Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 16:05
Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Barletta - Sentenza 29.2.2008, n.75. Dott. Nicola Frivoli
lunedì 7 aprile 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Licenza per finita locazione - autenticità scrittura privata

Nel corso del giudizio di licenza per finita locazione, la scrittura privata, una volta riconosciuta la sottoscrizione, si atteggia come atto pubblico ed è quindi a questo equiparata per quel che concerne l’attendibilità del documento e la sua efficacia probatoria nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, con la conseguente possibilità di rimuovere siffatta efficacia solo attraverso la querela di falso. Pertanto è privo di efficacia il disconoscimento a fronte dell’esplicito riconoscimento della autenticità della firma apposta al contratto di locazione.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sede Distaccata di Barletta
 
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13293 del ruolo generale relativo all’anno 1999, posta in deliberazione all’udienza del 29/02/2008,
TRA
IMPRESA EDILE XXX, in persona omonima, elettivamente domiciliata in Barletta alla via XXX, presso lo studio dell’Avv. C. R., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla licenza per finita locazione;
 
-RICORRENTE-
E
V. C. D. elettivamente domiciliato in Barletta alla via XXX, presso lo studio dell’Avv. F. D., dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’Avv. E. A. del Foro di XXX giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
                                                                          -RESISTENTE-  
 
Oggetto: merito licenza per finita locazione
 
CONCLUSIONI:Le parti concludevano come in atti.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27/09/1999, l’impresa edile XXX, in persona omonima, nella sua qualità di proprietaria dell’appartamento sita in Barletta alla via XXX, primo piano, intimava al conduttore sig. V. C. D., licenza per finita locazione diffidandolo al rilascio del predetto immobile entro il 10/11/1999 in virtù di contratto di locazione stipulato tra le parti in data 11/11/1991. Concludeva chiedendo, quindi, di convalidare la licenza per finita locazione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio; condannarsi, l’intimato, al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/10/1999, si costituiva il sig. V.C. D. contestando l’avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto e in diritto, eccepiva che alcun contratto di locazione era stato stipulato dall’intimato in data 11/11/1991 e che invece era stato posto in essere un contratto verbale in data 28/02/1990; precisava che il conduttore aveva sottoscritto un contratto in bianco privo di data che successivamente veniva riempito dal proprietario. Proponeva formale disconoscimento ai sensi degli artt. 214 c.p.c e seguenti. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, e, in via riconvenzionale, si chiedeva condannarsi l’intimante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da determinarsi secondo equità. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All’udienza del 26/10/1999 il giudicante si riservava e, con ordinanza resa fuori udienza in data 04/11/1999, ordinava al convenuto il rilascio dell’immobile, disponeva il mutamento del rito e rinviava la causa all’udienza del 09/05/2000.
A seguito dell’ordinanza di convalida e delle motivazioni ivi addotte, il sig. V. sporgeva querela in sede penale nei confronti del sig. .
 Il P.M. del Tribunale di Trani disponeva il sequestro del contratto di locazione originale. Il detto procedimento si concludeva con sentenza divenuta irrevocabile in data 22/05/2005 con la quale veniva dichiarato improcedibile per tardività della querela, con proscioglimento dell’imputato per il reato ascrittogli. Veniva altresì dissequestrato l’originale del contratto di locazione ridepositato dal procuratore di parte ricorrente nel proprio fascicolo di parte.
Parte resistente, nelle more, aveva chiesto la sospensione dell’esecutorietà dell’ordinanza provvisoria di rilascio per assenza del titolo posto a base dell’esecuzione e, il giudicante, con ordinanza del 20/03/2000, rigettava l’avversa richiesta.
All’udienza del 09/05/2000 il giudicante si riservava e, con ordinanza resa fuori udienza in data 25/09/2000, ammetteva solo le prove testimoniali richieste dal resistente e rinviava la causa all’udienza del 13/03/2001.
A tale udienza il procuratore di parte intimante comunicava il decesso del sig. V. e il giudicante si riservava. Con ordinanza resa in data 20/03/2001, precisando che il decesso dell’intimato era stato reso noto in udienza non dal proprio procuratore, confermava l’ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori e rinviava per l’espletamento all’udienza del 27/11/2001.
Successivamente, a seguito della nuova ripartizione degli affari civili vigenti presso il Tribunale di Barletta la causa veniva assegnata al GOT Avv. Nicola Frivoli.
Seguivano una serie di rinvii richiesti concordemente dalle parti per l’assunzione delle prove testimoniali.
All’udienza del 15/01/2007 nessuno compariva per l’intimato e il procuratore di parte intimante eccepiva la decadenza del convenuto dalla prova testimoniale non avendo mai depositato le citazione dei testi alle precedenti udienze. Il giudicante dichiarava la decadenza dall’assunzione delle prove testimoniali e rinviava la causa all’udienza del 17/12/2007 per la discussione e decisione con termine per deposito di note conclusive.
A tale udienza nessuno compariva per l’intimato e la causa veniva rinviata sempre per i medesimi adempimenti.
All’udienza del 29/02/2008 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo. 
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell’intimante merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente, attraverso la produzione documentale ha dato prova del fatto costituito della pretesa azionata.
Particolare rilevanza va attribuita, da codesto giudicante, alla sentenza del 28/04/2005 n. 166/05 emessa dal Tribunale di Trani divenuta irrevocabile in data 22/05/2005 con la quale veniva dichiarata l’improcedibilità, stante la tardività della querela con conseguente proscioglimento dell’imputato dal reato ascrittogli.
L’intimato nella propria comparsa di costituzione aveva, infatti, disconosciuto il contenuto del contratto posto a base della licenza per finita locazione dall’intimante e datato 11/11/1991. Il sig. V. sosteneva di aver sottoscritto in bianco, in data 28/02/1990, il predetto contratto che veniva poi riempito dal locatore.
Orbene, codesto giudicante, condividendo quanto già ribadito dal Dott. Sannicandro con l’ordinanza del 04/11/1999, ribadisce che nel caso de quo non può trovare accoglimento l’ipotesi sancita dall’art. 214 c.p.c. che prevede il disconoscimento nella sottoscrizione in quanto la stessa presuppone la non autografia della sottoscrizione che non ricorre nel caso de quo, mentre, qualora si contesta la veridicità dell’atto va proposta la querela di falso.
Nel caso che ci occupa ci troveremmo- a dire dell’intimante- di fronte ad un contratto di locazione autentico nella sottoscrizione ma falso nel contenuto. Non può peraltro essere trascurato che veniva proposta dall’intimato altra querela e che anche detto procedimento si concludeva con l’archiviazione. Solo in data 28/06/2000 veniva data esecuzione all’ordinanza di rilascio.
Le indagini svolte in sede penali e la conclusione a cui è giunto il giudicante penale, non possono non avere estrema rilevanza ai fini decisori della presente controversia. Infatti parte resistente non ha supportato con alcun elemento probatorio le proprie argomentazioni difensive che non hanno trovato alcun riscontro nel giudizio penale.
Peraltro un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ha sancito che “ la scrittura privata, una volta riconosciuta la sottoscrizione, si atteggia come atto pubblico ed è quindi a questo equiparata per quel che concerne l’attendibilità del documento e la sua efficacia probatoria nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, con la conseguente possibilità di rimuovere siffatta efficacia solo attraverso la querela di falso. Pertanto è privo di efficacia il disconoscimento a fronte dell’esplicito riconoscimento della autenticità della firma apposta al contratto di locazione” ( c.f.r. Cass. Civ. Sez. III, 18/12/1997 n. 12823 ).     
Alla luce di quanto detto e in virtù di quanto emerso dalle risultanze processuali, il contratto di locazione posto a base della presente controversia, fa piena prova ai sensi dell’art. 2702 c.c. Non va trascurata, inoltre la documentazione prodotta dall’intimante che conferma quando dedotto dal locatore nei propri atti difensivi.
Né alcuna rilevanza probatoria può assumere la documentazione prodotta da parte intimata per le motivazioni già analiticamente indicate nell’ordinanza emessa dal Dott. Sannicandro in data 04/11/1999.
Da ultimo codesto giudice non può non considerare che alle ultime udienze nessuno è più comparso per l’intimato, rinunciando, in questo modo, all’esercizio di qualsiasi attività difensiva.
Per tutto quanto innanzi esposto, va accolta la domanda dell’intimante, per l’effetto va dichiarata valida ed efficace la licenza per finita locazione, afferente l’appartamento sito in Barletta alla XXX primo piano e va confermata l’ordinanza di rilascio emessa il 14/11/1999.
La richiesta di risarcimento danni avanzata da parte intimante nel proprio atto di citazione non può essere accolta in quanto non provata
Va invece, per le ragioni esposte in narrativa, rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall’intimato diretta ad ottenere la condanna dell’intimante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Impresa Edile XXX, nei confronti di V. C. D., così provvede:
1) accoglie la domanda dell’intimante;
2) dichiara valida ed efficace la licenza per finita locazione, afferente l’appartamento sito in Barletta alla via XXX primo piano;
3) per l’effetto conferma l’ordinanza di rilascio emessa il 14/11/1999;
4) rigetta la spiegata domanda riconvenzionale dell’intimato;
5) condanna l’intimato al pagamento in favore del procuratore dichiaratosi distrattario dell’intimante, per la complessiva somma di € 1.934,87 di cui € 134,87 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, € 800,00 per onorari, oltre 12,5% ex art. 14 T.F. IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Barletta, lì 29/02/2008
 
                                                                                                    IL GIUDICE
                                                                                                Avv. Nicola Frivoli