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Cassazione Civile, II Sez., sentenza n. 17050 del 05.08.2011
giovedì 7 febbraio 2013 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo.. .E’ noto, altresì, che la fattura commerciale s’inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.


CORTE DI CASSAZIONE  

II SEZIONE CIVILE

SENTENZA  N° 17050  DEL 05.08.2011 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Il Giudice di pace di Savona, con decreto in data 26 febbraio 2004, ingiungeva a (…) di pagare ad (…) quale titolare della omonima ditta ‘(…)”, la somma di euro 2.300,00, quale residuo corrispettivo del materiale venduto dalla creditrice istante, come specificato nella fattura n. 6 del 2003.
Avverso detto decreto, il (…) proponeva opposizione che il Giudice di pace di Savona, con sentenza in data 16 maggio 2005, respingeva.
Avverso questa sentenza, il (…) proponeva appello.Il Tribunale di Savona, nella resistenza della opposta, ha rigettato il gravame con sentenza n. 420 del 2006, depositata il 7 giugno 2006.
Il Tribunale ha motivato il rigetto dell’appello sulla base della seguente motivazione: «Posto che come correttamente affermato da parte appellante nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto è attore in senso sostanziale e l’opponente è convenuto in senso sostanziale, con conseguente ripartizione dell’onere della prova (sull’attore in senso sostanziale grava la prova relativamente alla parte contestata della domanda posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto), il giudice di pace, in osservanza dei principi sopra esposti, ha esaustivamente motivato la decisione assunta».Per la cassazione di questa sentenza il (…) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; l’intimata non ha svolto attività difensiva. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ.
Il giudice di appello ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado esaustiva, ma in ciò avrebbe violato il principio dell’onere della prova, atteso che l’impugnata sentenza aveva ritenuto che la fattura commerciale prodotta dalla creditrice opposta avesse efficacia probatoria anche sul fondamento della pretesa azionata e in ordine alla determinazione del prezzo pattuito tra le parti; così come il Giudice di pace aveva attribuito efficacia probatoria alle annotazioni effettuate sul registro dei corrispettivi della creditrice opposta, laddove le dette annotazioni rilevano unicamente ai fini della richiesta di ingiunzione di pagamento.
A conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «Accerti la Corte Ecc.ma se il Tribunale di Savona nell’impugnata sentenza abbia violato l’art 2697 c.c. allorquando, pur premettendo che il convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo è attore in senso sostanziale, ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia osservato tale principio allorquando ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo assumendo “che non era stata data prova alcuna dall’ opponente che gli importi di cui alla fattura di cui è giudizio non corrispondano a quelli della merce effettivamente fornita, né vi è una prova di una diversa pattuizione tra le parti”».
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia del giudice di appello in ordine alle istanze istruttorie proposte e formula il seguente quesito di diritto: «Accerti la Corte Ecc.ma se l’omessa pronunzia in ordine alle istanze istruttorie avanzate dall’appellante nel giudizio di II grado (deduzioni orali ed istanze di CTU) integri la violazione dell’art. 112 cpc».Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla contestata rilevanza probatoria della fattura prodotta in giudizio dalla convenuta. La doglianza si sostanzia nella mancata valutazione delle censure proposte in ordine alla sentenza di primo grado, che dal testo della sentenza impugnata non risultano in alcun modo prese in esame; in particolare, dette censure si riferivano alla errata attribuzione alla fattura prodotta dalla creditrice opposta di efficacia probatoria risolutiva ai fini della decisione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura - come nota - quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
E’ noto, altresì, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, s’inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) , assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant’è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall’atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002). 
Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all’opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l’ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n . 9685 del 2000).
Nel caso di specie, puntualmente il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, che la prova del credito oggetto della ingiunzione di pagamento fosse stata dalla creditrice offerta attraverso la produzione della fattura, unitamente all’estratto del libro dei corrispettivi autenticato dal notaio, addebitando ad esso ricorrente (all’epoca opponente) di non avere dimostrato che gli importi di cui alla fattura non corrispondevano a quelli della merce fornita e di non avere fornito la prova di una diversa pattuizione tra le parti.Il giudice del gravame si è in tal modo discostato dai richiamati principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il primo motivo di ricorso va accolto. 
Ne consegue l’assorbimento degli altri motivi di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona, in persona di diverso magistrato.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Savona, in persona di diverso magistrato.
Depositata in Cancelleria il 05.08.2011