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Giudice di pace di Bari, sentenza 22 ottobre (20 novembre 2008), n. 14532
mercoledì 11 marzo 2009 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Responsabilità del conducente e dell'assicurazione per gli infortuni subiti dal terzo trasportato.

 Giudice di pace di Bari, sentenza 22 ottobre – 20 novembre 2008, n. 14532
Giudice Di Pede


Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 12.06.2006, U. G. agiva, innanzi a questo giudice, contro C. A. S., R. A., e contro la Allianz Subalpina S.p.A., nella qualità, rispettivamente, di conducente, proprietaria, e compagnia assicuratrice per la r.c., dell’autovettura Audi A4 tg. ..., per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro verificatosi in Gioia del Colle, il giorno 13.09.2005, alle ore 19.30 circa. Assumeva che, in quella circostanza di tempo e luogo, l’autovettura Wolksvagen Passat tg. ... nella quale viaggiava come terzo trasportato, mentre percorreva la via Matera, fosse stata violentemente urtata da tergo dal veicolo di parte convenuta.
Lamentava di aver subito, nel sinistro, lesioni personali.
Chiedeva, quindi, che, accertata la responsabilità del sinistro in questione in capo alla sig.ra A. R. ed al sig. A. S. C., i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale subito, della somma di € 5.580,28, oltre che degli interessi e del danno da svalutazione monetaria.
I sigg.ri R. A. e C. A. S. non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Si costituiva la Allianz Subalpina Ass. S.p.A., assumendo che, ai sensi dell’art. 141 del d. lgs. 07.09.2005, n. 209, l’azione per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato andasse proposta nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore, e sollevando, perciò, in via preliminare, eccezione di inammissibilità dell’avversa domanda.
Nel merito ne chiedeva il rigetto.
In subordine, deducendo che il proprio assicurato non avesse ottemperato all’obbligo di denuncia del sinistro, chiedeva che venisse accertata e dichiarata la perdita totale o parziale del diritto di manleva.
Nel corso dell’istruttoria, venivano esaminati due testimoni e formalmente interrogato il ricorrente.
Veniva inoltre espletata una CTU medico - legale volta alla valutazione delle lesioni patite dal sig. U. G. nell’incidente de quo.
Precisate quindi le conclusioni, all’odierna udienza la causa è stata discussa.

Motivi della decisione

Occorre anzitutto chiarire che l’eccezione preliminare sollevata da parte resistente è priva di fondamento.
L’art. 141 del C.d.A., invero, non reca alcuna espressa preclusione al diritto del terzo trasportato di agire nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 cod. civ., e dell’art. 144, commi 1 e 3 del C.d.A.
Aggiungasi che questa interpretazione è anche quella conforme al dettato dell’art. 76 Cost., atteso che la legge delega 29.07.2003, n. 229, nel dettare i principi ed i criteri direttivi del nuovo codice della assicurazioni aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali, e considerato che, ai sensi dell’art. 4 quinquies della Direttiva 2005/14/CE dell’11.05.2005 “gli Stati membri provvedono affinchè le persone lese a seguito di sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro” (conforme, Trib. Torino Sez. IV Civ., 11.10.2007, n. 6070).
Nel merito, la domanda è fondata.
La responsabilità esclusiva del sig. A. S. C. è emersa in modo chiaro ed inequivocabile, nel corso dell’esame del teste P. N., presente nel luogo ed al momento del fatto, la quale ha dichiarato che la Passat, “immettendosi sulla strada”, in via Matera, urtò la parte anteriore destra dell’Audi su cui viaggiava il ricorrente.
Così stando le cose, è evidente che l’incidente fu cagionato, in via esclusiva, dalla colposa condotta del C., che non rispettò l’obbligo di precedenza nell’immettersi nel flusso della circolazione.
In punto di quantum dalla documentazione medica pubblica e privata versata in atti nonché dai rilievi espressi dal CTU, che questo giudice condivide appieno, in quanto perfettamente coerenti, dal punto di vista logico-deduttivo, emerge, senza dubbio alcuno, che, a causa dell’incidente de quo, il sig. U. G. riportò lesioni personali, e, precisamente un trama contusivo del polso destro.
Queste lesioni comportarono un periodo di inabilità temporanea di 32 giorni, di cui 5 di inabilità temporanea al 70% (referto in data 13.09.2005 del Pronto; Soccorso A.S.L. BA/4 “Di Venere”, con sede a Bari - Carbonara), e 27 di inabilità temporanea parziale mediamente al 50% (certificati dr. S. S. in data 19.09.2005, 30.09.2005, 11.10.2005, e 02.02.2006).
A seguito della guarigione clinica del paziente sono residuati postumi nella misura di un punto percentuale (certificato medico dr. S. S. in data 02.02.2006, e CTU. pag. 7).
Pertanto, secondo i parametri di legge (€ 720,95 primo punto di invalidità, €. 42,06 per giorno di i.t.t.), il danno biologico da inabilità permanente ed il danno biologico da inabilità temporanea vanno quantificati, rispettivamente, in € 684,90, ed in € 715,02.
Il danno morale va quantificato nella misura di un terzo del danno biologico, quota normalmente riconosciuta dalla giurisprudenza di merito, e dunque, in € 466,64.
Il danno patrimoniale per spese mediche, in base alla documentazione prodotta, risulta infine essere pari ad € 300,00.
In conclusione, la somma da riconoscere al ricorrente, a titolo di risarcimento di tutti i danni, è pari ad € 2.166,52 (684,90 + 715,02 + 466,64 + 300,00).
La suddetta valutazione è stata effettuata con riferimento a criteri di valore attuali, e quindi inglobando, nell’importo da ricoscere a titolo di risarcimento danni, anche il danno da svalutazione monetaria, da riconoscere perché si tratta di debito di valore.
La natura del debito di valore, infatti, comporta che il denaro rilevi solo come espressione del potere d’acquisto, e non come oggetto della prestazione. Conseguentemente la rivalutazione monetaria adempie alla funzione tecnica di determinare esattamente, in relazione al valore dovuto, l’oggetto della prestazione inadempiuta di cui il creditore chiede il soddisfacimento.
Anche gli interessi c.d. compensativi spettano, in virtù della naturale attitudine del denaro a produrre frutti, e spettano dal giorno del sinistro, trattandosi di mora ex re, sulle somme sopra indicate, devalutate con riferimento all’epoca dell’incidente.
Essi possono essere equitativamente quantificati nella somma di € 180,00.
Da ultimo va respinta la domanda di esclusione di manleva sollevata dalla Allianz S.p.A nei confronti del proprio assicurato.
In nessun modo, infatti, la resistente ha provato che il proprio assicurato non ottemperò all’obbligo di trasmissione della denuncia di sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

1) dichiara che il sinistro per cui è causa si verificò per esclusiva responsabilità del sig. C. A. S.;
2) condanna R. A., C. A. S., e la Allianz Subalpina S.p.A., in solido tra loro, a corrispondere al sig. U. G. la somma di € 2.166,52, oltre interessi, nella misura di € 180,00;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di causa, che liquida complessivamente in € 2.024,00, di cui € 224,00 per spese, € 1.000,00 per diritti, ed € 800,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.