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Sezione di Barletta

 
   
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Tribunale di Taranto, sez. I Penale, sentenza n.1236 del 30.05.2011
mercoledì 15 giugno 2011 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Il mero scalo tecnico di merci in transito tra due paesi extracomunitari, comportando solo un loro passaggio momentaneo in Italia, non è tale da configurare il delitto di introduzione nello Stato di prodotti industriali contraffatti, non avendo la condotta quella minima idoneità ad offendere il bene giuridico tutelato. Come precisato dalla Corte di Giustizia Ce, il c.d. "transito esterno di merci non comunitarie" non è altro che una mera finzione giuridica inidonea ad assumere rilevanza penale, trattandosi di beni che si considerano come se non fossero mai entrati nel territorio comunitario.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
1^ Sezione Penale
 
Il Giudice Dr. Filippo DI TODARO all’udienza del 30.05.2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente
SENTENZA
Nel processo penale a carico di:
[omissis]
 
IMPUTATO
Del reato di cui all’art. 127 co.1 D.Leg.vo 10.02.05 n.30 per avere, quale legale rappresentante della “omissis LTD”, introdotto nello Stato n.220 impianti portatili con VCD contraddistinti dal marchio MP3 in violazione di un titolo di proprietà industriale – brevetto europeo MP3 – del quale era licenziataria esclusiva la società S.I.S.V.E.L. S.p.A.;
 
Con l’intervento dell’avv. Francesco MORELLI di fiducia presente.
 
Le parti hanno così deciso:
 
Il P.M. condanna mesi 8 di reclusione.
 
Il difensore dell’imputato chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta di giustizia; in subordine minimo della pena e benefici di legge ove applicabili.
 
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
 
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, giova premettere che il presente processo, come riferito in dibattimento dal teste C.G., responsabile del servizio di vigilanza antifrode della Dogana di Taranto, è scaturito dalla verifica fiscale, cui è seguito il sequestro, effettuato in data 9.2.2005 all’interno dell’area di temporanea custodia situata nel molo polisettoriale del porto di Taranto, di un container sbarcato presso il porto di Taranto in data 7.2.2005 e proveniente dalla Cina.
Tale container, come si evinceva dalla polizza di carico, conteneva impianti Hi-Fi portatili con VCD per un peso lordo di kg 3.630 destinati alla società [omissis] sita in Plodiv (Bulgaria) ed in mero transito dalla Dogana di Taranto. All’atto dell’apertura del container, i verbalizzanti riscontravano la presenza di lettori CD marca Domo con la scritta Mp3 che attestava la possibilità di ascoltare i file musicali anche in formato compresso, chiamato appunto Mp3, per il quale brevetto, come confermato dal teste, esisteva istanza di sospensione del rilascio di merci sospettate di contraffazione depositata, presso l’agenzia delle Dogane di Roma, dalla Sisvel spa, licenziataria esclusiva del marchio.
A seguito di tale accertamento, l’ufficio doganale di Taranto, avendo appurato che tale marca non risultava compresa nella lista allegata all’istanza di sospensione, provvedeva a richiedere alla Sisvel l’intervento di un apposito organo tecnico che accertava trattarsi di usurpazione del brevetto europeo Mp3.
Seguiva, pertanto, la querela del responsabile della Sisvel e il conseguente sequestro della merce in questione.
Tanto premesso in punto di fatto, reputa il Tribunale che le risultanze processuali, per le considerazioni che si esporranno, non consentano di ritenere provata l’ipotesi accusatoria nei confronti dell’imputato che deve, pertanto, essere mandato assolto dal delitto di cui all’art. 473 c.p. poiché non punibile in quanto tale reato è stato commesso fuori dal territorio nazionale e da quello di cui all’art. 88 R.D. 117 del 1939 perché il fatto non sussiste.
In primo luogo deve precisarsi che all’imputato è stato contestato sia il delitto di cui all’art. 473 c.p., in relazione alla contraffazione del brevetto di cui era licenziataria esclusiva l’odierna querelante Sisvel s.p.a., che quello di cui all’art. 88 R.D. 117 del 1939 (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) poi riformulato in continuità normativa (v. sul punto Cassazione penale n.6280 del 16.2.2010) dall’art. 127 del d.lgs. n. 30 del 2005 oggi abrogato dall’art. 15 comma 2° della legge 23.7.2009 n.99 che ha introdotto l’art. 517 ter c.p. (fabbricazione commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale).
Ciò detto, venendo al primo dei delitti contestati, deve prendersi atto che, poiché è pacificamente emerso che i beni in sequestro provenissero dalla Cina, l’eventuale condotta di contraffazione sarebbe stata consumata in quest’ultimo Paese sicché non ricorrono le condizioni giuridiche per la sua punibilità in Italia.
Quanto, invece, alla seconda ipotesi delittuosa contestata, pur ritenuta la continuità normativa tra la previsione di cui all’art. 88 r.d. 117 del 1939 e quella di cui all’art. 127 del d.lgs. n.30 del 2005 e tra quest’ultima e la disciplina dettata dall’art. 517-ter c.p., in ragione della sostanziale omogeneità delle previsioni, della condotta materiale, del bene giuridico tutelato e dell’identica finalità delle due norme, deve precisarsi che, come puntualizzato dal teste C.G. in dibattimento, nel caso in esame, la merce sequestrata presso il porto di Taranto non era destinata in Italia bensì in Bulgaria e si trovava nel porto di Taranto solo in mero transito nel viaggio dalla Cina da cui proveniva e, quindi, in virtù di uno scalo tecnico effettuato per scelta del vettore e non certo dell’acquirente.
Orbene, partendo da questa indiscutibile ed incontroversa premessa, reputa il Tribunale che, nel caso di specie, ci si trovi di fronte al c.d. transito esterno di merci non comunitarie che, come precisato in più pronunce dalla Corte di Giustizia Ce (v. tra le tante sentenza 12.11.06 nella causa C-281/05), non implica alcuna immissione in commercio, nel territorio nazionale, delle merci in questione e non è quindi idoneo a pregiudicare l’oggetto specifico del diritto di proprietà industriale, nel senso cioè che, poiché è come se le merci non fossero mai state messe in commercio in Italia, difetta nel caso in esame quel minimo di idoneità della condotta posta in essere ad offendere il bene giuridico protetto.
Il transito di merci, infatti, come precisato dalla Corte di Giustizia Ce, non è altro che una mera finzione giuridica, il che è dimostrato anche dal fatto che le merci vincolate a questo regime non sono assoggettate ai dazi all’importazione né alle altre misure di politica commerciale trattandosi di beni che si considerano come se non fossero mai entrati nel territorio comunitario (v. sentenza 6 aprile 2000, causa C-383/98, Polo/Lauren).
Seguendo tale ragionamento, deve, allora, prendersi atto che il mero scalo tecnico delle merci in questione, provenienti dalla Cina e dirette in Bulgaria, comportando solo un passaggio momentaneo delle stesse in Italia, non è tale da configurare un’introduzione penalmente rilevante delle stesse nel territorio nazionale non avendo la condotta posta in essere quella minima idoneità offensiva del bene giuridico protetto.
Sulla scorta di tali considerazioni si impone, pertanto, una pronuncia assolutoria nei confronti dell’imputato anche per il delitto di introduzione nello Stato di brevetti industriali contraffatti perché il fatto non sussiste.
La pronuncia comporta l’immediata revoca del sequestro della merce in questione con conseguente immediata restituzione della stessa all’avente diritto.
Delega per l’esecuzione l’Agenzia delle Dogane di Taranto.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 cpv c.p.p.
Assolve l’imputato dal delitto di cui all’art. 473 c.p. poiché non punibile in quanto commesso in Cina e da quello di cui all’art. 88 R.D. 119 del 1939 perché il fatto non sussiste.
Dispone l’immediata revoca del sequestro del container EMCU XXXX con conseguente immediata restituzione all’avente diritto.
Delega per l’esecuzione l’Agenzia delle Dogane di Taranto.
Taranto, 30.05.2011
 
Il Giudice
Dott. Filippo Di Todaro