martedì 25 marzo 2008 - Pubblicazione a cura di
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Relazione sullo stato della giurisprudenza
Rel. n. 25 Roma, 3 marzo 2008
Oggetto: IMPUGNAZIONI CIVILI – CASSAZIONE (RICORSO PER) – MOTIVI DEL RICORSO – IN GENERE – Formulazione del quesito di diritto ai sensi del nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. – Stato della giurisprudenza.
SOMMARIO:
1.- La risposta della giurisprudenza della S.C. nel primo impatto applicativo dell’art. 366 bis cod. proc. civ.
2.- Ambito di applicazione dell’art. 366 bis.
2.1.- I casi in cui è stato ritenuto applicabile
2.2.- I casi in cui non è stato ritenuto applicabile
3.- Le modalità espositive del quesito di diritto.
a) in generale
b) con riferimento all’aspetto della sua collocazione nel ricorso
c) sulla necessità del collegamento del quesito con la specifica fattispecie
d) sul rapporto di biunivocità tra motivo e quesito
4.- Il rilievo officioso dell’inammissibilità conseguente alla violazione dell’art. 366 bis.
5.- L’art. 366 bis in relazione al motivo di cui all’art. 360 n. 5 sui vizi della motivazione.
6.- La tenuta costituzionale del nuovo art. 366 bis
1.- La risposta della giurisprudenza della S.C. nel primo impatto applicativo dell’art. 366 bis cod. proc. civ.
E’ stato, soprattutto, nel corso del 2007 e di questi primi mesi del 2008 che hanno iniziato a delinearsi i primi orientamenti applicativi sull’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la decorrenza delle cui nuove disposizioni processuali è stata individuata dalla sentenza n. 13067/2007, stabilendosi che, in base all’art. 27, comma 2, dello stesso d.lgs., le nuove norme - modificative o sostitutive - si applicano solo ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare.
Dal punto di vista generale occorre evidenziare che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che i quesiti di diritto imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, rispondono all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v, da ultimo, la sentenza della S.U. n. 3519/2008).
2.- Ambito di applicazione dell’art. 366 bis.
2.1. I casi in cui è stato ritenuto applicabile:
Con riferimento all’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., la S.C. ha ritenuto che la norma debba considerarsi operante in ordine:
a) ai ricorsi per regolamento per competenza (ordinanze n. 4064/2007, n. 4071/2007, n. 6278/2007, n. 7402/2007, n. 13138/2007 e n. 15584/2007);
b) all’impugnazione dell’ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (ordinanza n. 15108/2007);
c) ai ricorsi per revocazione delle sentenze della Cassazione (ordinanze n. 4640/2007 e n. 5075/2008)
d) ai ricorsi in materia elettorale (sentenza n. 14682/2007);
e) alla prospettazione di una questione di costituzionalità (ordinanza n. 4072/2007);
f) ai ricorsi proposti avverso le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei magistrati dalla Sezione disciplinare del C.S.M. (sentenze S.U. n. 16615/2007 e n. 20603/2007);
g) ai ricorsi nei confronti delle decisioni del C.N.F. formulati ai sensi dell’art. 56 del r.d. n. 1578 del 1933 (ordinanza n. 2272/2008);
h) ai ricorsi per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali.
In particolare, a quest’ultimo riguardo, con la sentenza delle Sezioni unite n. 7258 del 2007 è stato affermato che la prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c. “non incontra ostacolo nel rilievo che la norma in esame non contempli anche il caso previsto dall’art. 362 c.p.c., e cioè il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali, non potendo ritenersi preclusa l’interpretazione estensiva di una norma che, per la sua formulazione, non consente di individuare le ragioni per le quali il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione debba trovare una disciplina diversa se si rivolga contro una decisione del giudice ordinario ovvero contro una decisione del giudice speciale, sicché il mancato richiamo all’art. 362 c.p.c. va considerato frutto di un difetto di coordinamento dovuto a mera dimenticanza del legislatore e non di una consapevole differenziazione nella disciplina di fattispecie simili le quali comportano, entrambe, la medesima richiesta rivolta alle sezioni unite della Corte di cassazione di individuare il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia in corso”.
Con la più recente ordinanza n. 2658/2008 le stesse Sezioni unite, inoltre, hanno puntualizzato che il quesito di diritto, perché sia idoneo ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi di giurisdizione, deve contenere l’indicazione dell’errore di diritto che ha indotto il giudice ad affermare (anche implicitamente) la propria giurisdizione, ovvero a negarla, e della corretta soluzione di diritto che avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (in senso conforme cfr. anche la più recente sentenza n. 3519/2008 delle S.U., cit.).
2.2.- I casi in cui non è stato ritenuto applicabile:
In relazione ai casi di esclusione dell’operatività dell’art. 366 bis, si è ritenuta l’inapplicabilità di detta norma al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (S.U. n. 22059/2007) in considerazione della sua natura (non di mezzo di impugnazione ma) di strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del giudizio di primo grado, una pronuncia definitiva sulla giurisdizione, e per l’estraneità della disciplina dei motivi del ricorso al regolamento, in quanto incompatibile con l’essenza stessa dell’istituto. Nelle più recenti ordinanze delle Sezioni unite nn. 3144/2008 e 3171/2008, nel riconfermare tale indirizzo, si è aggiunto che tra la natura e la struttura del regolamento preventivo e la previsione di cui all’art. 366 bis ricorre una sorta di incompatibilità tale da indurre ad escludere la rilevanza dell’argomento desunto dall’art. 380 ter, che, nel disciplinare il procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, rinvia all’art. 380 bis, il quale a sua volta, nel comma 1, richiama l’art. 375, comma 1, n. 5, che espressamente prevede la pronuncia in camera di consiglio nell’ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all’art. 366 bis: al riguardo si sottolinea che la norma non può direttamente riferirsi ai casi in cui la pronuncia in camera di consiglio è già comunque prevista in linea generale ed indipendentemente dalla mancanza di specifici requisiti del ricorso. Peraltro – si è evidenziato ancora nell’ordinanza n. 3171/2008 – non possono desumersi argomenti decisivi in contrario nemmeno dalla ratio dell’innovazione legislativa volta a rafforzare, proprio attraverso la previsione della necessaria formulazione del quesito di diritto, la funzione di nomofilachìa della S.C., perché è chiaro che imporre, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto presuppone che il ricorso contenga necessariamente l’esposizione di motivi di diritto in funzione impugnatoria di una pregressa decisione. Inoltre, la soluzione contraria nuocerebbe al principio dell’economia processuale (che è alla base dell’istituto del regolamento preventivo) perché precluderebbe alla S.C., comunque adìta, di risolvere definitivamente e con efficacia in ogni successivo giudizio sulle stessa controversia la questione di giurisdizione, con possibile successivo rilievo, in ogni stato e grado del giudizio, dell’eventuale difetto di giurisdizione.
Con le recenti ordinanze nn. 2280 e 2281 del 2008 le Sezioni unite hanno stabilito anche l’altro importante principio in base al quale l’art. 366 bis non si applica al ricorso per conflitto di giurisdizione (di cui all’art. 362, comma 2, cod. proc. civ.), sia perché fa esclusivo riferimento ai casi di ricorso previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, sia perché in tale ricorso, che non costituisce mezzo di impugnazione, il quesito risulta già implicitamente formulato
3.- Le modalità espositive del quesito di diritto:
in generale:
Con riferimento alle modalità espositive e contenutistiche del quesito di diritto è stato sottolineato che esso deve essere esplicito e inserito in una parte del ricorso a ciò deputata. Si è, in particolare, affermato (S.U. n. 7258/2007) che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. non possa essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poiché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (vedi anche la sentenza n. 23153/2007 e, più recentemente, l’ordinanza della sez. III n. 4646/2008).
Quanto ai caratteri positivi del quesito, la S.C. sostiene che il ricorrente debba necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, non profilandosi, conseguentemente, come ammissibile un motivo che si concluda con l’esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito (sentenza n. 14682/2007) o che “si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (ordinanza n. 19892/2007). In altri termini, “il quesito non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della S.C. in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni del ricorrente, la regola da applicare” (S.U. n. 3519/2008, cit.).
b) con riferimento all’aspetto della sua collocazione nel ricorso:
Quanto alla collocazione nel ricorso, si profila prevalente l’orientamento per il quale (v. la sentenza n. 13329/2007 e, già precedentemente, l’ordinanza della sez. 3 n. 27130/2006) il quesito può anche difettare di una particolare evidenza grafica o può anche essere posizionato topograficamente non al termine del motivo ma al suo inizio o nelle conclusioni del ricorso (se pur con richiamo al motivo al quale esso è pertinente), ma deve, in ogni caso, risultare come frutto di una intenzionale articolazione di interpello alla Corte di legittimità sulla sintesi dialettica illustrata nel singolo motivo. Si è sottolineato, al riguardo, che la novità della riforma consiste proprio nell’imporre, quale requisito fondamentale di ciascuna censura di violazione di legge, la necessità dell’esplicitazione della sintesi logico-giuridica della questione onerando l’avvocato (patrocinante in Cassazione) di una formulazione consapevole, quanto espressa e diretta, di tale sintesi. Da questa impostazione ermeneutica si è fatta discendere l’impossibilità di accettare un’ipotesi di quesito implicito o “mascherato” nella trattazione delle censure. Infatti il quesito deve svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicché è necessario che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo come prospettato affidata al lettore, e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Ed invero, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si dovesse concludere con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un quid che non può coincidere con essa, ma avrebbe previsto solo che quest’ultima doveva proporre un quesito di diritto (ordinanza n. 16002/2007). E’ stato, altresì, escluso, sotto altro profilo, che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall’art. 366 bis cod. proc. civ. possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte intimata costituitasi abbia controdedotto, giacché l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità evidenzia non solo che l’interesse tutelato dalla norma non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma impedisce anche che possa assumere alcun rilievo, in funzione di superamento del vizio, l’atteggiamento della controparte (ordinanza n. 16002/2007 cit.). Anche recentemente (ordinanza della sez. 1 n. 5073/2008, che richiama l’ordinanza n. 27130/2006) si è ribadito che, “quand’anche si ritenga possibile che il quesito non sia graficamente posto a conclusione di ciascun motivo e quand’anche si ritenga ammissibile una elencazione finale conclusiva dei quesiti, certo è che ciascun quesito, pur conclusivamente elencato in unione con altri, deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e che concettualmente conclude (quale sintesi od interpello alla Corte sulla esattezza della soluzione offerta rispetto a quella adottata dal giudice a quo)”. Da ciò – nella stessa ordinanza n. 5073/2008 - si fa derivare conclusivamente che “le volte in cui il difensore intenda esporre nella sede finale del proprio ricorso i quesiti afferenti i motivi che ha formulato, tal scelta essendo conforme alla norma (che non impone né una specifica veste grafica né una particolare collocazione topografica del quesito rispetto al testo del motivo), sarà rispettato il requisito di legge della esposizione conclusiva tanto ove ciascun quesito sia espressamente riferito al motivo (con richiamo numerico od alla rubrica delle violazioni addotte) quanto ove il collegamento al motivo sia evidenziato dalla evidenza di un rapporto di pertinenza esclusiva senza necessità di particolare analisi critica (quel motivo attingendo una specifica violazione di legge e quel quesito, e solo quel quesito, esponendo il relativo interpello sintetico)”.
c) sulla necessità del collegamento del quesito con la specifica fattispecie:
Riguardo allo specifico collegamento alla fattispecie si è ritenuto inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico (come nel caso in cui, ad esempio, il ricorrente si limiti a chiedere la riaffermazione del principio dell’inviolabilità del diritto di difesa: S.U. n. 36/2007).
Emerge, inoltre, dai primi orientamenti giurisprudenziali della S.C. la necessità del rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum: le Sezioni Unite con sentenza n. 14385/2007 hanno asserito che il caso di quesito di diritto inconferente va assimilato all’ipotesi di mancanza di quesito con conseguente inammissibilità del motivo, applicando lo stesso principio già affermato dalla S.C. in tema di motivi non conferenti al decisum.
d) sul rapporto di biunivocità tra motivo e quesito:
Assai di recente, poi, si è esclusa la ammissibilità del quesito “multiplo”, sul rilievo per il quale ad una censura di diritto esposta nel motivo non può che corrispondere un quesito di diritto ed uno solo, solo in tal modo escludendosi ogni rischio di equivocità e solo con tale scelta restando sostenibile il rapporto di pertinenzialità esclusiva e diretta tra motivo e quesito (sentenza n. 1906/2008).
Ancor più di recente si è ricavata dalla rigorosa interpretazione dell’obbligo di quesito la conseguenza della inammissibilità della articolazione di motivi plurimi, contenenti ciascuno, e cumulativamente, censure rapportabili alle varie ipotesi dell’art. 360 c.p.c. (sentenza n. 5471 del 2008).
4.- Il rilievo officioso dell’inammissibilità conseguente alla violazione dell’art. 366 bis.
Pacifico – come evidenziato – il principio dell’indisponibilità del previsto requisito a pena di inammissibilità e della sua rilevabilità d’ufficio, la S.C. ha sottolineato in quali termini si pone il rapporto intercorrente tra il rilievo officioso dell’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. e l’applicazione dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ .
In proposito si ricorda che:
- la sentenza n. 13138/2007 ha dato atto che la questione dell’inammissibilità per mancanza del quesito era stata illustrata nella relazione depositata, che il ricorrente aveva presentato memoria sul punto e che era stato sentito il difensore;
- la sentenza n. 14385/2007 ha affermato che l’eccezione di inammissibilità, essendo stata sollevata dal PG all’udienza di discussione, la sottraeva alla sfera di operatività dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 12 d.lgs. n. 40 del 2006, escludendo ogni necessità di riservare la decisione con assegnazione di un termine alle parti per osservazioni;
- la sentenza n. 7258/2007 cit. ha rilevato che l’eccezione sollevata in memoria dal controricorrente aveva avuto l’effetto di sottoporre validamente la questione all’esame della Corte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, e la sottraeva alla sfera di operatività dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., escludendo ogni necessità di riservare la decisione con assegnazione di un termine alle parti per osservazioni;
- la sentenza n. 15949/2007 ha invece, più radicalmente, escluso che la conoscibilità della questione della esistenza del quesito sia sottoposta alla regola di cui all’art. 384 comma 3 cod. proc. civ.
5.- L’art. 366 bis in relazione al motivo di cui all’art. 360 n. 5 sui vizi della motivazione.
Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., si è sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. n. 20603/2007 e, da ultimo, sez. III n. 4646/2008 e n. 4719/2008) e deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord. n. 16002/2007 e, da ultimo, sez. III, ordd. nn. 4309/2008 e 4311/2008).
6.- La tenuta costituzionale del nuovo art. 366 bis.
Con la sentenza n. 2652/2008, la sez. III della S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 366 bis cod. proc. civ. in relazione agli articoli 76 e 77 Cost. nonché 24 e 111 Cost., risultando la disposizione quanto al primo profilo del tutto in linea con l’oggetto della delega e con le sue finalità ispiratrici (volte a potenziare le funzioni di nomofilachia della Corte), e non implicando affatto, quanto al secondo aspetto, alcuna limitazione del diritto di accesso al giudice, essendo anzi volta ad una consapevole ed efficace attività di impugnazione.
(Red. Aldo Carrato)
Il direttore
(Giovanni Canzio)
RASSEGNA DELLE MASSIME UFFICIALI SUDDIVISE PER QUESTIONI
(esposte in ordine cronologico decrescente)
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICABILITA’ DELL’ONERE DI INDICAZIONE DEL QUESITO DI DIRITTO:
a) INDIVIDUAZIONE DEI RICORSI PER I QUALI E’ STATA RITENUTA NECESSARIA, PENA
L’INAMMISSIBILITA’, LA FORMULAZIONE DEI QUESITI DI DIRITTO:
Sez. U, Sentenza n.
2280 del 31/01/2008 (Rv. 601305)
Presidente: Ianniruberto G. Estensore: La Terza M. Relatore: La Terza M. P.M. Martone A. (Conf.)
Nel ricorso in cassazione per conflitto di giurisdizione di cui all’art. 362, secondo comma, cod. proc. civ., non trova applicazione l’art. 366 “bis” dello stesso codice, che impone, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto, atteso che tale norma fa esclusivo riferimento ai casi di ricorso previsti dall’art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) cod. proc. civ. e che nel ricorso per conflitto di giurisdizione - il quale non costituisce mezzo di impugnazione - il quesito chiesto alla Corte risulta implicitamente formulato.
Sez. U, Sentenza n.
20603 del 01/10/2007 (Rv. 599013)
Presidente: Preden R. Estensore: Salvago S. Relatore: Salvago S. P.M. Palmieri R. (Conf.)
In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il motivo non era stato correttamente formulato, in quanto la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente).
- Sez. U, Ordinanza n.
21864 del 19/10/2007 (Rv. 599804)
Presidente: Carbone V. Estensore: Botta R. Relatore: Botta R. P.M. Iannelli D. (Conf.)
La previsione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., a norma del quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso per cassazione si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si applica anche nei confronti del ricorso avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio nazionale forense e pubblicati in data successiva al 2 marzo 2006; va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso nel quale l’illustrazione dei motivi di violazione di legge non si concluda con una specifica formulazione di un quesito di diritto per ciascuna censura e il motivo di difetto di motivazione non indichi con chiarezza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume carente.
- Sez. 3, Sentenza n.
19487 del 21/09/2007 (Rv. 599405)
Presidente: Di Nanni LF. Estensore: Talevi A. Relatore: Talevi A. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)
L’art. 366-bis cod. proc. civ., il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie pubblicate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; sicché, ove ne sia omessa la formulazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
- Sez. U, Sentenza n.
16615 del 27/07/2007 (Rv. 598242)
Presidente: Carbone V. Estensore: Vitrone U. Relatore: Vitrone U. P.M. Iannelli D. (Conf.)
Il ricorso per cassazione proposto da un magistrato avverso una decisione della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura sotto la vigenza della disciplina anteriore al d.lgs. n. 109 del 2006 ed indirizzato alle Sezioni unite penali anziché a quelle civili, non è da qualificare come improponibile, in quanto sia i giudici penali che quelli civili appartengono alla magistratura ordinaria ed esercitano la medesima “potestas iudicandi”; ad esso, tuttavia, individuandosi appunto nelle Sezioni unite civili il giudice competente a conoscere della relativa impugnazione, si applicano, in virtù di un rinvio generalizzato, le norme che disciplinano il processo civile, donde, oltre alla verifica della prospettazione di uno o più motivi riconducibili all’art. 360 cod. proc. civ., alla S.C., in detta composizione, è devoluto il controllo circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso secondo il codice di rito civile, con l’ulteriore conseguenza che, se risulta proposto (come nella specie) avverso un provvedimento pubblicato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 (di riforma del processo civile di cassazione), esso deve contenere, a pena di inammissibilità, i quesiti di diritto imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ..
- Sez. 2, Ordinanza n.
15584 del 11/07/2007 (Rv. 598333)
Presidente: Corona R. Estensore: Colarusso V. Relatore: Colarusso V. P.M. Destro C. (Conf.)
Il ricorso per regolamento necessario di competenza introdotto successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 deve obbligatoriamente contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto da sottoporre all’esame della S.C. A tale conclusione si perviene perché, prevedendo l’art. 360, primo comma, n. 2), cod. proc. civ. la possibilità di proporre ricorso per cassazione, per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza, non sarebbe coerente dettare, rispetto all’obbligo di formulazione del quesito di diritto, una disciplina diversa a seconda che il ricorso riguardi un regolamento necessario oppure un regolamento facoltativo di competenza, proposto in via ordinaria.
- Sez. 3, Ordinanza n.
15108 del 04/07/2007 (Rv. 598703)
Presidente: Vittoria P. Estensore: Vittoria P. Relatore: Vittoria P. P.M. Iannelli D. (Conf.)
Il requisito della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. trova applicazione anche al ricorso per regolamento di competenza e ciò anche nel caso in cui sia impugnata l’ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. La necessità della formulazione del quesito si desume sia per il fatto che il regolamento è chiesto con ricorso, riguardo al quale sussiste la duplice esigenza che il ricorrente si assuma la responsabilità di indicare la questione da risolvere e che la Corte di cassazione sia messa nella condizione di rilevarla con immediatezza, sia per il fatto che il regolamento denuncia una violazione di norme del procedimento (riconducibile nel caso dell’ordinanza di sospensione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.), sia perché il regolamento può essere deciso a norma dell’art. 380-bis dello stesso codice di rito anche nel caso di cui al n. 5 dell’art. 375 cod. proc. civ., che è relativo anche alla mancanza dei requisiti dell’art. 366-bis cod. proc. civ.
- Sez. 1, Sentenza n.
14682 del 22/06/2007 (Rv. 597392)
Presidente: De Musis R. Estensore: Rordorf R. Relatore: Rordorf R. P.M. Russo RG. (Conf.)
Anche ai ricorsi per cassazione in materia elettorale, quantunque la Corte sia abilitata anche a giudicare nel merito si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ., in forza del quale l’illustrazione dei motivi di ricorso proposti ai sensi dei numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 360 deve concludersi, a pena di inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto.
- Sez. U, Sentenza n.
7258 del 26/03/2007 (Rv. 595865)
Presidente: Nicastro G. Estensore: Vitrone U. Relatore: Vitrone U. P.M. Palmieri R. (Conf.)
L’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. un ricorso avverso sentenza del Consiglio di Stato in materia elettorale per difetto di giurisdizione).
- Sez. 1, Ordinanza n.
6278 del 16/03/2007 (Rv. 595756)
Presidente: Adamo M. Estensore: Piccininni C. Relatore: Piccininni C. P.M. Caliendo G. (Conf.)
Il ricorso per regolamento di competenza deve recare, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366-bis, l’indicazione del quesito di diritto; infatti, non solo al regolamento di competenza si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali sul ricorso per cassazione, ma l’art. 380 ter cod. proc. civ., sul procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, rinvia all’art. 375 cod. proc. civ. che, a sua volta, espressamente prevede la pronuncia in camera di consiglio per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ.
- Sez. 3, Ordinanza n.
4640 del 28/02/2007 (Rv. 596344)
Presidente: Vittoria P. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Sgroi C. (Conf.)
L’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. contro le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto d.lgs.), atteso che detta norma è da ritenere oggetto di rinvio da parte della previsione del primo comma dello stesso art. 391-bis, là dove dispone che la revocazione è chiesta <>; pertanto, la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ.
- Sez. 3, Ordinanza n.
4071 del 21/02/2007 (Rv. 597288)
Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Uccella F. (Conf.)
Il ricorso per regolamento di competenza, proposto in regime di applicabilità della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto. Tale conclusione si giustifica, sia perché, pur trattandosi di mezzo di impugnazione distinto dal ricorso per cassazione (artt. 42, 43, 46 e 47 cod. proc. civ.) quanto a condizioni di proponibilità, il regolamento è chiesto alla Corte di cassazione anch’esso con ricorso (art. 47 cod. proc. civ.) e si deve fondare sulla postulazione del vizio di violazione di norme sulla competenza, così come il ricorso per cassazione per il motivo previsto dall’art. 360 n. 2 cod. proc. civ., per cui l’art. 366-bis prescrive il deto requisito, sia sulla base di un preciso riscontro normativo, che si rinviene nel nuovo art. 380-ter, là dove prevede che il procedimento di decisione del regolamento di competenza ch’esso disciplina trovi applicazione solo ove il presidente (della sezione assegnataria del ricorso per regolamento) non ritenga di provvedere ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis, che disciplina il procedimento di decisione in camera di consiglio nei casi diversi dalla decisione sul regolamento di competenza e sul regolamento di giurisdizione. Poiché tra i casi di cui a detto primo comma v’è anche quello del n. 5 dell’art. 375, primo comma novellato, che, fra l’altro, si riferisce all’ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all’art. 366-bis, appare evidente che il legislatore della riforma ha supposto l’applicabilità di questa norma, come del n. 4 novellato dello stesso art. 366, all’istanza di regolamento di competenza, poiché, se fosse altrimenti sarebbe inspiegabile il generico rinvio a tutti i casi di cui al primo comma dell’art. 380-bis e, quindi, anche a quello del n. 5 dell’art. 375, che il legislatore avrebbe dovuto invece limitare, eccettuando fra le ipotesi da esso previsto quella del difetto dei requisiti previsti dall’art. 366-bis (e quella della stessa indicazione del motivo afferente alla competenza, che, evidentemente, è riferibile all’istanza di regolamento).
- Sez. 3, Ordinanza n.
4072 del 21/02/2007 (Rv. 598548)
Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Uccella F. (Conf.)
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando - non diversamente da quanto avveniva prima della riforma - la prospettazione di un motivo che giustificherebbe la cassazione della sentenza una volta accolta la questione di costituzionalità, suppone ora necessariamente che, a conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto.
INDIVIDUAZIONE DEI RICORSI PER I QUALI E’ STATA ESCLUSA LA NECESSITA’, PENA L’INAMMISSIBILITA’, DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI DI DIRITTO:
- Sez. U, Ordinanza n.
22059 del 22/10/2007 (Rv. 599958)
Presidente: Carbone V. Estensore: Bucciante E. Relatore: Bucciante E. P.M. Ciccolo PPM. (Diff.)
L’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 - a norma del quale il ricorso per cassazione che non contenga, per ciascun motivo, la formulazione di un quesito di diritto dev’essere dichiarato inammissibile - non si applica al regolamento preventivo di giurisdizione, il quale non costituisce un mezzo di impugnazione, bensì uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado - e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa né nel merito, né su questioni processuali - una pronuncia definitiva sulla giurisdizione.
LE MODALITA’ DI FORMULAZIONE DEI QUESITI DI DIRITTO:
in rapporto ai requisiti di pertinenza e di chiarezza:
- Sez. U, Sentenza n.
23732 del 16/11/2007 (Rv. 600144)
Presidente: Corona R. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Palmieri R. (Conf.)
In tema di ricorso per cassazione, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto può implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte.
- Sez. L, Sentenza n.
23153 del 07/11/2007 (Rv. 599532)
Presidente: Senese S. Estensore: Figurelli D. Relatore: Figurelli D. P.M. Patrone I. (Conf.)
È inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte; più specificamente, deve escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale non è sufficiente ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione.
- Sez. U, Sentenza n.
20360 del 28/09/2007 (Rv. 599432)
Presidente: Criscuolo A. Estensore: Trifone F. Relatore: Trifone F. P.M. Palmieri R. (Conf.)
Il principio di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio de1 giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico.
- Sez. 1, Ordinanza n.
19892 del 25/09/2007 (Rv. 598928)
Presidente: Adamo M. Estensore: Macioce L. Relatore: Macioce L. P.M. Schiavon G. (Conf.)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. (Fattispecie in cui la S.C., precisato che la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e `virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione, ha affermato che all’adempimento di tale onere il ricorrente - che aveva soltanto chiesto alla Corte se vi fosse stata violazione di leggi in materia di immigrazione - si era totalmente sottratto).
- Sez. 1, Sentenza n.
15949 del 17/07/2007 (Rv. 598050)
Presidente: Criscuolo A. Estensore: Felicetti F. Relatore: Felicetti F. P.M. Caliendo G. (Conf.)
E inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale il quesito non ha attinenza nè col giudizio nè col motivo formulato ma introduce un tema nuovo ed estraneo (nella specie, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di incompetenza resa nel procedimento ex art. 274 cod. civ., il quesito era stato riferito al procedimento ex art. 269 cod. civ. e non alla competenza territoriale nel procedimento di ammissibilità dell’azione)
- Sez. U, Sentenza n.
14385 del 21/06/2007 (Rv. 598789)
Presidente: Carbone V. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Nardi V. (Conf.)
La mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso - che si verifica allorché, da una parte, la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione, sicché il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa - è assimilabile all’ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al “decisum”, nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio.
- Sez. 5, Sentenza n.
11682 del 21/05/2007 (Rv. 599461)
Presidente: Riggio U. Estensore: Merone A. Relatore: Merone A. P.M. Ceniccola R. (Conf.)
In tema di ricorso per cassazione, è privo di specificità, ed è quindi inesistente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., che si limiti ad affermare come debbano essere distinti civilisticamente gli interessi (in una controversia tributaria ove si discuta del regime ad essi applicabile), dando per scontato che nella specie si tratti di interessi compensativi, qualificazione costituente, invece, il cuore del problema “sub iudice”. La condivisione o non condivisione della pretesa differenza ontologica tra interessi, come evidenziata, non conduce, invero, ad alcuna conseguenza rispetto al caso di specie, perchè ove pure si condivida l’affermazione, il “quesito” non indica le ragioni per le quali nel caso di specie gli intereressi avrebbero natura compensativa e perché sarebbero sottratti alla ritenuta alla fonte.
- Sez. U, Sentenza n.
7258 del 26/03/2007 (Rv. 595864)
Presidente: Nicastro G. Estensore: Vitrone U. Relatore: Vitrone U. P.M. Palmieri R. (Conf.)
È inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.
- Sez. U, Sentenza n.
36 del 05/01/2007 (Rv. 594107)
Presidente: Prestipino G. Estensore: Finocchiaro M. Relatore: Finocchiaro M. P.M. Palmieri R. (Conf.)
Ai sensi dell’art.366 bis cod. proc. civ. è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico.
- Sez. 1, Sentenza n.
22499 del 19/10/2006 (Rv. 592250)
Presidente: Luccioli MG. Estensore: Bonomo M. Relatore: Bonomo M. P.M. Uccella F. (Conf.)
Il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata; in particolare, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, numero 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Enunciando tale principio, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del motivo in un caso in cui il ricorrente non aveva indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e non aveva formulato censure specifiche contro di esse, essendosi limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, alla quale aveva manifestato adesione, nonché l’atto di appello del P.M., dal quale aveva dissentito; ed atteso che lo stesso quesito di diritto formulato a conclusione del motivo era sfornito di qualsiasi collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione).
in relazione alla forma di interpello:
- Sez. 1, Sentenza n.
14682 del 22/06/2007 (Rv. 597393)
Presidente: De Musis R. Estensore: Rordorf R. Relatore: Rordorf R. P.M. Russo RG. (Conf.)
In tema di ricorso per cassazione, la formulazione del quesito prevista dall’art. 366-bis cod. proc. civ. postula l’enunciazione, ad opera del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice “a quo”. Non è pertanto ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con l’esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito.
nel caso di proposizione di plurimi motivi di ricorso:
- Sez. L, Sentenza n.
19560 del 21/09/2007 (Rv. 600047)
Presidente: Mattone S. Estensore: Vidiri G. Relatore: Vidiri G. P.M. Fuzio R. (Diff.)
Il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di violazione di legge o di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, impugnata a norma dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., deve contenere, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., almeno un quesito per ogni motivo o censura; tuttavia,la frammentazione di un unico motivo in una pluralità di quesiti non determina di per sé l’inammissibilità del ricorso, allorquando il giudice sia in grado di ridurre ad unità i quesiti formulati, attraverso una lettura che sia agevole ed univoca, per la chiarezza del dato testuale. Il rapporto corrente fra il motivo del ricorso ed il relativo quesito è assimilabile a quello che intercorre fra motivazione e dispositivo della sentenza, dovendo la decisione rapportarsi al motivo che sorregge il quesito, in termini analoghi a quelli che caratterizzano la valutazione della corrispondenza tra motivazione e dispositivo della sentenza.
- Sez. 5, Sentenza n.
17108 del 03/08/2007 (Rv. 600540)
Presidente: Saccucci B. Estensore: D’Alonzo M. Relatore: D’Alonzo M. P.M. Gambardella V. (Diff.)
In tema di ricorso per cassazione, secondo la nuova disciplina introdotta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito di diritto con il quale deve concludersi a pena di inammissibilità ciascuno dei motivi con i quali il ricorrente denunzia alla Corte un vizio riconducibile ad una o più fattispecie regolate nei primi quattro numeri dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ. deve essere risolutivo del punto della controversia e non può definirsi nella richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui, in tema di imposte di registro, si chiedeva di stabilire se l’atto di classamento dell’immobile venduto in base al quale era stato redatto l’avviso di liquidazione ai sensi dell’art. 12 del decreto - legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, dovesse essere notificato anche al venditore, senza indicare l’ente preposto obbligato a tale notifica né i contraenti destinatari della stessa).
- Sez. 5, Sentenza n.
16275 del 23/07/2007 (Rv. 599676)
Presidente: Paolini G. Estensore: D’Alonzo M. Relatore: D’Alonzo M. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)
Per effetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., così come introdotto dall’art. 6 d.lgs n. 40 del 2006, i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal due marzo 2006 devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto che non può essere unico per l’intero ricorso ma, secondo la chiara lettera della norma, formulato separatamente rispetto a ciascuna censura.
- Sez. 3, Ordinanza n.
27130 del 19/12/2006 (Rv. 593991)
Presidente: Fiduccia G. Estensore: Di Nanni LF. Relatore: Di Nanni LF. P.M. Sgroi C. (Conf.)
In tema di ricorso per cassazione, secondo la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, il quesito di diritto prescritto dal nuovo art. 366-bis cod. proc. civ. non può essere unico per l’intero ricorso, ma dev’essere formulato separatamente rispetto a ciascuna censura formulata, come si evince sia dall’indicazione separata nella norma dei singoli motivi di ricorso, sia dall’espressione “ciascun motivo”, che si legge nel suo secondo comma.
con riferimento alla loro collocazione topografica:
- Sez. 3, Ordinanza n.
16002 del 18/07/2007 (Rv. 598711)
Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Martone A. (Conf.)
La previsione della norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., là dove esige che l’esposizione del motivo si debba concludere con il quesito di diritto, se non significa che il quesito debba topograficamente essere inserito alla fine della esposizione di ciascun motivo (potendo esserlo anche all’inizio per il fatto che siffatta sua articolazione implica necessariamente che essa si intenda formalmente ripetuto alla fine dell’esposizione, sì da adempiere comunque l’onere di conclusione), comporta necessariamente che il quesito debba svolgere una propria funzione di individuazione della questione di diritto posta alla Corte, sicché è necessario che tale individuazione sia assolta da una parte apposita del ricorso, a ciò deputata attraverso espressioni specifiche che siano idonee ad evidenziare alla Corte la questione stessa, restando invece escluso che la questione possa risultare da un’operazione di individuazione delle implicazioni della esposizione del motivo di ricorso come prospettato affidata al lettore di tale esposizione e non rivelata direttamente dal ricorso stesso. Infatti, se il legislatore avesse voluto ammettere tale possibilità, non avrebbe previsto che detta esposizione si concludesse con la formulazione del quesito, espressione che implica palesemente un “quid” che non può coincidere con essa, ma avrebbe previsto solo che quest’ultima deve proporre un quesito di diritto.
I POTERI DELLA S.C. IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI POSTE DALLA FORMULAZIONE DEI QUESITI DI DIRITTO:
- Sez. 3, Ordinanza n.
16002 del 18/07/2007 (Rv. 598710)
Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Martone A. (Conf.)
Deve escludersi che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall’art. 366-bis cod. proc. civ. possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte resistente abbia controdedotto, giacché l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma (o meglio dalle norme, posto che l’indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell’art. 366 n. 4 e poi ripetuta nell’art. 366-bis) non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte, poiché, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l’espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l’esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore.
- Sez. 1, Sentenza n.
2201 del 31/01/2007 (Rv. 594916)
Presidente: Proto V. Estensore: Del Core S. Relatore: Del Core S. P.M. Maccarone V. (Conf.)
Quando le regole del giudizio arbitrale sono fissate convenzionalmente con richiamo delle norme sul processo ordinario, appare corretto affermare la nullità del lodo per qualsiasi inosservanza delle disposizioni che, con idonee prescrizioni procedurali, assicurano la tempestiva “informazione” e la possibilità di difesa attiva di tutti i soggetti coinvolti nella lite, come, in particolare, nel caso in cui la formulazione dei quesiti, oggetto di giudizio, sia stata effettuata senza rispettare le norme del codice di rito sul processo di cognizione disciplinanti l’introduzione della causa (art. 163 cod.proc.civ. e ss.) e tendenzialmente finalizzate a garantire il contraddittorio tra le parti. È indubbio, tuttavia, che, laddove tali regole non siano adattabili al procedimento arbitrale, debba farsi riferimento alle modalità di tutela del diritto di difesa da esse delineate. Quindi, se non può invocarsi nel giudizio arbitrale il disposto di cui all’art.163 bis cod.proc.civ., trattandosi di norma inapplicabile a tale processo, le cui modalità di attivazione divergono da quelle stabilite per l’introduzione della causa nel giudizio ordinario, viene comunque in rilievo l’esigenza espressa dalla norma in questione e riconducibile al principio del contraddittorio, nel senso che chi è chiamato a confrontarsi in un giudizio deve poter conoscere per tempo le pretese azionate nei suoi confronti ed essere così messo nella condizione di plasmare conseguentemente il proprio atto introduttivo. Peraltro, detta esigenza, riferita al processo arbitrale, non può considerarsi automaticamente e irrimediabilmente insoddisfatta ove non sia assicurato un adeguato sfalsamento temporale tra la formulazione dei quesiti di chi ha promosso il giudizio e la formulazione dei quesiti di chi vi è stato chiamato; anche nel procedimento arbitrale, come in quello ordinario, deve aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di violazione del contraddittorio non ha un rilievo meramente formale, ma consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa. (Nella specie, enunciando siffatto principio, la S.C. ha “in parte qua” ritenuto corretta la sentenza della corte di appello, che aveva escluso la violazione del contraddittorio, nonostante nell’atto di accesso al giudizio arbitrale mancasse la specificazione dei quesiti e per la relativa formulazione fosse stato concesso un unico termine alle parti, essendo emerso che il collegio arbitrale aveva concesso alle parti altro termine per produrre ulteriori documenti e depositare memorie con eventuale integrazione dei quesiti e delle richieste istruttorie, cosicché la parte “convenuta” era stata concretamente messa nella condizione di conoscere tempestivamente le domande formulate dall’avversario, di esporre le proprie ragioni e di proporre eccezioni e istanze, ovverosia di esercitare su un piano di uguaglianza le prerogative processuali).
- Sez. L, Sentenza n.
16876 del 24/07/2006 (Rv. 591846)
Presidente: Mattone S. Estensore: Roselli F. Relatore: Roselli F. P.M. Fedeli M. (Conf.)
Quando il motivo di ricorso per cassazione si chiuda con la formulazione di un quesito di diritto, la Corte non è vincolata da quella formulazione qualora essa non corrisponda, anche in parte, al vero contenuto del motivo ed alla sua argomentazione, da sola sufficiente ad indicare e delimitare il tema della disputa. Infatti, l’interpretazione degli atti processuali spetta al giudice, con i soli limiti, imposti dall’art. 112 cod. proc. civ., del divieto di ultrapetizione ed extrapetizione nonché di omissione, anche parziale, della pronuncia (principio affermato in relazione ad un ricorso proposto anteriormente all’entrata in vigore del nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto per effetto dell’art. 6, comma primo, del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ma nel quale il ricorrente aveva ritenuto di formulare il quesito di diritto).
IL CONTENUTO E LA FORMA DELL’ONERE DEL RICORRENTE PREVISTO DALL’ART. 366 BIS IN RELAZIONE AL MOTIVO DI CUI ALL’ART. 360 N. 5:
- Sez. U, Sentenza n.
20603 del 01/10/2007 (Rv. 599013)
Presidente: Preden R. Estensore: Salvago S. Relatore: Salvago S. P.M. Palmieri R. (Conf.)
In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il motivo non era stato correttamente formulato, in quanto la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente).
- Sez. 3, Ordinanza n.
16002 del 18/07/2007 (Rv. 598712)
Presidente: Vittoria P. Estensore: Frasca R. Relatore: Frasca R. P.M. Martone A. (Conf.)
Nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ, nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 - cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione [della sentenza impugnata] la rende inidonea a giustificare la decisione” - deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI RECENTI
(ancora non massimati ufficialmente e allegati per esteso):
Sull’ambito oggettivo di applicabilità dell’onere di indicazione, a pena di inammissibilità, del quesito di diritto:
Sez. un., ordinanza 31 gennaio 2008, n. 2272 Pres. Carbone – rel. est. Malpica
Sez. un., sentenza 31 gennaio 2008, n. 2281 Pres. Ianniruberto – rel. est. la Terza
Sez. un., ordinanza 11 febbraio 2008, n. 3144 Pres. Carbone – rel. est. Cicala
Sez. un., ordinanza 11 febbraio 2008, n. 3171 Pres. Carbone – rel. est. Cicala
Sez. 3, sentenza 22 febbraio 2008, n. 4646 Pres. est. Vittoria – rel. Scarano
Sez. Lav., sentenza 26 febbraio 2008, n. 5075 Pres. Sciarelli – rel. est. Morcavallo
Sulle modalità di formulazione dei quesiti di diritto:
Sez. 5, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1906 Pres. Paolini – rel. est. Meloncelli
Sez. un., ordinanza 5 febbraio 2008, n. 2658 Pres. Vittoria – rel. est. Amatucci
Sez. un., sentenza 14 febbraio 2008, n. 3519 Pres. Vittoria – rel. est. Luccioli
Sez. 3, ordinanza 20 febbraio 2008, n. 4309 Pres. Vittoria – rel. est. Frasca
Sez. 3, ordinanza 20 febbraio 2008, n. 4311 Pres. Vittoria – rel. est. Frasca
Sez. 1, ordinanza 26 febbraio 2008, n. 5073 Pres. Adamo – rel. est. Macioce
Sez. 5, sentenza 29 febbraio 2008, n. 5471 Pres. Altieri – rel. est. Meloncelli
Sul contenuto e la forma dell’onere del ricorrente previsto dall’art. 366 bis in relazione al motivo di cui all’art. 360 n. 5:
Sez. 3, ordinanza 20 febbraio 2008, n. 4309 Pres. Vittoria – rel. est. Frasca
Sez. 3, ordinanza 20 febbraio 2008, n. 4311 Pres. Vittoria – rel. est. Frasca
Sez. 3, sentenza 25 febbraio 2008, n. 4719 Pres. Preden – rel. est. Spirito
Sulla ritenuta costituzionalità dell’art. 366 bis cod. proc. civ.:
Sez. 3, sentenza 4 febbraio 2008, n. 2652 Pres. - rel. est. Vittoria