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Sezione di Barletta

 
   
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Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, 01.12.2008, n.317. Dott. Nicola Frivoli
domenica 18 gennaio 2009 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Opposizione a decreto ingiuntivo - iscrizione a ruolo - termini - improcedibilità

 In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l’opponente si avvalga della facoltà di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto un termine inferiore quello ordinario, anche il termine a lui assegnato per la costituzione è ridotto alla metà, con la conseguenza che la tardiva costituzione comporta l’improcedibilità della costituzione, a nulla rilevando la tempestiva costituzione dell’opposto (cfr.Trib.Monza, 15.12.2005, Corte D’Appello di Bari, Sez.III, 29.7.2005, Trib.Bari 14.10.2005).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sede Distaccata di Barletta
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv.Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n.13179 del ruolo generale relativo all’anno 2007.
TRA
C. S.A.S. DI T. F., elettivamente domiciliato in Trani (omissis), presso lo studio dell’Avv. G. S., che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
 
-OPPONENTE-
                                                                                     E
G. G., elettivamente domiciliato in Barletta alla via (omissis), presso lo studio dell’Avv. G. C., dal quale rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
                                                                                                            -OPPOSTO-
 
Oggetto:Opposizione a decreto ingiuntivo tardiva, ex art.650 c.p.c.
 
CONCLUSIONI:Le parti concludevano come in atti.
     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.3.2007 in opposizione a decreto ingiuntivo, la C. S.a.s. di T. F. proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo n.125/2006, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, in data 2.5.2006, con il quale ingiungeva ad esso, odierno opponente, il pagamento in favore del sig.G. G. della somma di € 11.163,44, rinveniente dal mancato pagamento di un prestito, con assegno bancario a garanzia.
L’opponente contestava la pretesa fatta valere deducendo illegittimità della notificazione del provvedimento monitorio, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
L’opposto si costituiva in cancelleria in data 2.5.2007, preliminarmente sollevava l’eccezione di improcedibilità ed inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo tardiva, e nel merito richiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, il tutto con vittoria di spese e competenze.
Alla prima udienza di comparizione del 21.5.2007, il giudicante si riservava e scioglieva la stessa in data 18.6.2007 e rigettava l’istanza di sospensione ex art.649 c.p.c., e rinviava la causa all’udienza del 16.6.2008 per la precisazione delle conclusioni, in considerazione della sollevata eccezione di improcedibilità dell’opposto.
La causa è istruita con produzione documentale. A tale udienza del 16.6.2008, il giudice introitava la causa per la decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione va dichiarata improcedibile per le ragioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente rilevarsi che le opposizione di cui in atti, con la quale l’opponente deduceva l’inesistenza del credito fatto valere nei suoi confronti mediante decreto ingiuntivo n.125/2006, risulta improcedibile..
Orbene, va accolta l’eccezione preliminare sollevata dall’opposto in ordine alla questione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo tardiva proposta dall’opponente poichè la stessa è stata notificata in data 9.3.2007, mentre l’udienza di prima comparizione e trattazione è stata fissata in data 15.5.2007, perciò dalla data della notifica a quella della prima udienza vi è un intervallo pari a sessantasette.
Ergo, l’opponente ha ridotto i termini di comparizione alla metà, ex art.645 c.p.c., invece di quelli previsti dall’art.163 c.p.c., dei canoni novanta giorni, ne consegue che la iscrizione a ruolo doveva essere fatta entro cinque giorni dalla notifica.
Invece, l’opponente ha iscritto la causa a ruolo il 19.3.2007, ben oltre i cinque giorni previsti per legge.
In tale senso appare “granito” l’orientamento giurisprudenziale, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l’opponente si avvalga della facoltà di dimezzare il termine di comparizione, assegnando al convenuto un termine inferiore quello ordinario, anche il termine a lui assegnato per la costituzione è ridotto alla metà, con la conseguenza che la tardiva costituzione comporta l’improcedibilità della costituzione, a nulla rilevando la tempestiva costituzione dell’opposto” (cfr.Trib.Monza, 15.12.2005, Corte D’Appello di Bari, Sez.III, 29.7.2005, Trib.Bari 14.10.2005).
Per quanto, inoltre, concerne la richiesta, avanzata da parte opposta, relativa alla condanna dell’opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ritiene questo giudicante non sussistere, nella fattispecie in esame, quell’abuso del diritto d’azione e quel pretestuoso esperimento dell’azione stessa idonei ad integrare la mala fede o la colpa grave nell’ipotesi di iniziativa processuale temeraria.
Ad abundantiam, va inoltre rilevato come costituisca onere della parte istante, nel caso di specie di parte opposta, fornire la prova del danno subito non potendo il Giudice, secondo la giurisprudenza dominante, utilizzare, in sede di liquidazione, mere nozioni di comune esperienza o far ricorso al criterio equitativo ove dagli atti non risultino elementi idonei all’identificazione di tale danno.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, l’opposizione al decreto ingiuntivo va dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo n.125/2006, viene quindi confermato, già provvisoriamente eseguibile.
Va rigettata la spiegata domanda riconvenzionale dell’opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv.Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’opponente C. S.a.s. di T. F.  nei confronti di G. G., così provvede:
1) dichiara improcedibile l’opposizione;
2) per l’effeto conferma il decreto ingiuntivo n.125/2006, provvisoriamente eseguibile, emesso il 2.5.2006 dal Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta;
3) rigetta la spiegata domanda riconvenzionale dell’opposto.
4) condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposto delle spese della presente procedura, per la complessiva somma di € 1.800,00, di cui € 800,00 per onorari e € 1.000,00 per diritti, oltre IVA e CAP come per legge.
 
Così deciso in Barletta,lì 01.12.2008                                      
                                                                                                   IL GIUDICE
                                                                                              Avv.Nicola Frivoli