venerdì 18 aprile 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla
Condominio negli edifici - cessazione della materia del contendere su impugnativa di delibera di assemblea condominiale
Tribunale di Trani - Sezione distaccata Tribunale di Barletta 21.3.2008, n. 89. Dott. Nicola Frivoli
- L’impugnazione della delibera dell’assemblea di condominio può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione e, in quest’ultima ipotesi, per verificare l’impedimento della decadenza previsto dall’art. 1137 c.c. va presa in considerazione soltanto la data della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, essendo ultronea a tal fine quella del successivo deposito del medesimo atto in cancelleria, mediante l’iscrizione a ruolo della relativa causa. (C.f.r .in tal senso Cass. Sez. II 11/04/2006 n. 8440).
- "La disposizione dell’art. 2377 ultimo comma, c.c. secondo la quale l’annullamento della deliberazione dell’assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere quando l’assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido. In seguito a ciò, non essendovi più contestazione sul diritto, sostanzialmente va dichiarata cessata la materia del contendere” (Tribunale Napoli 02/02/2004 n. 1338; Tribunale Napoli 08/07/2004 n. 8023 Cass. 28/06/2004 n. 11961).
TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13200 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006
TRA
B. F., elett.te dom.to in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio dell’Avv. C. B., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell’atto di citazione ex art. 1137 c.c.
-ATTORE-
E
CONDOMINIO DI (omissis) - Barletta-, in persona dell’amministratore pro tempore sig. R. D., elett.te dom.to in Barletta alla (omissis), presso e nello studio dell’Avv. L. B., che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione
-CONVENUTO-
OGGETTO: impugnativa a delibera assembleare.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 1137 c.c. notificato in data 29/03/2006, il sig. B. F., conveniva innanzi a codesto Tribunale il Condominio di (omissis) Barletta al fine di sentire dichiarare l’invalidità della delibera assembleare, previa sospensione della stessa, adottata dal predetto condominio in data 12/12/2005 relativa alla approvazione della relazione di perizia del 15/11/2004 del Geom. G. C., nonché all’invito alle ditte di fiducia alla presentazione di offerte sulla base dei lavori descritti in tale relazione nonché della delibera del 28/12/2005 relative alla nomina del Geom. C. a direttore dei lavori, alla scelta della C. I. A. per l’assicurazione del fabbricato, alla approvazione del rendiconto 2005, alla approvazione del bilancio preventivo 2006; della delibera del 07/03/2006 relativa all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di manutenzione dell’impresa edile B. C. D., al bilancio preventivo e al riparto preventivo delle spese per i lavori di manutenzione del fabbricato. Chiedeva accertarsi e dichiararsi che i punti posti all’ordine del giorno delle assemblee del 12/12/2005 e del 28/12/2005 erano stati deliberati in violazione degli artt. 1136 c.c. e 66 Disp. Att. c.c. e per l’effetto dichiarare nulle le delibere del 12/12/2005 e 28/12/2005. Dichiarare nulle o, in subordine, annullabili tutte le delibere assembleari del 07/03/2006. Con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta del 05/06/2006 si costituiva il condominio eccependo, in via preliminare, la decadenza dell’impugnazione essendo stato depositato l’atto di citazione oltre il trentesimo giorno previsto dalla legge per la proposizione del ricorso, nel merito chiedeva il rigetto dell’avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto con la conseguente dichiarazione di validità ed efficacia delle delibere assembleari. Eccepiva, altresì, la cessazione della materia del contendere in quanto il condominio odierno convenuto aveva convocato un’assemblea per il giorno 27/04/2006 in prima convocazione e per il giorno 28/04/2006 in seconda convocazione per deliberare sugli stessi punti oggetto dell’impugnazione. Concludeva chiedendo dichiarare la decadenza dell’attore dal diritto di impugnazione delle delibere assembleari, rigettare la domanda, dichiarare cessata la materia del contendere. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All’udienza di prima comparizione del 14/07/2006, i procuratori delle parti dichiaravano di aderire all’astensione proclamata dagli organi nazionali forensi e la causa veniva rinviata per i medesimi adempimenti all’udienza del 16/10/2006.
A tale udienza il giudicante si riservava concedendo i termini di cui all’art. 183 VI° comma c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 26/01/2007, rigettava la richiesta di sospensione delle delibere impugnate, rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori in quanto ininfluenti ai fini decisori e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 26/11/2007.
A tale udienza venivano precisate le conclusioni e il giudicante introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto giudicante deve porre l’accento sulla questione pregiudiziale sollevata dal condomino convenuto in ordine alla decadenza del diritto di impugnare le delibere assembleari da parte dei ricorrenti.
Posto ciò, nella fattispecie in esame, tale questione pregiudiziale non va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Non va dimenticato che la deliberazione è l’atto con il quale l’assemblea manifesta la sua volontà ed attraverso il quale la stessa provvede a disciplinare ed a gestire i beni ed i servizi condominiali. Le delibere assembleari sono decisioni dell’ente condominiale, vincolanti per tutti i condomini anche se assenti o dissenzienti ( c.f.r. Cass. 03/05/1976 n. 1561; Cass. 23/04/1969 n. 1313 ). I condomini, anche se assenti o dissenzienti, sono quindi impegnati e vincolati a rispettare le statuizioni dell’assemblea ed a partecipare alle spese dalla stessa approvate. Il principio dell’obbligatorietà, anch’esso di carattere assoluto, comporta la possibilità della formazione di una volontà dell’intero condominio, sebbene sorretta dall’adesione solo di alcuni. Tale principio costituisce una deroga alla regola generale per cui l’obbligatorietà è sempre legata al consenso, per evidenti motivi di funzionalità dell’istituto e di prevalenza dell’interesse collettivo su quello individuale. Esso deriva dalla natura degli atti che provengono da un organismo costituito per legge per la rappresentanza degli interessi collettivi e dalla necessità che in ogni caso possa giungersi alla formazione della volontà stessa, pur nell’eventualità di un contrasto tra i partecipanti, con efficacia vincolante sia nei rapporti interni, sia in quelli esterni con i terzi.
Può quindi affermarsi che, una volta formatasi la delibera, nel rispetto delle maggioranze previste dall’art. 1136 c.c., la volontà così espressa, assorbe le singole adesioni dei condomini, rendendo il dissenso della minoranza, dal momento che le manifestazioni di voto in essa fuse con carattere unitario, non possono acquisire alcuna autonoma rilevanza ed efficacia.
Va inoltre precisato che l’annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni di merito attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio, è configurabile soltanto nel caso di decisione viziata da eccesso di potere che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune ( art. 1109 c.c. ). Il riscontro esercitato dall’autorità giudiziaria sotto l’anzidetto profilo non può mai riguardare il contenuto di convenienza ed opportunità della delibera, in quanto il giudice deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato di un legittimo esercizio di poteri discrezionali dell’assemblea. Infatti sulle delibere assembleari di condominio di edifici il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, si estende anche all’eccesso di potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso il giudice non controlla l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’assemblea.
Orbene, chiarite queste basilari ed inconfutabili linee di principio, va ricordato che l’art. 1137 c.c. dispone che contro le deliberazioni contrarie alla legge e al regolamento di condominio ogni condomino può fare ricorso all’autorità giudiziaria, e, il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e da quella della comunicazione per gli assenti ( terzo comma ).
Pertanto, in virtù di quanto inequivocabilmente stabilito dall’art. 1137 c.c., terzo comma, “ il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti “. La tempestività dell’impugnazione delle deliberazioni assembleari, va riscontrata con riguardo alla data del deposito di tale atto. Nella presente controversia l’impugnazione è stata proposta con atto di citazione notificato in data 29/03/2006.
Orbene un recente e consolidato orientamento giurisprudenziale ha sancito che “ l’impugnazione della delibera dell’assemblea di condominio può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione e, in quest’ultima ipotesi, per verificare l’impedimento della decadenza previsto dall’art. 1137 c.c. va presa in considerazione soltanto la data della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, essendo ultronea a tal fine quella del successivo deposito del medesimo atto in cancelleria, mediante l’iscrizione a ruolo della relativa causa “ (c.f.r. Cas. Sez. II 11/04/2006 n. 8440).
In virtù di quanto innanzi detto la proposizione dell’impugnazione è da considerarsi tempestiva in quanto l’atto di citazione è stata notificato in data 29/03/2006 quindi non oltre il termine perentorio dei trenta giorni previsto dalla legge.
In particolare, codesto giudicante, condividendo le argomentazioni difensive sostenute da parte attrice, ritiene che la delibera del 12/12/2005 sia affetta da nullità in quanto la delibera è stata assunta dall’assemblea senza l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 1136 c.c., non avendo mai ricevuto il condomino avviso di convocazione della predetta assemblea. Peraltro il condominio convenuto non ha provato di aver provveduto alla regolare convocazione di tutti i condomini.
Precisato quanto innanzi non può tuttavia trascurarsi che un recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che “ la disposizione dell’art. 2377 ultimo comma, c.c. secondo la quale l’annullamento della deliberazione dell’assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto, si verifica la cessazione della materia del contendere quando l’assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido. In seguito a ciò, non essendovi più contestazione sul diritto, sostanzialmente va dichiarata cessata la materia del contendere” (Tribunale Napoli 02/02/2004 n. 1338; Tribunale Napoli 08/07/2004 n. 8023 Cass. 28/06/2004 n. 11961).
Orbene considerato che il condominio convenuto ha regolarmente convocato un’assemblea in prima convocazione in data 27/04/2006, e in seconda convocazione in data 28/04/2006 deliberando sui medesimi argomenti delle delibere oggetto dell’impugnazione, non essendovi più sostanzialmente contestazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, va dichiarata cessata la materia del contendere.
In virtù al regime delle spese processuali ritiene, codesto giudicante, anche in virtù della particolarità e della molteplicità delle questioni affrontante, sussistere giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. B. F. contro il Condominio di (omissis)-Barletta- in persona del suo amministratore pro tempore sig. R. D., così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barletta, lì 21/03/2008
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli