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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 15:56
Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Barletta, 7.11.2008, n.293. Dott. Nicola Frivoli
mercoledì 12 novembre 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Reintegra nel possesso - elemento soggettivo - animus spoliandi.
Azione possessoria - legittimazione attiva.


Nel giudizio per il merito di un’azione possessoria, va rilevato che l’esistenza dello spoglio postula, oltre all’elemento oggettivo, rappresentato dalla privazione permanente del possesso, il concorso dell’elemento soggettivo, insito nella consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore. Tale presunta volontà contraria può essere esclusa soltanto da circostanze univoche, ed incompatibili con la volontà di contrastare il fatto illecito altrui, come il consenso del possessore, l’onere della cui prova grava sul preteso spogliatore.

TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13332 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2005
TRA
R. R., elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis) n. 8 presso e nello studio dell’Avv. R. C., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di  procura a margine del ricorso per la reintegrazione del possesso
-RICORRENTE-
E
D. A., elett.te dom.to in Barletta alla (omissis) presso e nello studio dell’Avv. G. R., che lo rappresenta e difende in virtù di  procura a margine della comparsa di costituzione
-RESISTENTE-
OGGETTO:Reintegra nel possesso
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1168 c.c. depositato in data 26/03/2003, la sig.ra R. R. esponeva di aver subito spoglio nel possesso del terreno sito in Barletta alla contrada Tittadegna coltivato ad uliveto posto a confine con la particella (omissis) di proprietà del sig. D. A.; chiedeva la reintegra nel possesso con ordine al sig. D. all’immediato rilascio in suo favore del fondo libero e sgombero da persone e cose con richiesta di cessazione per il futuro di ogni turbativa e molestia, con richiesta di risarcimento danno per il danno subito a causa dell’espianto degli ulivi. Con vittoria delle spese di causa.
Con comparsa di costituzione dell’08/04/2003, si costituiva l’odierno resistente il quale, in via preliminare chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo all’odierna ricorrente, nel merito chiedeva il rigetto della domanda per essere la stessa infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
All’udienza dell’08/04/2003 e a quella del 06/08/2003 venivano ascoltati gli informatori e il giudicante si riservava. Con ordinanza resa fuori udienza in data 07/05/2003 il giudicante disponeva la comparizione delle parti onde esperire il tentativo di conciliazione ed ottenere chiarimenti sullo stato dei luoghi di cui è causa.
Seguivano una serie di rinvii mirati a definire bonariamente la controversia.
All’udienza del 22/07/2003 le parti chiedevano che il giudicante riunisse la fase interdettale a quella di merito e il giudicante rinviava la causa all’udienza di trattazione essendo venuta meno la materia del contendere con riferimento alla fase interdettale.
Successivamente venivano concessi i termini di cui all’art. 184 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie ed in seguito venivano ammesse le prove orali.
All’udienza del 05/07/2006 il giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all’udienza dell’08/06/2007, il giudice introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Con ordinanza resa in data 09/11/2007, il giudicante rimetteva la causa sul ruolo  considerato che, ai fini decisori, risultava fondamentale procedere ad un accertamento in ordine alla proprietà del fondo di cui è causa.
All’udienza del 16/06/2008 il giudicante introitava la causa per la decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, codesto giudicante ritiene opportuno soffermarsi sull’eccezione sollevata da parte resistente in ordine al difetto di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente.
Orbene, questa eccezione non può essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, infatti, il legittimato attivo è colui che ha la titolarità del diritto e cioè colui che può esercitare l’azione con la conseguente facoltà, per il Giudice, di verificarne la esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Orbene, nel caso de quo ritiene questo giudice che la sig.ra R. R. abbia la titolarità per agire nel presente giudizio.
La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) identifica le parti e si fonda esclusivamente sulla titolarità effettiva e reale delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio. Essa riguarda tutte le parti, non solo l’attore, ma anche il convenuto e quindi attiene strettamente alla regolare costituzione del contraddittorio. È evidente, infatti, che la domanda è legittimamente proposta non solo se proviene dal titolare del diritto e dell’azione, ma anche se è correttamente rivolta contro il soggetto, o i soggetti, che in quanto titolari della posizione giuridica contrapposta a quella invocata dall’attore hanno reale interesse a contraddire e a difendersi. La legittimazione ad agire/contraddire integra, pertanto, una questione preliminare di merito, il cui oggetto è costituito dall’appartenenza effettiva alle parti in causa delle posizioni giuridiche attive o passive dedotte in giudizio.
Per poter assumere, quindi, legittimamente la qualità di attore o convenuto in un ipotetico giudizio, occorre necessariamente che alle parti in causa sia riconducibile la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che nelle ipotesi in cui tale nesso o collegamento non sia stato individuato in nessun modo, il Giudice adito dovrà dichiarare il difetto di legittimazione attiva o passiva.
Per il caso in esame, contrariamente a quanto sostiene la difesa di parte resistente, in capo alla sig.ra R. R. vi è la titolarità in merito al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non difettando in tal senso la legittimazione attiva per le ragioni che qui di seguito si illustrano.
Dalla documentazione prodotta in atti ed in particolare dalla misura catastale dell’ 11/06/2008, emerge che il fondo in questione è di esclusiva proprietà dell’odierna ricorrente.
Nel merito, codesto giudicante non può esimersi dal considerare che da un attento esame della documentazione prodotta, si rileva che nel presente giudizio si sono verificate tutte le condizioni richieste dall’art. 1168 c.c. Infatti “ l’esistenza dello spoglio postula, oltre all’elemento oggettivo, rappresentato dalla privazione permanente del possesso, il concorso dell’elemento soggettivo, insito nella consapevolezza di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore. Tale presunta volontà contraria può essere esclusa soltanto da circostanze univoche, ed incompatibili con la volontà do contrastare il fatto illecito altrui, come il consenso del possessore, l’onere della cui prova grava sul preteso spogliatore” ( Cass. 05/12/1985 n. 6104 ).
Alla luce di quanto innanzi, il comportamento assunto dal sig. D. va sicuramente a ledere il diritto di parte ricorrente.
La volontarietà del compimento delle molestie è peraltro stato confermato anche dall’assunzione delle prove orali assunte in corso di causa. Invece alcuna prova è stata fornita dal resistente in ordine alla presunta buona fede nell’esercitare le proprie azioni.  
In ordine alla richiesta di risarcimento danni formulata da parte ricorrente in considerazione dell’espianto degli ulivi codesto giudice ritiene che la stessa meriti accoglimento.
A tal proposito, aderendo a quello che è l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, si ritiene che tale somma vada determinata in via equitativa, al fine di “ ristorare secondo equità, la vittima del danno che pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provare il preciso ammontare “ ( c.f.r. Cass. I Sez. 18/10/1984 n. 5259 ). Orbene, in considerazione del numero degli alberi espiantati, della loro età, si ritiene che il danno vada quantificato nella somma di € 1.000,00.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, la domanda della ricorrente deve essere accolta e, per l’effetto, si dispone l’immediata reintegrazione della sig.ra R. R. nel possesso del fondo di sua proprietà sito in Barletta contrada Tittadegna, (omissis) , e si ordina al sig. D A. di rilasciare, immediatamente, il detto fondo nella piena disponibilità della detta sig.ra R. R. libero e sgombero da persone e cose.
Si condanna, altresì, il sig. D. A. a pagare, in favore della sig.ra R. R., la somma di € 1.000,00 per i danni arrecati.
Le spese seguono la soccombenza.
                                                                  P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R. R. contro D. A., così provvede:
1)      Accoglie la domanda della ricorrente;
2)      Per l’effetto dispone l’immediata reintegrazione della sig.ra R. R. nel possesso del fondo di sua proprietà sito in Barletta contrada Tittadegna, (omissis), ordinando al sig. D. A. di rilasciare, immediatamente, il detto fondo nella piena disponibilità della detta sig.ra R. R. libero e sgombero da persone e cose;
3)      Condanna il sig. D. A. a pagare, in favore della sig.ra R. R., la somma di € 1.000,00 per i danni arrecati;
4)      Condanna il sig. D. A. al pagamento delle spese di lite, comprese quelle della fase interdettale, in favore della sig.ra R. R. che liquida nella complessiva somma di € 1.882,82 di cui € 82,82 per esborsi, € 800,00 per diritti € 1.000,00 per onorari oltre spese generali 12,50% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge.
Barletta, lì 07/11/2008                                                                                                   
                                                                                                                   IL GIUDICE
               Avv. Nicola Frivoli