Nel caso di decesso di un conducente di un veicolo, nel corso di un sinistro stradale, il danno morale ed il danno biologico iure ereditario va riconosciuto in favore degli eredi del menzionato soggetto deceduto, però è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo apprezzabile (c.f.r. Tribunale di Napoli 01/03/2005). Ne consegue che nella fattispecie concreta se tale danno venga ravvisato sussistente, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea- per quanto assoluta- per il solo tempo di permanenza in vita e non già in relazione ad un periodo di tempo pari alle sue speranze di vita per il caso di mancata morte a causa delle lesioni ( c.f.r. Cass. Civ. Sez. III 16/06/2003 n. 9620 ).
TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13085 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2004
TRA
R.F., D. G., D.M. e D.A. nella loro qualità di eredi di D. A., elettivamente domiciliati in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. F. S. che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione
-ATTORI-
E
XXX – ASS.NI S.P.A. quale impresa territorialmente designata competente per la gestione dei sinistri del fondo di garanzia per le vittime della strada, elettivamente domiciliata in Barletta alla via (omissis) (c/o studio Avv. (omissis) presso e nello studio degli Avv. L. A. che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia dell’atto di citazione dei sigg.ri G. R. e R. M.
-CONVENUTA-
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 05/02/2004, il sig. D. A., conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, la XXX S.P.A. quale impresa territorialmente designata competente per la gestione dei sinistri del fondo di garanzia per le vittime della strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento, in favore dell’attore, della somma di euro 22.762,14 o di quell’altra somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal di dell’evento al soddisfo, a titolo di risarcimento per i danni riportati a seguito dell’investimento avvenuto in Barletta in data 04/02/2003, ad opera di un’autovettura pirata rimasta sconosciuta ed ignota. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l’odierna convenuta eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità e/o improponibilità della domanda attorea per la insussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dagli artt. 19 e seg. L. 990/69, nel merito contestava la domanda poiché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All’udienza del 20/04/2004 il giudicante rinviava la causa per la trattazione all’udienza del 16/11/2004.
Successivamente venivano assegnati i termini di cui all’art. 184 c.p.c. ed in seguito venivano ammessi i mezzi istruttori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/01/2006 si costituivano gli odierni attori nella loro qualità di eredi del sig. D. A. deceduto in data 26/11/2005.
Completata l’attività istruttoria con l’assunzione delle prove orali ammesse, il giudicante si riservava e, con ordinanza resa in data 03/02/2007, rigettava la richiesta di ammissione di C.T.U. in considerazione dell’avvenuto decesso dell’attore e, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 10/12/2007. A tale udienza, la causa veniva introita per la decisione con l’assegnazione del termine di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, codesto giudicante ritiene di dover affrontare la questione relativa all’eccezione sollevata da parte attrice in ordine alla carenza dei presupposti di cui all’art. 19 lett. a) L. 990/69 sostituito dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni.
Orbene codesta eccezione sollevata da parte convenuta non può essere accolta per le seguenti ragioni.
Pur condividendo le argomentazioni difensive sostenute da parte convenuta in ordine al fatto che l’azione diretta nei confronti del fondo di garanzia deve provare il fatto generatore del danno nonché che le circostanze rendevano impossibile, secondo l’ordinaria diligenza, identificare il responsabile del danno, nel caso de quo, con l’attività istruttoria espletata mediante l’assunzione dei testi di parte attrice, è stata provata l’attribuibilità del sinistro a veicolo non identificato rimasto sconosciuto. Peraltro, non può non considerarsi che il sig. D.A. ha presentato in data 27/02/2003 querela-denuncia presso la stazione del Comando dei Carabinieri di Barletta e che dopo le relative indagini espletate non sono emersi elementi utili all’identificazione dell’autore del fatto reato e la querela è stata archiviata. Alla luce di quanto innanzi, in merito all’an, ritiene questo giudice che le difese svolte in corso di giudizio nonché la documentazione prodotta in atti, facciano emergere la fondatezza della pretesa di parte attrice.
In ordine al quantum, non si può prescindere dal fatto che nelle more del giudizio il sig. D. A. è deceduto pertanto, per ragioni oggettive, non si è potuta espletare la C.T.U. Codesto giudicante, ai fini della quantificazione del danno subito dal sig. D., deve necessariamente attenersi alla certificazione medica prodotta in atti dall’attore nonché alla relazione tecnica redatta dal Dott. G. D.. In virtù della detta relazione il giudice adito ritiene che per lesioni riportate dal sig. D. A., può riconoscersi, applicando le tabelle relative alle lesioni micropermanenti, la somma di € 400,00 ( € 40,00x10) a titolo di invalidità temporanea totale, € 960,00 ( € 30,00x 20)+( € 12x30 ) a titolo di invalidità temporanea parziale. Con riferimento al riconoscimento del danno biologico occorre precisare che la giurisprudenza è concorde nell’affermare che affinché possa ravvisarsi un risarcimento del danno morale e del danno biologico iure ereditario in favore degli eredi di un soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo apprezzabile (c.f.r. Tribunale di Napoli 01/03/2005). Ne consegue che nel caso concreto se tale danno venga ravvisato sussistente, “ il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea- per quanto assoluta- per il solo tempo di permanenza in vita e non già in relazione ad un periodo di tempo pari alle sue speranze di vita per il caso di mancata morte a causa delle lesioni “ (c.f.r. Cass. Civ. Sez. III 16/06/2003 n. 9620).
Nel caso de quo il sinistro di cui è causa si è verificato in data 04/02/2003 mentre il decesso del sig. D. A. si è verificato in data 26/11/2005. E’ decorso quindi un lasso di tempo considerevole tale da far maturare il diritto degli eredi a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico. Pur tuttavia per quanto innanzi detto, la quantificazione del danno biologico va effettuata tenendo conto del solo tempo di permanenza in vita del sig. D. A..
A tal proposito, codesto giudicante ritiene che tale somma vada determinata in via equitativa, per “ ristorare secondo equità, la vittima del danno che pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provare il preciso ammontare” (c.f.r. Cass. I Sez. 18/10/1984 n. 5259). Orbene sulla scorta della documentazione medica prodotta, ritiene codesto giudicante, che in via equitativa ex art. 1226 c.c. il danno biologico possa quantificarsi in euro 2.000,00.
Spetta, inoltre, il danno morale che pare equo determinare nella misura di 1/3 dell’intero danno subito dall’attore per un totale di € 1.120,00. A ciò va aggiunto il risarcimento per le spese mediche sostenute ritenute congrue e quantificate in € 231,38. Ritiene codesto giudice, quindi, che agli eredi del sig. D. A. vada riconosciuto un risarcimento complessivo di € 4.711,38.
Per le motivazioni innanzi esposte, la domanda attorea va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R. F., D. G., D. M. e D. A. nella loro qualità di eredi del de cuius D. A. nei confronti della XXX S.P.A. quale impresa territorialmente designata competente per la gestione dei sinistri del Fondo di garanzia per le vittime della strada, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice;
2) Per l’effetto, condanna la società convenuta, al pagamento in favore degli attori nella loro qualità di eredi del sig. D. A., della somma complessiva di euro 4.711,38 oltre interessi legali dal di dell’evento al soddisfo, a titolo di risarcimento per i danni cagionati al sig. D. A. nel sinistro di cui è causa;
3) Condanna il convenuto al pagamento, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi distrattario, delle spese della presente procedura che liquida in € 2.228,40 di cui € 228,40 per esborsi, € 800,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge.
Barletta, lì 4.4.2008
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli