giovedì 20 dicembre 2012 - Pubblicazione a cura di Roberto Cerasaro
Cass., SS.UU., Ord. 18 ottobre 2012, n. 17844
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato ripetutamente (tra le ultime SS.UU. 12 ottobre 2011, n. 20931, 6 aprile 2012, n. 5575, e 20 giugno 2012, n. 10147) i seguenti principi:
Il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.In materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato.L'impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell'ambito dell'esecuzione forzata.
Dall’applicazione di tali principi discende che, ammissibile il conflitto in relazione alla contestazione del mero preavviso di fermo accedente a contestata violazione del Codice della Strada, debbasi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della contestazione stessa con statuizione della competenza del Tribunale competente per territorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Milano - pronunziando su domanda di F. G. volta alla disapplicazione del preavviso di fermo amministrativo notificatogli da Equitalia Esatri s.p.a. per l'inottemperanza al pagamento di sanzioni afferenti infrazione al Codice della Strada - con sentenza 30.0.2010 ha declinato la propria giurisdizione indicando quella del Giudice Tributario. La Commissione Provinciale di Milano, innanzi alla quale il F. aveva riassunto il giudizio, con ordinanza del 28.2.2011 è andata di contrario avviso posto che, se pur era indiscutibile l'interesse ad opporsi avverso il preavviso di fermo, nondimeno l'opposizione andava proposta innanzi al giudice competente a conoscere del rapporto obbligatorio al quale accedeva la misura cautelare e cioè al giudice ordinario: pertanto la Commissione Tributaria ha sollevato conflitto ai sensi della L. n. 69 del 2009,art. 59, comma 3.
Assegnata la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, dopo la rimessione con ordinanza interlocutoria 12.1.2012 della Sesta Sezione Civile, il Presidente ha designato relatore ex art. 380 bis c.p.c., il quale ha depositato relazione in data 13.4.2012: in essa il relatore, sul rilievo della piena ammissibilità de sollevato conflitto, ha proposto la definizione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, stante la natura di credito non tributario della pretesa cui la misura cautelare accedeva (trattandosi di sanzioni irrogande per violazione di norme del Codice della Strada), e con remissione al Tribunale, competente per la natura esecutiva del provvedimento in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la proposta contenuta nella relazione debba essere pienamente condivisa.
Queste Sezioni Unite hanno infatti precisato ripetutamente (tra le ultime S.U. 20931 del 2011 e 5575 - 10147 del 2012) principii che appresso si riportano in sintesi:
(a) Il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa.
(b) In materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato.
(c) L'impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, versandosi nell'ambito dell'esecuzione forzata.
Dalla applicazione alla specie di tali principii discende che, ammissibile il conflitto qui in disamina in relazione alla contestazione del mero preavviso di fermo accedente a contestata violazione del Codice della Strada, debbasi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della contestazione stessa con statuizione della competenza de Tribunale competente per territorio. Su tali basi, cassata la declinatoria del Giudice di Pace, si dichiara la giurisdizione del G.O. e si rimettono le parti innanzi al Tribunale competente. Non è luogo a provvedere su spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronunzia declinatoria del giudice di pace di Milano e rimette le parti innanzi al Tribunale competente per territorio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012
Ord. 13 novembre 2012 n. 19802
Onere della prova del fondamento della pretesa fiscale