lunedì 28 settembre 2009 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli
La Suprema Corte torna ad occuparsi della complessa problematica relativa anche alla necessità o meno (ed in quali limiti) della periodica taratura dei photored e delle apparecchiature destinate alla rilevazione della velocità.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 27 febbraio - 14 settembre 2009, n. 19775
(Presidente Settimj - Relatore Parziale)
Fatto e diritto
Il Comune di Casavatore impugna la sentenza n. 471 del 2006 del Giudice di Pace di Casoria che ha accolto l'opposizione proposta da E. C. avverso il verbale di accertamento N. F 19151 dell'11 giugno 2005 del comando di Polizia municipale del Comune per la violazione dell'articolo 146, terzo comma, del Codice della Strada (passaggio con il semaforo indicante luce rossa) accertamento effettuato con il dispositivo PHOTORED F17/A.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo l'inidoneità tecnica dell'apparecchiatura utilizzata perché non conforme alla normativa vigente. In particolare, il Comune opposto non aveva fornito alcuna prova del rispetto delle condizioni alle quali il decreto di omologazione dell'apparecchiatura in questione aveva subordinato il funzionamento del dispositivo di rilevamento in automatico e senza la presenza dell'organo di Polizia.
Impugna il Comune articolando un motivo di ricorso.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede, pur essendo stato notificato il ricorso all'intimato, E. C., presso il domicilio eletto presso il suo difensore avv. Gennaro Lallo, Napoli C.so Secondigliano 118. Al riguardo, va precisato che agli atti risulta un atto dell'avv. Gennaro Lallo, notificato al ricorrente, che va riferito ad altro giudizio, relativo alla indicata sentenza n. 4778 del 2005 del giudice di pace di Casoria, atto che non rileva, quindi, nel presente giudizio.
Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
Il Comune formula un articolato motivo di ricorso col quale deduce “error in procedendo ed error in iudicando. Violazione dell'articolo 360 c.p.c. numeri 3, 4 e 5 e dell'articolo 113 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 29 ottobre 1987, degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 285 del 1992. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 del DD 1130 del 18 marzo 2004 nonché della circolare del ministero dell'interno n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30 giugno 2005. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 della legge 689 del 1981 e dell'articolo 291 c.p.c.”.
Sostiene il ricorrente che la taratura periodica non è necessaria per l'apparecchiatura in questione posto che la legge 1991 n. 273 non è applicabile in mancanza di alcun riferimento a dispositivi di misurazione della velocità. Lo stesso articolo 3 del DD n. 1130/04 prevede che siano eseguite verifiche annuali ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, non imponendo dunque alcun obbligo riguardo. Quindi, in assenza di norme nazionali o comunitarie vincolanti in materia di misuratori di velocità restano applicabili le norme nazionali di omologazione dell'apparecchiatura in oggetto tra cui l'articolo 45 Codice della Strada e gli articoli 192 e 345 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il d.p.r. 495 del 1992 e il decreto ministeriale del 1997. Di qui l'erroneità dell'impugnata sentenza in quanto “l'assenza della taratura dell'apparecchio in oggetto non può costituire alcuna prova del difetto di funzionamento, al riguardo essendo piuttosto a carico dell'opponente dimostrare che il dispositivo avrebbe realmente effettuato una misurazione errata”. Lamenta poi l'odierna Amministrazione ricorrente la violazione dell'articolo 23 della legge 689 del 1981 per aver il Giudice di Pace dichiarato la sua contumacia, pure avendo depositato in giudizio controdeduzioni e documenti tramite il comandante della Polizia municipale.
Il ricorso è fondato per quanto di seguito si chiarisce. Il rilievo relativo alla erronea dichiarata contumacia dell'Amministrazione è privo di fondamento, posto che in atti sono stati versati soltanto i documenti relativi alla opposizione, ma manca un atto di costituzione da parte del sindaco o di soggetto delegato.
È invece fondata la censura relativa alla ratio decidendi adottata dal giudice per l'accoglimento dell'opposizione, posto che egli ha ritenuto che l'apparecchiatura utilizzata non risultava affidabile, e quindi idonea a fornire la relativa prova, sotto vari profili (tecnici e normativi), riconducibili alla affermazione secondo la quale l'apparecchiatura in questione, regolarmente omologata, debba essere sottoposta a revisione periodica, svolta da istituti accreditati dal SIT (Sistema Italiano di Taratura), previsto dalla legge 273 del 1991. Al riguardo questa Corte con la sentenza 2008 n. 29333 ha affrontato la complessa problematica relativa anche alla necessità o meno (ed in quali limiti) della periodica taratura con particolare riferimento alle apparecchiature destinate alla rilevazione della velocità.
Si riportano sinteticamente i punti significativi di tale decisione, i cui principi risultano applicabili anche all'odierno ricorso.
La disciplina legale delle misurazioni - a partire dal T.U. delle leggi sui pesi e le misure approvato con R.D. 23.8,1890 n. 7088, cui fece seguito il regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31.1.1909 n. 242, entrambi successivamente più volte aggiornati ed integrati, in particolare dalla L. 13.12.1928 n. 2886 sulla definizione delle unità legali di peso e di misura - ha sempre avuto quale specifica finalità quella di regolare rapporti di carattere essenzialmente privatistico inerenti l'industria, l'agricoltura, il commercio ed, indirettamente, il pubblico interesse alla certezza nelle transazioni commerciali in genere e già allora, laddove si rese necessaria la regolamentazione di materie particolari implicanti interessi od esigenze difformi o non suscettibili d'essere ricondotti alla disciplina generale, il legislatore intervenne con normative ad hoc in deroga, od in aggiunta, a quella generale (cfr. ad ex. L 7.7.1910 n. 480 sul carato metrico, la L. 5.2.34 n. 305 sul titolo dei metalli preziosi, il D.Lg. 21.3.48 n. 370 sulle unità fotometriche ed elettriche).
Le medesime finalità risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base (cfr. il preambolo alla Direttiva 80/181/CEE del Consiglio in data 20.12.1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri, relative alle unità di misura laddove, tra l'altro, si considera “... che le legislazioni degli Stati Membri che prescrivono l'impiego di unità di misura differiscono da uno Stato Membro all'altro e pertanto ostacolano le transazioni commerciali; che, di conseguenza, per eliminare detti ostacoli è necessario armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; ... che in data 18 ottobre 1971 il Consiglio ha adottato la Direttiva 71/354/CEE intesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati Membri al fine di eliminare gli ostacoli negli scambi mediante approvazione a livello comunitario del sistema internazionale delle unità; ... che, durante il periodo transitorio, è indispensabile mantenere una situazione chiara in materia di impiego di unità di misura negli scambi tra gli Stati Membri, in particolare allo scopo di proteggere il consumatore; ...”; ed ancora il preambolo della Direttiva 1999/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 24.1.2000, laddove, tra l'altro, si considera “... che taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i prodotti le cui indicazioni sono apposte unicamente nelle unità legali stabilite dalla Direttiva 80/181/CEE; le imprese che esportano i loro prodotti in tali paesi si troverebbero in una situazione di svantaggio qualora si vietasse l'apposizione di indicazioni supplementari...”); alla quale sono seguiti adattamenti, anche in funzione di singole materie e dell'entrata in vigore, pur sempre rimanendo nel medesimo ambito d'interessi, ma sono state anche aggiunte, disposizioni intese a disciplinare settori in origine non presi in considerazione ed implicanti interessi diversi e specifici (quale quello sanitario di cui alla Direttiva 85/1/CEE del Consiglio in data 18.12.1984).
È da notare che la più recente delle Direttive in materia, la 2004/22/CE del 31 marzo 2004, elenca specificamente, all'art. 1, gli strumenti nella stessa specificamente considerati, tra i quali non sono ricompresi i misuratori di velocità, onde, ad oggi, non essendo state emanate Direttive comunitarie in materia, il controllo CEE non può ancora essere attuato su tali dispositivi che, in tutti i Paesi Membri, vengono allo stato approvati e disciplinati secondo le rispettive normative nazionali (unica eccezione è data dalla disciplina dei cronotachigrafi, soggetti allo specifico regolamento CEE n. 3821/85 del 20.12.1985, come modificato dal Regolamento CE n. 2135/98 del 24.11.1998 e dal Regolamento CE n. 561/06 del 15.3.06, ai quali l'ordinamento italiano è stato adeguato con D.M. 10.8.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, normative che riflettono anch'esse, significativamente, esigenze riferite più all'aspetto socio-commerciale delle finalità perseguite nel settore dei trasporti su strada che non a quello attinente alla viabilità ed ai connessi problemi di sicurezza).
In buona sostanza, non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature.
Al qual riguardo si deve considerare che, contrariamente a quanto a volte sostenuto dalle parti interessate e da alcuni giudici del merito, non è vincolante la normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento, rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica, impropriamente definite “norme”, alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi; così come non è direttamente applicabile la raccomandazione OIML R91 del 1990 (“Apparecchiature Radar per la Misura della Velocità dei Veicoli”), peraltro non attinente al caso di specie in quanto relativa alle apparecchiature radar.
Il legislatore italiano, nell'adeguarsi alla surrichiamata normativa europea sul riavvicinamento delle singole legislazioni in materia di unità di misura, con la legge delega 9.2.82 n. 42, il DPR 12.8.82 n. 802, la L. 11.8.91 n. 273, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10.12.2001 (nella cui intestazione è significativamente indicato “materia: commercio”), ha adeguato l'ordinamento interno a quello comunitario perseguendo le medesime finalità. Le quali, all'evidenza, sono del tutto diverse da quelle perseguite con il porre la disciplina dell'utilizzazione delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto, le cui norme sono intese alla tutela dei diversi interessi, pubblico e privato, alla sicurezza della circolazione, in funzione dell'ordine pubblico, della preservazione dell'integrità fisica degli individui, della conservazione dei beni.
Occorre rilevare ancora che la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a - rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso”, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione.
Si noti, infine, che alcuni tipi d'apparecchi di più recente approvazione in quanto da utilizzarsi in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato art. 4 del D.M. 29.10.97, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale.
Ne risulta, dunque, un complesso sistema di controlli - preventivi, in corso d'utilizzazione e successivi - tale da garantire il cittadino assoggettato all'accertamento sia in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, sia in ordine a possibili disfunzioni delle apparecchiature che possano incidere sul suo diritto di difesa.
Tali argomentazioni sono applicabili in parte qua, con riferimento alla censura formulata, anche ai cosiddetti Photored, per i quali va rilevato che non esiste allo stato alcuna specifica normativa che ne imponga la taratura periodica in relazione alla legge 1991 n. 273.
Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e, residuando altri profili dell'opposizione non esaminati, la causa va rimessa ad altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Casoria), che deciderà anche sulle spese.