Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
domenica 24 novembre 2024 - ore 04:19
Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, 10.11.2008-12.1.2009, n.13. Dott. Nicola Frivoli
domenica 1 febbraio 2009 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Locazione di immobili ad uso non abitativo - Cessione del contratto - comunicazione - forma.
In tema di cessione di rapporto contrattuale nel corso di un contratto di locazione, ad uno diverso, la comunicazione da parte del conduttore nei confronti del locatore (ex art.36 L.392/1978), può essere data anche con modalità diverse dalla lettera raccomandata, non essendo questa prescritta a pena di nullità, purchè idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto. (cfr.Cass.civile.23.1.2002, n.741, Cass.civile, 21.3.2001, n.4012, Cass.civile, 26.5.1999, n.5102).


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sede Distaccata di Barletta
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13484 del ruolo generale relativo all’anno 2005, posta in deliberazione all’udienza del 10/11/2008,
TRA
R. S., elettivamente domiciliato in Barletta alla via (omissis), presso lo studio dell’Avv. L. L., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso ex art.447 bis c.p.c..
 
-RICORRENTE-
                                                              E
L. C. D., elettivamente domiciliato in Barletta alla (omissis), presso lo studio dell’Avv. U. F., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
-RESISTENTE-
 
Oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione.
 
 
CONCLUSIONI:Le parti concludevano come in atti.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c., depositato in data 3.8.2005, il sig. R. S. conveniva in giudizio il sig. L. C. D., al fine di sentir condannare quest’ultimo, alla risoluzione del contratto di locazione relativo all’immobile sito in (omissis) alla via (omissis), piano terzo, per uso diverso, per colpa e grave inadempimento del detto resistente, in virtù di una cessione illegittima dell’immobile, nonché l’inesistenza della sublocazione, con la condanna alla restituzione immediata della menzionata unità immobiliare, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di memoria di costituzione, depositata in data 16/2/2006, si costituiva il resistente, sig. L. D. C., contestando l’avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto e diritto, concludeva chiedendo il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di causa.
All’udienza di prima comparizione del 27/2/2006, il giudicante si riservava e scioglieva la stessa in data 8-9/3/2006, ed ammetteva l’interrogatorio formale del ricorrente e rinviava la causa all’udienza dell’11/12/2006, per l’assunzione del deferito interrogatorio.
Dopo tale assunzione, il giudice si riservava nuovamente e scioglieva la stessa in data 18/12/2006, ove ammetteva le prove testimoniali, e rinviava la causa alla udienza dell’8/6/2007, per l’escussione dei testi ammessi. Dopo diverse per l’assunzione delle prove orali all’udienza del 28/4/2008, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all’udienza del 10.11.2008, per la discussione e decisione, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
La causa è stata istruita con prove orali e produzione documentale.
All’udienza del 10/11/2008 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.  
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Codesto giudicante a seguito di un attento esame della documentazione prodotta in atti, non può non condividere le argomentazioni difensive sostenute dalla ricorrente.
Infatti, snodo cruciale del presente giudizio posto al vaglio dell’odierno giudicante, è l’aspetto afferente la sulocazione o cessione del contratto.
Per meglio dire, l’art.36 della L.392/1978, sancisce quanto segue:”Il conduttore può subolocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”.  
Nel caso de quo, tra le parti era stato concordato nello stipulato contratto di locazione nella clausola n.11:”E’ consentito alla locataria di sublocare in tutto o in parte l’immobile e di cedere ad altri il contratto previa comunicazione scritta preventiva alla locatrice”.
Posto ciò, non va sotteso un punto incontrovertibile della contesa:il conduttore non ha comunicato, secondo quanto concordato e previsto per legge, al locatore la cessione del contratto di locazione in favore di altro soggetto.
Però, atteso che il contratto di locazione è stato stipulato dalle parti in data 01/11/1999, registrato il 20/11/1999, successivamente alle parti, in particolare al conduttore, è subentrato la sig.ra F. A., e quest’ultima ha provveduto a versato il canone di locazione al locatore a far data dal 2/5/2000, vista la registrazione della cessione, senza che il ricorrente nulla contestasse.
Infatti il sig. R. S. ha ricevuto le pigioni, (così come documentato del fascicolo del resistente), direttamente dalla sig.ra F., nonché ha provveduto a pagare l’imposta di registro, intestando il modello F23 alla detta F. A., e non al sig. L. - resistente.
Sicchè, da quanto emerge per tabulas, il ricorrente ha accettato, con dei comportamento concludenti, la cessione del contratto dal sig. L. alla sig.ra F..
Inoltre, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ”…..la comunicazione può essere data anche con modalità diverse dalla lettera raccomandata, non essendo questa prescritta a pena di nullità, purchè idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto……..(cfr.Cass.civile.23.1.2002, n.741, Cass.civile, 21.3.2001, n.4012, Cass.civile, 26.5.1999, n.5102).
Perciò se ne deduce la tardività della richiesta di risoluzione ipso iure del contratto di locazione stipulato tra le parti, nonché la susseguente condanna al rilascio immediato del citato immobile, atteso che per circa cinque anni il locatore ha accettato pagamenti direttamente dalla detta F., come già ribadito, senza alcun tipo di contestazione.
Alla luce di quanto innanzi, questo giudice ritiene infondata, non avendo assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante, le domande del ricorrente sia sulla illegittima della cessione che sulla susseguente risoluzione per inadempimento del contratto di locazione dell’immobile sito in (omissis) alla via (omissis), terzo piano.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R. S. nei confronti di L. C. D., così provvede:
1) rigetta la domanda del ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore del procuratore dichiaratosi distrattario di parte resistente delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 1.643,00 di cui € 43,09 per esborsi, € 700,00 per diritti e € 900,00 per onorari oltre 12,50% per spese generali ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge;
 
Così deciso in Barletta, lì 10/11/2008
 
 IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli