sabato 25 aprile 2009 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla
Azione revocatoria - stato di insolvenza -consapevolezza del terzo del pregiudizio ai creditori
Nel corso di un giudizio di inefficacia ex art.2901 c.c., ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell’azione dell’art. 2901 primo comma n. 2 prima ipotesi c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l’esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione pauliana, sono in re ipsa ( c.f.r. Cass. Civ. Sez. I 18/05/2005 n. 10430 ). Peraltro non va dimenticato che l’azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito ai sensi dell’art. 2901 c.c., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall’art. 2740 c.c., mentre non esige anche una collusione tra il debitore e il terzo, né lo stato di insolvenza dell’uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell’altro ( c.f.r. Cass. Civ. Sez. II 04/11/1995 n. 11518 ).
TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13675 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2003
TRA
AZIENDA A. G. E L. di M. in persona del suo l.r.p.t.,elett.te dom.ta in Barletta a (omissis) ( c/o Avv. D. C.) presso e nello studio dell’Avv. M. N. che lo rappresenta e difende in virtù di procura generali alle liti per Notar C. C. del 26/01/2001
-ATTRICE-
E
S. C. titolare dell’omonima impresa agricola, elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. R. C. dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all’atto di citazione notificato
-CONVENUTA-
E
C. M. e P. C., elett.te dom.ti in Trani alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. G. S. dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in sostituzione
-CONVENUTI-
OGGETTO: dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12-18/11/2003, l’odierna attrice conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale i coniugi C. M. e P. C. nonché l’Azienda A. S. C. al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c. inefficace nei confronti del creditore odierna attrice, l’atto di disposizione del patrimonio per Notar C. del 30/12/2002, con il quale il debitore avrebbe dichiarato pregiudizio all’attrice attesa la notorietà dell’insolvenza attraverso il protesto dei titoli e gli atti giudiziari subiti e ordinare la trascrizione con vittoria delle spese di lite.
Assumeva, l’odierna attrice che l’azienda A. S. C. aveva posto in essere l’atto di vendita dell’unico immobile di sua proprietà al fine di eliminare il proprio patrimonio e, conseguentemente, le garanzie spettanti al creditore ai sensi dell’art. 2740 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/02/2004, si costituivano i coniugi C. M. e P. C. contestando l’avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto e diritto, eccepivano la carenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. e concludevano per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione depositata in data 03/02/2004, si costituiva la sig.ra S. C. titolare dell’omonima impresa agricola, contestando la domanda attrice e concludendo per il rigetto della stessa con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di prima comparizione del 03/02/2004 il giudicante rinviava la causa all’udienza di trattazione del 13/07/2004.
A tale udienza si costituiva per i coniugi C.-P. il nuovo difensore; la causa veniva rinviata per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c.
Successivamente venivano concessi i termini per l’articolazione dei mezzi istruttori e il giudicante ammetteva le prove orali che venivano assunte alle udienze successive.
All’udienza del 25/06/2007 il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 14/04/2008 poi rinviata al 18/04/2008.
A tale udienza il giudice introitava la causa per la decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione in atti nonché dall’esame delle prove orali assunte in corso di causa emerge la fondatezza della domanda di parte attrice.
Ritiene, infatti codesto giudicante sussistere nel caso de quo tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. Infatti per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato “ Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell’azione dell’art. 2901 primo comma n. 2 prima ipotesi c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l’esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione pauliana, sono in re ipsa “ ( c.f.r. Cass. Civ. Sez. I 18/05/2005 n. 10430 ).
Orbene, nel caso de quo, non si può non considerare che lo stato di insolvenza in cui versava l’Azienda A. di S. C. era un fatto notorio e desumibile dal bollettino dei protesti, dal decreto ingiuntivo ottenuto dall’odierna attrice, dalle visure commerciali e ipocatastali assunte sia dall’Agenzia Immobiliare, nonché dalla Banca che aveva concesso il mutuo nonché dall’informativa notarile.
Peraltro non va dimenticato che “ l’azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito ai sensi dell’art. 2901 c.c., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall’art. 2740 c.c., mentre non esige anche una collusione tra il debitore e il terzo, né lo stato di insolvenza dell’uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell’altro” ( c.f.r. Cass. Civ. Sez. II 04/11/1995 n. 11518 ).
Da ultimo va rilevato che gli odierni convenuti, nel corso del presente giudizio, non hanno in alcun modo provato i propri assunti difensivi.
Per tutto quanto innanzi detto la domanda attrice va integralmente accolta e le doglianze delle parti convenute sono infondate.
Per l’effetto, va dichiarato ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti dell’Azienda A. G. e L., inefficace il rogito per Notar F. C. di Barletta intercorso il 30/12/2002 n. 8927 di Repertorio, n. 2627 di raccolta fra S. C. da una parte e C. M. e P. C. avente ad oggetto l’immobile casa per civile abitazione, costituente un unico corpo con ingresso dalla via (omissis) composta da piano terra di due vani e bagno, vano in piano cantinato, primo piano di due vani e bagno e secondo piano adibito a lavanderia con pertinenziale terrazzo esclusivo; confinante con detta via, con proprietà L. e di C., loro eredi od aventi causa, salvo altri; in catasto urbano censito al foglio (omissis) in quanto pregiudizievole delle ragioni del creditore.
Ordina la trascrizione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’Azienda A. G. e L. di M. in persona del suo l.r.p.t. contro i sigg.ri C. M. e P. C. nonché contro S. C. titolare dell’omonima impresa agricola, così provvede:
1) Accoglie la domanda;
2) Per l’effetto va dichiarato ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti dell’Azienda A. G. e L., inefficace il rogito per Notar F. C. di Barletta intercorso il 30/12/2002 (omissis) di raccolta fra S. C. da una parte e C. M. e P. C. avente ad oggetto l’immobile analiticamente descritto in narrativa, in quanto pregiudizievole delle ragioni del creditore;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice delle spese della presente procedura liquidate in complessivi € 2.190,00, di cui € 190,00 per spese, € 800,00 per diritti, € 1.200,00 per onorario, oltre spese generali 12,50% ex art. 14 T.F. IVA e CAP come per legge.
Barletta, lì 12/03/2009
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli