martedì 1 aprile 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli
E' nulla la richiesta di patteggiamento avanzata dal difensore superando i limiti eventualmente indicati nella procura speciale conferitagli.
Svolgimento del processo
Il Tribunale monocratico di Nola, con sentenza del 15.7.2005, applicava a R. Domenico e ad E. Giovanna - su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. - la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui: - all'art. 349 cpv. cod. pen. (violazione dei sigilli apposti dall'autorità giudiziaria ad un cantiere edilizio abusivo - acc. in Sant'Anastasia il 23.5.2003) e disponeva la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente di euro 4.560,00 di multa.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali hanno eccepito violazione della legge processuale, per avere il difensore travalicato i limiti della procura speciale a lui conferita, contenendo questa l'espressa prescrizione che la richiesta di "patteggiamento" avrebbe dovuto comunque prevedere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la richiesta di applicazione della pena o il consenso alla stessa da parte dell'imputato sono atti dispositivi personalissimi, come tali soggetti alle forme vincolate di manifestazione previste dall'art. 446, comma 2 e 3, c.p.p., a garanzia della volontarietà dell'atto.
La volontà dell'imputato diretta al patteggiamento, pertanto, deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Nella fattispecie in esame:
- gli imputati, con atto depositato il 3.5.2005, avevano conferito all'avvocato Antonio De Simone procura speciale di richiedere, in loro nome e per loro conto, applicazione della pena ex artt. 444 e segg. c.p.p., con "l'unico espresso vincolo di subordinare la richiesta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena”.
- all'udienza, invece, svoltasi nell'assenza degli imputati medesimi, il difensore non ha richiesto il beneficio della sospensione condizionale, bensì la conversione della parte detentiva della pena con quella pecuniaria corrispondente.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è orientata nel senso che la richiesta di patteggiamento è valida anche se la procura non contenga indicazioni sulla pena da concordare (vedi Cass., Sez. V, 30.10.1996, Maselli); deve escludersi, però, che il procuratore possa superare i limiti eventualmente indicati nella procura speciale a lui conferita.
Nella vicenda in oggetto il difensore ha fatto un uso illegittimo del mandato conferitogli e non può condividersi l'orientamento espresso da questa Sezione, con la sentenza 13.4.1993, n. 546, secondo il quale l'eccesso dei limiti del mandato in cui incorra il difensore "è un fatto che si esaurisce nel rapporto tra imputato e difensore e non può spiegare effetti sulla decisione", proprie in considerazione del già evidenziato carattere di atto dispositivo personalissimo che qualifica la richiesta od il consenso prestato dall'imputato, sicché il procuratore speciale deve pur sempre esprimere la volontà di questi e ad essa non può sovrapporsi (egli è tenuto, al riguardo, ad esplicitare la contemplatio domini, allegando l'atto dal quale trae il potere di compiere l'attività procedimentale in condizioni di non autonoma legittimazione). Significativa, in proposito, è altresì la disposizione dell'art. 446, comma 5, c.p.p., secondo la quale "il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato". La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nola per l’ulteriore corso.