martedì 18 novembre 2008 - Pubblicazione a cura di
Sull'abbandono ed il deposito incontrollat di rifiuti (art. 14 d.lgs. 5\2\1997 n°22) e sulla definizione stessa di "rifiuto"
N. 02592/2008 REG.SEN.
N. 02505/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2505 del 1999, proposto dalla S. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Matteo Lucibello ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. Raffaele G. Rodio, via Putignani,168;
contro
il Comune di Isole Tremiti, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Afferrante, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avv. F. Lofoco, via Pasquale Fiore n. 14;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza 10 luglio 1999 n. 18, notificata il 20 luglio 1999, del Sindaco del Comune di Isole Tremiti, con la quale questo ha ordinato alla ricorrente società la rimozione dalla località "Rondinelle" nell'Isola di San Domino di n. 9 carcasse di bagni chimici in condizioni di abbandono e di totale disuso, nonché occorrendo
per l'annullamento
della lettera-provvedimento del Sindaco del Comune di Isole Tremiti 28 agosto 1990 n. 4290.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isole Tremiti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2008 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
A. La società S. diede a noleggio 10 bagni chimici per il periodo 8 giugno 1993-8 ottobre 1993, su richiesta dell'allora Sindaco del Comune di Isole Tremiti.
Al termine del periodo concordato, il Comune né restituì i bagni né corrispose il compenso pattuito.
La società allora chiese e ottenne un decreto ingiuntivo per la riconsegna degli apparecchi e per il pagamento di Lit 32.219.250, a saldo fino all’otto gennaio 1995 (decreto del Presidente del Tribunale di Firenze 31 gennaio 1995, mai opposto).
Con processo verbale del 19 giugno 1999 veniva poi contestato alla società di aver abbandonato (alcuni anni prima) nell'isola di San Domino, su suolo di proprietà comunale, in piena pineta, n. 9 carcasse di bagni chimici in condizioni di abbandono e di totale disuso.
Su tale base veniva emanata l'ordinanza 10 luglio 1999 n. 18, notificata il 20 luglio 1999, del Sindaco del Comune di Isole Tremiti, con la quale veniva ordinato alla ricorrente società la rimozione dei detti bagni.
Nonostante la lettera di contestazione datata 6 agosto 1999, inoltrata dalla società (a mezzo del suo legale), nella quale si sosteneva che era stata proprio l’Amministrazione municipale ad abbandonare gli apparecchi, il Sindaco ribadiva le posizioni del Comune, significando di voler eseguire d'ufficio l'ordinanza di rimozione "con un ulteriore carico di responsabilità per la Società S."
Quest'ultima propone azione dinanzi a questo Tribunale per l'annullamento dei predetti atti, alla stregua dei seguenti motivi:
1. violazione di legge; violazione di provvedimento giudiziale, in giudicato tra le parti;
2. ulteriore violazione di legge; eccesso di potere per illogicità manifesta, ingiustizia manifesta e sviamento.
Si è costituito il Comune di Isole Tremiti, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza della II Sezione 25 novembre 1999 n. 728, “stante il carattere meramente monitorio del provvedimento impugnato”.
All'udienza del 29 ottobre 2008 la causa è stata riservata per la decisione.
B. Per la definizione della controversia, occorre occuparsi del disposto dell'articolo 14 (“Divieto di abbandono”) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in asserita applicazione del quale il Sindaco ha emesso la gravata ordinanza:
"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.…
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate….".
Dalla lettura della norma emerge che l'ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti del proprietario dell'area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati e non anche, come nella fattispecie in esame, nei confronti del proprietario del rifiuto abbandonato da altri, a meno che il proprietario non sia colui che l'ha abbandonato o abbia concorso, materialmente o moralmente, con chi lo ha abbandonato.
Di conseguenza, le tesi difensive dell’Amministrazione municipale, che fanno leva proprio sulla titolarità formale dei beni rinvenuti in località "Rondinelle" dell'isola di San Domino, non colgono nel segno.
Al contrario, è dimostrato che la società S. non aveva la disponibilità dei beni (e anzi questa disponibilità ha tentato di riottenere anche in via giudiziaria) e che quindi, non possedendo i bagni, non aveva alcuna possibilità di abbandonarli (come peraltro già statuito in sede civile, su ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, con sentenza 6 novembre 2002- 23 giugno 2003 n. 126/02).
L’azione amministrativa si presenta in definitiva illogica perché addebita alla ricorrente l’abbandono dei rifiuti e pone a carico della stessa la relativa rimozione, sulla base non tanto e non solo di una difettosa istruttoria, quanto di un’aprioristica valutazione dei fatti che sconosce i dati salienti - ovvero che i bagni erano nella disponibilità dell’Amministrazione municipale (e non certo della società, a cui non risultano essere mai stati restituiti, nonostante le richieste) e che gli apparecchi erano stati lasciati in un terreno di proprietà comunale - in favore di altri elementi del tutto irrilevanti rispetto alla fattispecie, come la dubbia regolarità del noleggio.
Ciò rende già in sé illegittimi gli atti impugnati, che devono perciò essere annullati. Di converso non è necessario esaminare l’ulteriore questione posta dalla ditta, con il primo motivo, se i bagni costituissero propriamente rifiuti, ai sensi della Direttiva CEE 442/1975, dell’art. 6 del d.lg. n. 22/1997 e dell’art. 14 della legge n. 178/2002, questione per la cui soluzione sarebbe stato necessario disporre un’apposita e tempestiva verifica tecnica all’epoca dell’instaurazione del giudizio.
In conclusione, il ricorso è d’accogliere e, per l’effetto, devono essere annullati l'ordinanza 10 luglio 1999 n. 18 del Sindaco del Comune di Isole Tremiti e la successiva lettera-provvedimento 28 agosto 1990 n. 4290.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Isole Tremiti al pagamento di euro 1.000 (mille), più CAP e IVA, come per legge, a favore della ricorrente, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2008