra F. A. nel momento in cui si è verificato il sinistro non indossava le cinture di sicurezza in quanto le lesioni dalla stessa subite sono incompatibili con l’adozione della cintura di sicurezza. Il CT.U. a tal proposito ha precisato che la mancata adozione delle cinture di sicurezza può essere considerata quale concausa nella determinazione delle lesioni subite. Ne consegue che nella valutazione complessiva del danno non può non tenersi in debito conto il comportamento omissivo della sig.ra F..

 

Per tutto quanto innanzi esposto nella quantificazione del risarcimento dei danni occorsi alla sig.ra F. nell’evento di cui è causa, ritiene, codesto giudice, che così come stabilito dal C.T.U. vada riconosciuto un danno biologico nella misura dell’8% già decurtato di quel 20-25% “ che si ritiene di dover attribuire al ruolo concausale del mancato uso delle cinture di sicurezza “ ( c.f.r. chiarimenti alla consulenza pag. 2 ). Orbene applicando i criteri stabiliti dalle nuove tabelle in tema di risarcimento danni si ritiene che, tenendo in considerazione l’età dell’attrice al momento del sinistro (47 anni) e i postumi quantificati nella misura dell’8%, va riconosciuto un danno biologico pari a € 9.555,92. Il C.T.U. ha poi riconosciuto una invalidità permanente totale di 25 giorni per un totale di € 1.000,00 (25 x 40,00) e una invalidità parziale di altri 25 giorni per un totale di € 500,00. Va altresì riconosciuto il danno morale nella misura di 1/3 pari a € 3.685,31 per un totale complessivo di € 14.741,23.

 

Non va tuttavia dimenticato che in sede stragiudiziale la sig.ra F. A. ha già ottenuto un risarcimento danni per lire 18.000.000 pari ad € 9.296,22. Tale importo andrà decurtato dall’ammontare complessivo alla stessa spettante così come innanzi precisato, con la conseguenza che alla sig.ra F. dovrà essere corrisposta dalla Alfa Assicurazioni s.p.a., compagnia manlevante l’autovettura del sig. G. al momento in cui si è verificato il sinistro di cui è causa, e dal sig. G. G., in solido tra loro la complessiva somma di € 6.245,01 (di cui € 800,00 per spese mediche documentate), oltre interessi di legge.

 

Con riferimento al pagamento delle spese processuali va dichiarata la soccombenza della Alfa Assicurazioni, seppure nella misura del 70%, in favore della sig.ra F. A., va dichiarata, altresì, la soccombenza sempre della predetta compagnia di Assicurazioni nei confronti della BEta e del terzo chiamato sig. M. N.. Nulla per la sig.ra N. M. S. estromessa dal presente giudizio.

 

Pone definitivamente a carico della Alfa Assicurazioni le spese di C.T.U.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F. A. contro la Alfa Assicurazioni s.p.a. in persona del l.r.p.t., nonché contro G. G., nonché Beta s.p.a., in persona del l.r.p.t., M. N. e N. M. S., così provvede:

 

1)      Accoglie parzialmente la domanda attrice;

 

2)      Per l’effetto, condanna la Alfa Assicurazioni s.p.a. in persona del l.r.p.t. e il sig. G. G., in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra F. A. della somma di € 6.245,01 oltre interessi di legge;

 

3)      Condanna la Alfa Assicurazioni s.p.a. in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell’attrice, delle spese della presente procedura che liquida, nella misura del 70%, in complessivi € 3.140,00 di cui € 140,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, €  2.000,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge.

 

4)      Condanna la Alfa Assicurazioni s.p.a. in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della Beta s.p.a., in persona del l.r.p.t., delle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 2.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge.

 

5)      Condanna la Alfa Assicurazioni s.p.a. in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore del sig. M. N., delle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 2.800,00 di cui € 300,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge.

 

6)      Nulla per le spese per la terza chiamata sig.ra N. M. S. estromessa dal presente giudizio;

 

7)      Pone definitivamente a carico della Alfa Assicurazioni S.P.A. in persona del suo l.r.p.t. le spese di CTU.

Barletta, lì 28/04/2008                                                                                              

                                                                                                                IL GIUDICE

 
Avv. Nicola Frivoli