domenica 13 aprile 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli
Incorre in un difetto d'istruttoria l'Amministrazione che, ai fini del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ometta di considerare i documenti prodotti dall'immigrato che ne dimostrino un positivo inserimento sociale.
T.A.R.
Trentino Alto Adige – Trento
Sentenza 22 novembre 2007 – 8 febbraio 2008, n. 20
(Presidente Mariuzzo – Relatore Tomaselli)
Fatto
Il ricorrente sig. S A, cittadino della Repubblica d’Albania, ha in questa sede impugnato il diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno oppostogli dalla Questura con provvedimento del 20.4.2006.
Nella motivazione a sostegno del suddetto diniego, il Questore, oltre al precedente per violazioni della legge sugli stupefacenti, ha addotto ragioni di pericolosità sociale e in genere per la sicurezza pubblica.
Il ricorrente ha prospettato al riguardo una questione di legittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni di legge in materia , deducendo nel merito l’illegittimità della pronunciata statuizione.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, tramite l'Avvocatura dello Stato di Trento, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone nel merito la reiezione.
Alla camera di consiglio del 25 maggio 2006 l’istanza di misura cautelare avanzata nell’atto introduttivo è stata respinta con ordinanza n. 60 in pari data.
Con successiva ordinanza n. 22/07, il Collegio ha, poi, disposto l’acquisizione di una relazione sui fatti di causa, con chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali, congiuntamente alla condanna per stupefacenti già richiamata nel provvedimento, era stata conclusivamente ritenuta la sussistenza della pericolosità sociale dell’istante.
In data 17.8.2007 la Questura ha depositato in Segreteria copia del certificato del casellario giudiziale relativo all’interessato.
All’udienza del 22 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
Il ricorso è fondato.
1. Premette al riguardo il Collegio che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 5 e 5, comma 5 del D.lgs. 25.7.1998, n. 286, come sostituito dalla L. 30.7.2002, n. 189 in relazione agli artt. 4, 16, 27 e 35 della Costituzione, nella parte in cui pone quale inderogabile elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno un'unica ed isolata condanna per reati determinati, nonché dell'art. 4, comma 3 dello stesso D.lgs 286/98, applicato in correlazione con i successivi artt. 5, commi 5 e 13, comma 2 lett. b) in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nonché, infine, dell'art. 4, comma 3 del menzionato D.lgs. per violazione dell'art. 13 Cost. sono manifestamente infondate.
Occorre, infatti, in proposito porre in luce che la preclusione al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno e la previsione di revoca dello stesso, di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/98, come successivamente modificati, non rappresentano una sanzione accessoria alla condanna ovvero una misura di sicurezza, bensì un effetto di natura amministrativa che il Legislatore fa direttamente scaturire dal fatto storico della condanna riportata per taluni specifici reati, considerati come oggettivi indici di pericolosità sociale. (cfr. C.d.S. Sez. VI, 17.5.2006, n. 2866; T.a.r. Piemonte 13.11.2006, n. 4169; T.a.r. Toscana 18.1.2007, n. 24),.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende anche l’insussistenza di ogni fondamento dell’ulteriore questione illustrata dal ricorrente, secondo il quale la condizione di straniero determinerebbe un suo trattamento deteriore a seguito di una pronuncia di condanna penale, introducendo un arbitrario automatismo che priverebbe l’Autorità amministrativa del potere di verificare in concreto la pericolosità sociale degli interessati con conseguente discriminazione dello straniero non appartenente all’Unione europea.
Vale, infatti, in proposito precisare che l’art. 4 individua una serie di condotte integranti indici oggettivi di pericolosità sociale, da intendersi come obiettivi “requisiti individuali negativi, ostativi all’inserimento dello straniero nella comunità nazionale” (cfr. T.r.g.a. - Trento n. 6/07) e che, con riguardo all’art. 4, comma 3, nonché all’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, come sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. b) della legge 30.7.2002 n. 189, la Corte Costituzionale con sentenza n. 414/2006 ha dichiarato inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale.
2. Passando all’esame degli ulteriori motivi dedotti si osserva che l’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 286/98 attribuisce alla Questura la potestà di valutare, ove a favore dell’istante, tutti gli elementi se del caso sopravvenuti, che possano autorizzare il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno.
Sotto questo aspetto è avviso del Collegio che la procedente Autorità sia incorsa nel denunciato difetto d’istruttoria, che è, infatti, palesemente desumibile dalla stessa sostanziale inottemperanza manifestata a fronte dell’ordinanza n. 22/07 per non essere stati in alcun modo apprezzati dalla stessa i documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e di cui ai n. 4, 5, 6, 8 e 9 del relativo fascicolo (lettera dell’A.p.a.s. del 4.5.2006, avente ad oggetto l’ospitalità prestata; lettera della Coop. Soc. Le Coste di data 4.5.2006 pertinente un progetto d’inserimento lavorativo; dichiarazione sottoscritta dal Consiglio di classe dell’I.T.G. “Pozzo”; relazione sul comportamento dell’interessato di data 22.1.2006; relazione di sintesi della Casa Circondariale di Trento di data 10.2.2005), che appaiono obiettivamente contraddire l’assunto, contenuto nell’impugnato diniego, secondo cui non sussisterebbe un positivo inserimento sociale dell’istante.
Davanti al principio di prova siffattamente emergente dalla ridetta documentazione la Questura non avrebbe potuto esimersi dal dar corso ad un’opportuna verifica, volta a saggiare il quadro delle circostanze rappresentate, nonché per individuare ogni ulteriore diverso elemento, se del caso anche a sfavore del deducente, sì da apprestare un’equilibrata base di valutazione per la definitiva pronuncia sul richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.
In detto apprezzamento, occorre soggiungere, non avrebbe potuto essere omesso il rilievo da assegnare, in sede di eventuale, ponderato bilanciamento da parte della Questura, non soltanto ai precedenti penali a carico del ricorrente, ma anche alla prolungata permanenza del medesimo sul territorio nazionale, nonché all’attestato percorso di riabilitazione e di recupero sociale ai fini della potenziale applicazione del richiamato art. 5, comma 5 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.
Pertanto, il ricorso va accolto sotto gli indicati profili, restando così assorbite le altre censure, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto, nonché accertamento dell’obbligo della Questura di riedizione della procedura nei termini indicati in motivazione.
In relazione alla particolare vicenda trattata reputa, tuttavia, il Collegio che le spese di giudizio possano restare integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 135/2007, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.