Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
giovedì 21 novembre 2024 - ore 19:07
Cassazione Civile, sez. II, sentenza del 6/3/2008, n.6124
lunedì 21 aprile 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Il giudice di pace che riceve un ricorso contro una multa accertata dalla polizia stradale deve notificare l'atto anche al Ministero dell'interno. Non è infatti sufficiente coinvolgere nel procedimento solo la locale prefettura come avviene ordinariamente. Lo ha deciso la Cassazione, sez. II civ., con sentenza n. 6124 del 6/3/08.

Suprema Corte di Cassazione
Sezione II Civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Viene proposto ricorso avverso il provvedimento su indicato con il quale, alla prima udienza e in assenza delle parti, è stato convalidato l'accertamento opposto, stante la "regolarità delle notifiche e l'insussistenza di evidenti motivi di illegittimità, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 534/90".
Si trattava di una violazione all'art. 142 C.d.S., accertata tramite apparecchiatura telelaser, ritenuta non conforme alle prescrizioni dettate in materia dall'art. 142 C.d.S., e art. 345 reg. C.d.S..
Viene articolato un unico motivo di ricorso.
L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.
1.1 - Coll'unico motivo di ricorso si deduce: "violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5.
A giudizio del ricorrente il Giudice di pace erroneamente ha convalidato il provvedimento opposto stante la "insussistenza di evidenti motivi di illegittimità, avendo così ritenuto idonee le risultanze dell'apparecchiatura telelaser utilizzata per accertare la velocità ai fini della prova, senza però tener conto della normativa in materia" (art. 142 C.d.S., e art. 345 reg. C.d.S.).
Il Giudice di pace avrebbe dovuto invece rilevare come non conforme alla legge l'utilizzo della l'apparecchiatura in questione, che non consentiva di procedere alla contemporanea individuazione del trasgressore e della violazione, così rendendo dubbia e incerta la contestazione. Lo strumento utilizzato, infatti, consentiva di tenere traccia e documentare la sola velocità del veicolo "puntato" dall'operatore, senza alcun ulteriore elemento quanto al veicolo stesso, che veniva invece individuato dall'accertatore, il quale ne dava atto nel relativo verbale. Si poneva ulteriormente in contrasto con la normativa la circostanza secondo la quale l'apparecchiatura in questione, strutturalmente, non consentiva di verificare contestualmente la corrispondenza tra la velocità come appare sul display e il veicolo relativo, essendo sufficiente invece l'omologazione e il suo corretto funzionamento.
La indicata inaffidabilità tecnica ed inadeguatezza dell'apparecchiatura in questione come strumento di prova, rendeva non verificabile, documentalmente ed oggettivamente riscontrabile anche da parte del trasgressore la violazione.
Sicchè non era sufficiente la dichiarazione resa dall'agente accertatore che aveva confermato di essere certo della corrispondenza tra il veicolo fermato e la velocità rilevata.
2. Va preliminarmente affrontata, d'ufficio, la questione in ordine alla legittimazione passiva relativa ad opposizioni avverso ad infrazioni al C.d.S., accertate dalla Polizia Stradale.
Erroneamente il Giudice di pace ha disposto la notifica del ricorso alla sola Prefettura, essendo invece legittimato per l'opposizione alla contestazione relativa alle Codice della Strada il solo Ministro dell'Interno dal quale dipende l'organo accertatore dell'infrazione (Polizia stradale).
Va, quindi, affermato l'assoluto difetto di legittimazione passiva della Prefettura in un giudizio di opposizione proposto avverso un processo verbale di constatazione redatto dalla Polizia Stradale.
Poichè il giudizio di opposizione si deve considerare instaurato con il deposito del ricorso presso l'autorità giudiziaria, mentre è imputabile al giudicante l'erronea individuazione della parte legittimata passiva, questa Corte ha ritenuto che il vizio possa essere sanato, con effetto ex tunc, dall'annullamento della sentenza e dal rinvio al giudice di pace perchè provveda a notificare l'atto di opposizione al Ministero dell'Interno quale organo di vertice della Polizia Stradale (Cass. SU 2006 n. 21624; Cass. 2007 n. 13848).
PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa e rinvia al Giudice di Pace di Perugia, anche per le spese.