giovedì 19 febbraio 2009 - Pubblicazione a cura di Roberto Cerasaro
Il D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 riordina la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo numerose novità anche per gli studi professionali. Infatti, è stato ampliato il campo di applicazione della normativa di sicurezza a tutti i lavoratori, con o senza retribuzione, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (subordinato o parasubordinato).
Per un rispetto dei vincoli legislativi vigenti in termini di sicurezza sul posto di lavoro, in particolare per gli studi professionali quali centri elaborazione dati, studi di commercialisti,consulenti del lavoro, ecc., sono indispensabili le seguenti attività:
- redazione del documento di valutazione dei rischi (compreso quello relativo alle lavoratrici madri, lavoro minorile, rischio chimico, etc.), comprensivo della valutazione dell’interazione tra le varie attività praticate nello studio e l’immobile, gli arredi, la strumentazione utilizzata per l’esercizio dell’attività;
- redazione della valutazione del rischio rumore, normalmente assolto per la tipicità delle attività esercitate, mediante autodichiarazione da parte del datore di lavoro;
- definizione di una o più prassi per la corretta sostituzione di toner di stampanti/fotocopiatrici (mutuata anche dalla casa costruttrice) in coerenza con il Documento di valutazione rischi per l’uso dei dispositivi di protezione individuali adatti (ad esempio: guanti di lattice);
- redazione della valutazione del rischio incendio (dal quale emergerà, con ogni probabilità, un rischio basso);
- redazione piano di emergenza ed evacuazione (comprensivo di adeguata planimetria con l’indicazione delle vie di fuga protette, dell’ubicazione dei presidi antincendio, ecc.);
- istituzione del Registro di manutenzione presidi antincendio e di emergenza (registrazione verifiche periodi estintori, lampade di emergenza, naspi, bocchettoni, ecc.). Istituzione di un Registro in cui sono registrate le prove di emergenza ed evacuazione effettuate durante l’attività di formazione;
- implementazione di una prassi (non necessariamente documentata) per la corretta esecuzione delle manutenzioni periodiche programmate sulle attrezzature impiegate (compresi sistemi di illuminazione, riscaldanti, raffrescanti, ecc.);
- nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) quale responsabile della sicurezza dell’ufficio e dei suoi collaboratori;
- costituzione della squadra di gestione dell’emergenza;
- nomina dello/gli addetto/ i all’antincendio;
- nomina del/i addetto/i al primo soccorso;
- elezione e nomina del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- formazione, attraverso la partecipazione a specifici corsi, e qualifica delle competenze specifiche per: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (diversi se RSPP = Datore di Lavoro, oppure se nominato RSPP esterno), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli addetti al primo soccorso, gli addetti all’antincendio. La formazione dovrà essere effettuata da enti accreditati;
- gestione del piano sanitario attraverso la nomina del medico competente e l’effettuazione delle visite ritenute necessarie (solitamente visita oculistica per l’uso di video terminali);
- effettuazione della verifica dell’Impianto di “messa a terra” dell’ufficio, in conformità alla D.P.R 462/2001.
A cura dell’Avv. Roberto Cerasaro