sabato 12 aprile 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla
Risarcimento del danno da lesioni personali
Il sistema tradizionale di liquidazione del danno alla persona prevedeva il sostanziale inquadramento del danno in tre distinte categorie: danno alla salute, danno morale e danno patrimoniale. Tale sistema risarcitorio, secondo invece il nuovo orientamento giurisprudenziale, l’art. 2059 del c.c. ricomprende nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione dei valori inerenti alla persona. Perciò, il danno alla persona va visto sotto l’aspetto della compromissione della integrità psico-fisica del danneggiato (danno biologico), del pretium doloris conseguito (danno morale) e dell’eventuale pregiudizio patrimoniale accertabile e valutabile secondo lo schema normativo offerto dagli artt. 1223 e 2056 del c.c. (Corte di Cass. 31/05/2003 n. 8827 e n. 8828, condiviso dalla Corte Cost.le 11/07/2003 n.233).
TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2004
TRA
D. S., elettivamente domiciliato in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. L. D. che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione
-ATTORE-
E
C. A. M., elettivamente domiciliato in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. G. D. che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12/02/204, il sig. D. S., conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il sig. C. A. M. al fine di sentirlo dichiarare responsabile delle lesioni cagionate al sig. D. S., e per l’effetto sentirlo condannare al pagamento in favore di quest’ultimo della complessiva somma di € 5.800,10 o di quella minore o maggiore da determinarsi in corso di causa a titolo di risarcimento danni per le lesioni conseguenti all’aggressione dallo stesso subita in data 09/04/2001 alle ore 18,15 circa in Barletta alla via (omissis) da parte dell’odierno convenuto. Chiedeva, altresì, la condanna del convenuto al risarcimento in favore dell’attore, del danno esistenziale e morale, dallo stesso subito a causa dell’aggressione da determinarsi in via equitativa. Il tutto con interessi legali e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/05/2004, si costituiva il sig. C., contestando l’avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto e diritto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda previa dichiarazione di assenza di responsabilità a carico del convenuto per le lesioni riportate dall’attore; in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, ridurre il quantum richiesto. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All’udienza del 18/05/2004 il giudicante rinviava la causa per la trattazione all’udienza del 14/12/2004.
Successivamente venivano assegnati i termini di cui all’art. 184 c.p.c. ed in seguito venivano ammessi i mezzi istruttori.
Assunte le prove orali, il giudicante si riservava, e, con ordinanza resa fuori udienza in data 05/07/2006, ritenendo necessario, ai fini della quantificazione in particolare dei postumi permanenti invalidanti subiti dall’attore, nominare un C.T.U., fissava l’udienza del 15/01/2007 per il giuramento del C.T.U. Dott. S. S., e per la formulazione dei quesiti.
Espletata la consulenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 23/11/2007.
A tale udienza, il giudicante introitava la causa per la decisione con concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, in merito all’an, ritiene questo giudice che le difese svolte in corso di giudizio nonché la documentazione prodotta in atti, facciano emergere la fondatezza della pretesa di parte attrice.
A seguito dell’espletamento dell’attività istruttoria è emersa la responsabilità del convenuto, sig. C. A. M., nella causazione dell’aggressione subita dall’odierno attore in data 09/04/2001.
Codesto giudicante non può, inoltre, esimersi dal considerare che per gli stessi fatti di cui è causa, a seguito di denuncia querela sporta dal sig. D. S., il sig. C. A. M. con sentenza n. 197/06 emessa dal Tribunale di Trani sede distaccata di Barletta, ha patteggiato la pena di mesi 4 e giorni 8 di reclusione ed € 120,00 di multa per avere cagionato a D. S. lesioni personali.
Con riferimento al quantum occorre fare una serie di precisazioni in ordine alla determinazione del risarcimento per le lesioni subite dall’attore.
Occorre fare brevi cenni in ordine ai nuovi orientamenti giurisprudenziali diretti a disciplinare il danno alla persona.
Orbene il sistema tradizionale di liquidazione del danno alla persona prevedeva il sostanziale inquadramento del danno in tre distinte categorie: danno alla salute, danno morale e danno patrimoniale. Tale sistema risarcitorio consolidatosi fin dai primi anni 80, è stato rivisitato a metà dell’anno 2003, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Con le sentenze datate 31/05/2003 n. 8827 e n. 8828 la Suprema Corte ha superato l’orientamento tradizionale della giurisprudenza che faceva coincidere il danno non patrimoniale previsto dall’art. 2059 del c.c. con il solo danno morale soggettivo. Secondo invece il nuovo orientamento giurisprudenziale ( condiviso anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 11/07/2003 n. 233 ), l’art. 2059 del c.c. ricomprende nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione dei valori inerenti alla persona. Si è cercato, quindi, in questo modo, di valutare il danno alla persona sotto l’aspetto della compromissione della integrità psico-fisica del danneggiato ( danno biologico ), del pretium doloris conseguito ( danno morale ) e dell’eventuale pregiudizio patrimoniale accertabile e valutabile secondo lo schema normativo offerto dagli artt. 1223 e 2056 del c.c.
Alla luce di quanto sin qui affermato, e, in virtù delle conclusioni a cui è giunto il Dott. S., consulente d’ufficio, ritiene, codesto giudicante, che per lesioni riportate dal sig. D. S., vada corrisposto un risarcimento danni così specificato: euro 600,00 ( € 40,00x 15 ) per inabilità temporanea totale, 300,00 ( € 20,00x15 ) per inabilità temporanea parziale. A titolo di danno biologico va riconosciuta la somma di € 2.424,57 in virtù delle nuove tabelle vigenti e tenendo in considerazione l’età che l’odierno attore aveva al momento in cui si è verificato l’evento dannoso, e a titolo di danno morale va riconosciuta la somma di € 1.108,19. Va infine riconosciuta la somma di € 1.000,00 a titolo di danno esistenziale. A tal proposito, codesto giudicante ritiene che tale somma determinata in via equitativa, è stata operata approssimativamente per “ ristorare secondo equità, la vittima del danno che pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provare il preciso ammontare “ ( c.f.r. Cass. I Sez. 18/10/1984 n. 5259 ). Il tutto per un totale complessivo di € 5.432,76 oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell’accadimento sino al soddisfo
Alla luce di tutto quanto innanzi precisato, codesto giudicante ritiene la domanda attrice legittima pertanto la domanda va integralmente accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
Pone, altresì, a carico del convenuto le spese delle CTU.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. S. contro C. A. M. così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice;
2) Per l’effetto, dichiara il sig. C. A. M. responsabile delle lesioni cagionate al sig. D. S.;
3) Condanna il sig. C. A. M. al risarcimento dei danni fisici in favore del sig. D. S. per un importo complessivo di euro 5.432,76 oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno dell’accadimento sino al soddisfo;
4) Pone, altresì, a carico del convenuto le spese di CTU;
5) Condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi distrattario, delle spese della presente procedura che liquida in € 2.171,12 di cui € 171,12 per esborsi, € 800,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge.
Barletta, lì 14/03/2008
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli