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Sezione di Barletta

 
   
sabato 18 maggio 2024 - ore 23:04
Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, 21.5.2009, n.195. Dott. Nicola Frivoli
domenica 28 giugno 2009 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Eccezione di inadempimento - rapporto di sinnallagmaticità delle prestazioni

Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico; pertanto, affinchè questa eccezione possa essere sollevata in riferimento ad inadempimenti concernenti rapporti sostanzialmente diversi, occorre che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza. Ne consegue che occorre che il rifiuto concerna l'adempimento di un'obbligazione dedotta nel contratto in un rapporto di corrispettività (sinallagmatico) con l'obbligazione della controparte, ed il cui inadempimento sia rilevante (di non scarsa importanza), ai sensi dell'art. 1455 c.c..   


 

TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13183 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2002
TRA
C. B. S.R.L. in persona del suo l.r.p.t., elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis) ( c/o studio Avv. G. D.) presso e nello studio dell’Avv. C. D., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di  procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-OPPONENTE-
E
D. S.A.S. DI D. C. & C. in persona del suo l.r.p.t., elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio dell’Avv. A. S., che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02/04/2002, la società odierna opponente in persona del suo l.r.p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28/2002 emesso dal Tribunale di Trani sezione distaccata di Barletta il 19/02/2002, con il quale si ingiungeva all’opponente il pagamento di € 2.631,58 oltre spese di procedura.
L’opponente contestava la pretesa fatta valere deducendo l’inadempimento dell’opposta ex art. 1460 c.c., eccepiva, altresì, la mancanza del requisito di esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto perchè destituito dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c.; dichiarare l’inadempimento dell’opposta per mancato rispetto dei termini contrattuali di consegna; dichiarare l’opponente tenuta alla sola restituzione del materiale regolarmente disdettato. Con vittoria delle spese di lite anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c.
L’opposta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta richiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con conseguente vittoria di spese.
All’udienza di prima comparizione del 24/06/2002, il Giudice si riservava, sciogliendo poi la riserva con ordinanza depositata in data 02/08/2002, concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviando la causa all’udienza di prima trattazione.
All’udienza del 10/03/2003 il giudicante rinviava la causa per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c.
Successivamente venivano depositate dalle parti le memorie istruttorie e il giudice ammetteva le prove orali, all’esito dei quali, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 27/02/2009.
A tale udienza venivano precisate le conclusioni e il giudicante introitava la causa per la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, l’odierno giudicante, ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato e più volte ribadito, fa rilevare la piena ammissibilità del decreto essendo, lo stesso, fondato su prova scritta.
Deve quindi ritenersi che siano stati pienamente integrati i requisiti, individuati dal legislatore, necessari per dar corso al procedimento speciale di ingiunzione e dunque il relativo decreto deve ritenersi valido a tutti gli effetti di legge.
La prova scritta richiesta dall’art. 633 c.p.c., per l’emissione del decreto ingiuntivo, infatti, può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza dell’indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cfr in tal senso Cass. n. 6879 del 23.07.1994).
Orbene, l’analisi della documentazione allegata, consente di concludere che l’obbligo derivante dal combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c. e 2214 c.c. sia stato regolarmente e puntualmente assolto dalla odierna opposta.
Nel merito, va rilevato che nel corso del presente giudizio, l’opposta ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del rapporto con l’odierna opponente e che conferma l’esistenza del credito vantato.
Orbene per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il principio dell’onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte ( c.f.r. Cass. 25/09/1998 n. 9592; Cass. 03/04/1992 n. 4118 )”. Nella presente controversia le prove fornite dall’opponente non sono tali da dimostrare l’avvenuto pagamento e l’inesistenza della avversa pretesa creditoria.
Alla luce di quanto innanzi l’odierno giudicante uniformandosi alla giurisprudenza prevalente ritiene che affinché ”un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione, non esistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte. Occorre invece che lo stesso sia esplicitamente ammesso da controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento” ( c.f.r. Cass. 16/10/1998 n. 10247 ).  Nel caso de quo, da un attento esame della documentazione prodotta in atti, non si evince l’avvenuto pagamento del credito, né dagli atti difensivi emergono circostanze che smentiscono l’avverso dedotto e che possono ritenersi sufficientemente idonee a provare la domanda dell’opponente.
Orbene, l’opponente eccepisce l'inadempimento dell'opposta ex art. 1460 c.c.. tuttavia, ai fini della configurazione di tale fattispecie giuridica, è necessario la sussistenza dell'inadempimento.
Per un orientamento giurisprudenziale consolidato, " l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico; pertanto, affinchè questa eccezione possa essere sollevata in riferimento ad inadempimenti concernenti rapporti sostanzialmente diversi, occorre che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza" ( Cass. Civ. n. 8467 del 28/05/2003 ) . Ne consegue che " Occorre che il rifiuto concerna l'adempimento di un'obbligazione dedotta nel contratto in un rapporto di corrispettività ( sinallagmatico) con l'obbligazione della controparte, ed il cui inadempimento sia rilevante ( " di non scarsa importanza " ), ai sensi dell'art. 1455 c.c. "( Cass. Civ. n. 16530 del 04/11/2003).    In ragione di quanto innanzi detto codesto giudicante ritiene che non sia ravvisabile alcuna ipotesi di inadempimento addebitabile all’odierna opposta.
Pertanto l’opposizione, non risultando supportata da alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare i fatti modificativi e/o estintivi dell’obbligazione dedotta in giudizio, non può essere accolta.
Per tutto quanto innanzi detto non possono essere accolte le domande spiegate da parte opponente.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, l’opposizione al decreto ingiuntivo è illegittima e le doglianze di parte opponente sono infondate.
Pertanto l’opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto ed il decreto ingiuntivo n. 28/2002 già munito di formula esecutiva con ordinanza del 02/08/2002, viene qui confermato.
Le spese seguono la soccombenza.                             
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla C. B. s.r.l. in persona del suo l.r.p.t. contro la D. s.a.s. di D. C. & C. in persona del suo l.r.p.t., così provvede:
1)      Rigetta l’opposizione;
2)      Per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 28 del 2002, emesso in data 19/02/2002, dal Tribunale di Trani sezione distaccata di Barletta e già munito di formula esecutiva con ordinanza del 02/08/2002;
3)      Rigetta le ulteriori domande proposte da parte opponente per le motivazioni ut supra;  
4)      Condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposta, delle spese della presente procedura che liquida in € 1.825,00 di cui € 25,00 per esborsi, € 800,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre spese generali 12,50 % ex art. 14 T.F., CAP e IVA come per legge.
Barletta, lì 21/05/2009
                                                                                                                   IL GIUDICE
               Avv. Nicola Frivoli