mercoledì 1 ottobre 2014 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli
Guida in stato di ebbrezza - uso di sciroppi omeopatici - incorrette modalità di impiego dell'etilometro - assoluzione perchè il fatto non sussiste
N. 461/2014 Sentenza
N. 1711/2013 R.G.
N. 1847/2009 R.N.R.
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2014
CORTE DI APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'anno 2014 il giorno 07 del mese di febbraio in Bari
LA PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dai Magistrati:
Dott. Michele PETRIZZELLI - Presidente
Dott. Alessandro MESSINA - Consigliere
Dott. Saverio U. DE SIMONE – Consigliere
In esito a udienza dibattimentale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Giuseppe SCELSI, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte dì Appello, e con l'assistenza del cancelliere, Leonarda Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello
CONTRO
G.B.M., nata il (omissis) e residente in (omissis)
elettivamente domiciliata in Barletta al Corso V. Emanuele n. 132 presso lo studio dell'avv. Francesco Morelli.
libera contumace
difeso di fiducia dall'avv. Francesco Morelli con studio in Barletta
IMPUTATA
Art. 186 co. 2° lett.b C.d.S.
In Trani, 07/03/09
Appellante l'imputata avverso la sentenza emessa in data 29/04/13 dal giudice monocratico del Tribunale di Trani che la dichiarava colpevole del reato ascrittole e la condannava alla pena di mesi uno di arresto ed euro 600,00 di ammenda.
Pena sospesa e non menzione.
Sospensione patente di guida per mesi sei.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
P.G.: chiede la conferma della sentenza.
Difesa: chiede, in accoglimento dei motivi di appello, l'assoluzione.
Fatto e diritto
Con sentenza emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 29/4/2013 G.B.M. veniva ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 186 comma 2° lett. B) Codice della Strada, e condannata alla pena di mesi uno di arresto ed euro 600 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per mesi sei.
Pena sospesa e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
A fondamento di tale pronunzia il giudice poneva le risultanze di cui al test alcolimetrico in atti, così come specificate nel capo di imputazione, integrate dalla deposizione del teste L.V., in servizio presso la Polizia stradale di Ruvo di Puglia, il quale aveva confermato di avere sottoposto l'imputata al predetto test, precisando, tra l'altro, che la medesima presentava "alito vinoso".
Tali elementi di prova, ad avviso del primo giudice, non potevano considerarsi scalfiti dalle contrarie risultanze processuali rappresentate, fondamentalmente, dalla deposizione del teste R. (il quale aveva precisato che l’imputata non aveva ingerito alcuna sostanza alcolica), ritenuta inattendibile, nonché dalla consulenza di parte
redatta dal dott. V.M., oltre che dal dedotto difetto di prova in ordine al regolare funzionamento della apparecchiatura utilizzata per l’alcoltest.
Avverso tale sentenza proponeva rituale impugnazione il difensore il quale, in sintesi, deduceva e/o eccepiva quanto segue:
- il teste R. aveva dichiarato di aver trascorso l'intera giornata con l'imputata che, in tale lasso di tempo, non aveva ingerito alcuna sostanza alcolica;
- il teste aveva, viceversa, precisato che la G. aveva assunto alcuni medicinali (sciroppi) omeopatici soffrendo di bronchite e di disturbi gastrici, e aveva fumato diverse sigarette, anche nel lasso di tempo tra il primo e secondo esame;
- tali disturbi erano comprovati dalla documentazione medica allegata agli atti;
- il test alcolimetrico era stato eseguito all'interno della autovettura degli agenti operanti, ove erano stati, in precedenza, eseguiti altri analoghi accertamenti. L 'ambiente si era, in conseguenza, saturato di vapori di alcol, tali da falsare i risultati del test;
- la consulenza redatta dal dott. V.M. aveva chiarito che le risultanze di cui innanzi (assunzione di farmaci omeopatici e saturazione dell’ambiente in cui erano stati eseguiti i test, avevano falsato le relative risultanze determinando il cosiddetto "falso positivo'';
- l’alito vinoso trovava spiegazione nella menzionata assunzione dei farmaci di cui innanzi, aventi un contenuto di alcol, come da consulenza del dott. V.M.;
- non vi era prova alcuna in ordine al corretto funzionamento della apparecchiatura in dotazione degli agenti operanti, sulle quali era ragionevole nutrire fondati dubbi. In particolare, il teste R. era stato parimenti sottoposto al test alcolimetrico, con risultati assolutamente negativi, pur avendo il medesimo dichiarato di aver assunto in precedenza bibite alcoliche.
Sulla base, dunque, di tali argomentazioni chiedeva una pronunzia assolutoria con ampia formula.
In subordine, sollecitava un trattamento sanzionatorio più mite, con conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente,ex art.53 legge n.689/81.
Alla odierna udienza P.G. e difesa concludevano come da verbale.
*****
L'appello appare ragionevolmente fondato e meritevole di accoglimento.
A fronte, infatti, degli innegabili elementi di prova posti a fondamento della accusa, su cui il primo giudice ha fondato la sua pronunzia di condanna (risultanze del test alcolimetrico e deposizione resa dall'agente P.), non possono non essere prese in considerazione anche le prove a discarico fornite dall’imputato, così come specificamente evidenziate nell'atto di impugnazione. In concreto:
il teste R. ha dichiarato che l 'imputata, che era stata in sua compagnia per tutta la giornata, non aveva ingerito alcuna bevanda alcolica. Non appare corretto, sul punto, "liquidare" tale deposizione qualificandola inattendibile soltanto a causa del lungo tempo trascorso dalla data dei fatti. Oltre tutto, tale deposizione trova obiettivo conforto nelle risultanze di cui alla consulenza di parte, ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento, completamente ignorate dal primo giudice.
Non è esatto, tra l’altro, che la dedotta assunzione dei farmaci omeopatici idonei a falsare l'esito del test "sia sfornita di riscontri probatori", così come si afferma a pag.2 della sentenza di primo grado. Tali riscontri, viceversa, obiettivamente sussistono e sono rappresentati, come innanzi detto, sia dalla deposizione del teste R. (che, a sua volta, trova riscontro, quanto meno sul piano della logica e della ragionevolezza, nella documentazione medica parimenti prodotta dalla difesa) che dalle affermazioni contenute nella consulenza di parte.
Ovviamente, ove il tasso alcolico riscontrato fosse effettivamente conseguenza della assunzione di tali farmaci il reato giuridicamente non sussisterebbe, atteso che la norma di cui all' art. 186 comma 1^ del Codice della Strada vieta la guida in stato di ebbrezza "conseguente all'uso di bevande alcoliche''.
In buona sostanza e riassumendo, le risultanze acquisite al fascicolo del dibattimento sono, nel loro complesso, non univoche e, comunque, essendo di segno palesemente contrario, appaiono insufficienti ed inidonee a fondare una pronunzia di affermazione di responsabilità che, ovviamente, può essere emessa soltanto nei casi in cui detta responsabilità risulta fondata e provata "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art.533 comma 1 c.p.p.).
Oltre tutto, il superamento dei limiti di "tolleranza" è lievissimo. Ebbene, tenuto conto di tale dato obiettivo, ed avendo riferimento anche al fatto che il test alcolimetrico è stato ( per espressa ammissione dell'agente P.) eseguito all’interno della autovettura di servizio, ove, immediatamente prima, erano stati eseguiti altri test, può legittimamente sorgere il dubbio che l’ambiente fosse effettivamente saturo di vapori di alcol, (o, comunque, contenesse tali vapori) tali da falsare, sia pure, in misura modesta, ma ugualmente determinante, i risultati del test.
Anche sotto tale ulteriore profilo, quindi, non può ritenersi raggiunta la prova certa ed incontestabile della responsabilità dell'imputato.
Sulla base, dunque, delle brevi considerazioni che precedono, da ritenersi concretamente assorbenti rispetto alle stesse, ulteriori argomentazioni difensive, l'imputato va doverosamente assolto dal reato ascrittogli, ex art.530 cpv. c.p., perché i l fatto non sussiste.
P.Q.M.
Visti gli artt.530 cpv. c.p. e 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 29/4/2013, appellata da G.B., assolve quest'ultima dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.
Bari, 7/2/2014
Il Presidente
Scarica il file allegato al presente articolo