giovedì 19 febbraio 2009 - Pubblicazione a cura di Roberto Cerasaro
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 del decreto attuativo 19 novembre 2008, trovano finalmente applicazione le nuove indicazioni in materia di spese di rappresentanza secondo i nuovi principi dell’art. 108, comma 2 del Tuir così come voluti dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Come precisato dal secondo periodo della disposizione richiamata, infatti, le spese di rappresentanza “sono deducibili nel periodo di sostenimento laddove rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità fissati da un decreto ministeriale, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa”.
Con il decreto, il legislatore ha per la prima volta definito la nozione di spese di rappresentanza mentre fino ad ora tale definizione era stata fornita sostanzialmente dalla dottrina piuttosto che dalla giurisprudenza.
Si segnala che la Finanziaria per il 2008 aveva anche innalzato il limite di deducibilità relativo alle spese di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Il terzo periodo della norma, infatti, prevede che sono comunque deducibili le spese di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 108, comma 2;
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19-bis1;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 33, lett. p);
- D.M. 19 novembre 2008.
A cura dell’Avv. Roberto Cerasaro