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Sezione di Barletta

 
   
domenica 24 novembre 2024 - ore 03:19
Tribunale di Roma, Sezione V, sentenza 30 novembre 2007
venerdì 2 maggio 2008 - Pubblicazione a cura di Tommaso Divincenzo

Obbligazioni - Inadempimento - Servizio postale - Posta raccomandata - Ritardato recapito - Onere della prova a carico del denunciante - Rigorosità - Necessità - Mera prospettazione del ritardo - Insufficienza

Tribunale di Roma, Sezione V, sentenza 30 novembre 2007,R.g. n. 74724/04 - Giudice unico Tedeschi
 
Il generico lamento esposto da utente del servizio postale circa ritardo nei tempi di lavorazione e consegna di un plico raccomandato da cui s'assuma essere derivato danno in proprio pregiudizio presuppone l'indicazione dei tempi stabiliti per il tempestivo e regolare suo recapito in quanto elementi essenziali del relativo contratto intervenuto con il gestore del servizio la cui inosservanza, ai sensi dell'art. 1218 c.c., può ingenerare responsabilità risarcitoria. Nella specie trattavasi di richiesta risarcitoria avanzata da un condominio che lamentava la tardiva consegna ad un condomino dell'avviso di convocazione per la partecipazione all'assemblea (*).
Tribunale di Roma, Sezione V, sentenza 30 novembre 2007, R.g. n. 74724/04 - Giudice unico Tedeschi
Riferimenti normativi:
artt. 1223 c.c.
 
Note: (*) Nella specie la domanda giudiziale attiene ad un ritardo, da parte della società convenuta, nella gestione ed espletamento del servizio postale. Ai fini di una pronuncia di condanna in danno delle Poste, era necessario che l'attore fornisse adeguata indicazione e relativa prova del contenuto dell'autoregolamento negoziale la cui violazione poteva comportare responsabilità risarcitoria. La mera denuncia della ritardata ricezione del plico raccomandato, non è di per sé circostanza idonea a consentire, nei confronti della società convenuta, una valutazione di negligenza del proprio operato in relazione al contratto con essa intercorso ed avente ad oggetto la spedizione della relativa missiva se previamente non venga data precisa indicazione dei tempi entro i quali tali forme di corrispondenza devono essere espletati dal gestore del servizio postale sì da consentire valutazioni di diligenza ovvero di negligenza del relativo operato. Sul punto, peraltro, come dedotto da parte convenuta, assume rilievo anche la 'Carta della Qualità del Servizio Pubblico Postale' che, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 22.07.1999 n. 261, fissa gli 'standard qualitativi del servizio universale' (id est il servizio postale sul territorio nazionale) e che deve essere riguardata quale fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale avente ad oggetto il servizio postale. Trattandosi di atto non avente veste né formale né sostanziale di legge, la sua esistenza e contenuto deve, poi, ritenersi onere della parte che se avvale, indicarlo e produrlo, per non essere ad esso riferibile la conoscibilità ufficiosa (iura novit curia). (L.Sca.)
 
Fonte : Lex 24 ore