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Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 17/12/2007 (dep. 19/02/2008), n. 4067
domenica 13 aprile 2008 - Pubblicazione a cura di Angela Lorusso

E’ legittimo il licenziamento posto in essere dal datore di lavoro, in sfavore di un dipendente che offende altri colleghi di lavoro, anche al fine di tutelare la personalità morale del lavoratore offeso, non potendo egli consentire situazioni di sopraffazione o violenze, fisiche o verbali, essendo a suo carico l'obbligo di tutela anche della personalità morale dei dipendenti (art. 2087 c.c.).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 19 febbraio 2008, n. 4067

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d'appello di Milano la Sede secondaria in Italia della B A. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa da essa intimato a D.V. M., il quale prestava servizio presso il reparto macelleria del supermercato Standa da essa gestito. La società ha censurato la sentenza impugnata sia perchè l'addebito del 9 dicembre 2002, da cui era scaturito il licenziamento - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - non poteva considerarsi tardivo rispetto al tempo in cui essa era venuta a conoscenza dei plurimi, scorretti comportamenti di D.V. lamentati dalle tre dipendenti del reparto macelleria a lui sottordinate, sia perchè non erano state adeguatamente valutate, nel contesto gerarchico specifico, la posizione di supremazia del dipendente licenziato a fronte dei suoi sottoposti e le connesse responsabilità, anche di carattere fiduciario, in ambito aziendale.

Con sentenza del 22 novembre 2005 la Corte d'appello ha affermato, in primo luogo, che la lettera di contestazione non poteva ritenersi tardiva. Ha osservato, inoltre, che le risultanze testimoniali avevano confermato l'atteggiamento ed il lessico usati da D. V. nei confronti delle tre addette al reparto, che essi non potevano considerarsi giustificati dall'esercizio del potere gerarchico e che il datore di lavoro non poteva, peraltro, consentire situazioni di sopraffazione o violenze, fisiche o verbali, avendo egli l'obbligo di tutelare anche la personalità morale dei dipendenti. Ed in riforma dell'impugnata sentenza ha rigettato le domande proposte in primo grado.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione D.V., formulando due motivi di gravame, illustrati da memoria difensiva.
La società resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 c.c., e L. n. 604 del 1966, art. 1, e L..n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, con riferimento all'art. 151 del c.c.n.l. del 27/2/2001, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), con particolare riferimento alla riduzione ad uno solo degli addebiti, rispetto alle plurime contestazioni originarie; alla valutazione della sua condotta a fronte della situazione oggettiva; alla proporzionalità della sanzione ed alla reattività giustificata dallo "scarso rendimento" delle dipendenti; nonchè alla mancata previsione del fatto residuale contestato da parte della norma collettiva sopra richiamata.

Con il secondo motivo di ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., e L. n. 300 del 1970, art. 7; ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3). Si denunzia essenzialmente il ritardo nella contestazione degli addebiti rispetto alla estrema evidenza di esse, le quali avrebbero comportato una reazione datoriale più immediata ed improntata a buona fede.

Il secondo motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente in ordine logico, è palesemente destituito di fondamento. La sentenza impugnata ha richiamato anzitutto la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio della immediatezza va inteso in senso relativo (dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare e dei tempi occorrenti all'imprenditore per le necessarie indagini). Ed ha quindi, affermato che la lettera di contestazione era stata inviata a D.V. "a pochi giorni di distanza" dalla denunzia scritta delle sue colleghe e che pertanto non risultava "tardiva", neanche considerando il fatto che gli atteggiamenti descritti nella denunzia sarebbero perdurati da un mese, non essendovi peraltro prova che i singoli episodi fossero stati di volta in volta riferiti all'azienda ed essendo piuttosto plausibile che sia stata la loro ripetizione sistematica a determinare le colleghe del capo - reparto a richiedere l'intervento dei superiori.

Premesso che - per costante giurisprudenza - la valutazione relativa alla tardività o meno della contestazione è rimessa al Giudice di merito e, se adeguatamente motivata, incensurabile in questa sede, si osserva che la Corte territoriale ha svolto una precisa analisi in ordine al tempo intercorso tra l'acquisizione degli elementi indispensabili ai fini della loro rilevanza disciplinare e la contestazione formulata nei confronti di D.V., si che il giudizio da essa espresso in termini esaurienti resiste ai rilievi del ricorrente.

Anche il primo è motivo infondato.

La sentenza impugnata, ritenendo evidentemente che alcuni degli illeciti inizialmente contestati a D.V. (vendita di merce a prezzi inferiori di quelli indicati, prelievo di merce dai rispettivi reparti, ecc.) non fossero stati adeguatamente dimostrati attraverso gli elementi acquisiti ("Dalle risultanze testimoniali, seppure non univoche su tutti gli addebiti contestati, ..."), ha affermato anzitutto che, viceversa, era stato con sicurezza confermato l'atteggiamento assunto ed il lessico adoperato da questi nei confronti delle tre addette al reparto, atteggiamento e lessico che formavano, cioè, oggetto del primo degli addebiti formulati nei suoi confronti e che è stato testualmente riportato dal ricorrente (avere usato nei confronti delle tre donne addette al suo reparto espressioni scurrili ("bastarde, figlie di puttana, toglietevi dai c... io qui non vi voglio, vi faccio licenziare tutte e tre, andate a lavorare altrimenti vi faccio un c... così"). Ha osservato, quindi, che tale condotta non poteva certo ritenersi giustificata dall'esercizio del potere gerarchico nei confronti dei sottoposti, siccome oggettivamente sproporzionata, rilevando in particolare che il Tribunale non aveva tenuto sufficientemente conto del fatto che, per quanto l'ambiente di lavoro possa essere informale, nel comportamento e nel lessico usato non ci si può spingere fino alle maniere rozze ed eccessive e ad usare la voce alta, peraltro nelle vicinanze degli spazi frequentati dalla clientela del negozio, per richiamare i dipendenti ad una più esatta osservanza delle loro obbligazioni. Ha aggiunto che - come ben osservato dall'appellante il datore di lavoro non può consentire situazioni di sopraffazione o violenze, fisiche o verbali, essendo a suo carico l'obbligo di tutela anche della personalità morale dei dipendenti (art. 2087 c.c.). Ed ha affermato in via conclusiva che tali considerazioni inducevano a ritenere sussistenti le ragioni legittimanti il licenziamento in discussione.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudizio espresso dalla sentenza impugnata in ordine alla gravità dei comportamenti presi in considerazione (sia pure in numero più limitato rispetto a quelli originar) ed alla coerenza della sanzione applicata appare adeguatamente condotto sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo e, costituendo tipica valutazione di merito, si sottrae pertanto alla sua censurabilità in sede di legittimità.

Quanto al primo, la Corte territoriale ha invero sottolineato il carattere "rozzo ed eccessivo" delle espressioni da D.V. rivolte alle tre dipendenti, in violazione dei principi di civiltà che non ammettono eccezione o attenuazione neppure nell'ambito delle relazioni professionali allorchè ledono, per la forma scurrile e triviale, la dignità e l'amor proprio del personale, oltretutto sottoposto a vincolo di gerarchia nei confronti dell'autore di tali scorrettezze; la cui inaccettabilità non può essere, poi, bilanciata dalla mancanza di precedenti sanzioni disciplinari nei riguardi del ricorrente.

Sotto il profilo oggettivo, poi, il Giudice di appello non ha mancato di sottolineare il contesto nel quale quel comportamento si inscriveva (un reparto commerciale a stretto contatto con la clientela, posta così in grado di percepire le mortificanti espressioni profferite dal ricorrente), nè la responsabilità cui sarebbe andato altrimenti incontro il datore di lavoro se non avesse evitato che le sue dipendenti fossero ulteriormente esposte agli atteggiamenti lesivi della loro dignità posti in essere dal loro capo reparto.

Nè può, infine, acquistare rilievo l'asserzione del ricorrente, secondo cui la condotta contestata non sarebbe prevista quale causa di recesso per giusta causa dal contratto collettivo applicabile nella fattispecie in quanto, in disparte ogni considerazione sul carattere vincolante o meno di tali previsioni, la normativa invocata, in violazione del principio di autosufficienza, non è stata riportata nel testo dal ricorso per cassazione.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 24,00, oltre Euro 2.000,00, per onorari, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008.