lunedì 10 novembre 2008 - Pubblicazione a cura di
Il Giudice della Nomofilachia, risolvendo un conflitto negativo di giurisdizione, torna ad occuparsi della spinosa questione del riparto di giurisdizione in tema di occupazione usurpativa.
Il caso de quo, in particolare, concerne una procedura espropriativa protrattasi oltre la scadenza del termini.
Richiamando, senza mezzi termini, il proprio costante orientamento (cfr. ex multis Cass. SS.UU. nn. 2688/2007, 3043/2007, 13659/2006) afferma che: “nella fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità o in caso di mancanza iniziale o di scadenza del termine di efficacia di detta dichiarazione la controversia avente ad oggetto la domanda restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso) o quella in cui, previa abdicazione esplicita (come nella specie) o implicita al diritto dominicale, si invochi la tutela risarcitoria., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”
La Suprema Corte, inoltre, ci tiene a ribadire che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, è stata espunta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 - nel testo sostituito dal L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7- la previsione secondo la quale la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia urbanistica ed edilizia comprendeva, oltre alle controversie aventi origine da atti e provvedimenti, anche quelle conseguenti a meri comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione in totale carenza di poteri.
L'occupazione del suolo nella fattispecie oggetto della sentenza non è, dunque, collegabile ad un provvedimento amministrativo emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della P.A., ma si concreta in una mera attività materiale e la controversia, che abbia ad oggetto tale occupazione, non è riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come prevista dall’art. 103 Cost.
Pertanto, le SS.UU. dichiarano la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Di Francesco Logiudice
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 29 agosto 2008, n. 21929
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25 ottobre 1999 S.G. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Salerno il comune di Fisciano chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione di un suolo edificatorio di mq 5.530, disposta dal comune stesso per la realizzazione di un programma costruttivo ad opera della cooperativa Residence University, e protrattasi dal 9 maggio 1991 al 9 maggio 1998, senza che alla scadenza del termine previsto la procedura espropriativa fosse completata e fosse corrisposta l'indennità. L'attore, dopo avere dichiarato di rinunciare alla proprietà del suolo, ha chiesto anche la condanna del comune al risarcimento dei danni da liquidarsi in L. 2.765.000.
E' intervenuta in giudizio la cooperativa Residence University.
Il tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato S. Severino, con sentenza dell'11 settembre 2003, ritenuto che ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anche le cause relative a comportamenti della p.a. in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Con sentenza del 1 marzo 2007 il t.a.r. Campania, sezione di Salerno, davanti al quale il S. ha riproposto le domande a suo tempo presentate davanti al tribunale di Salerno, in conformità con le concordi richieste delle parti, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, dovendosi la fattispecie inquadrare nell'occupazione usurpativa, per la scadenza dei termini della procedura espropriativa.
Il S., con ricorso regolarmente notificato al comune e alla cooperativa edilizia ha chiesto alle sezioni unite di risolvere il conflitto negativo di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conflitto reale negativo tra il tribunale di Salerno e il T.A.R. Campania deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Come è stato ripetutamente affermato, nella fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità o in caso di mancanza iniziale o di scadenza del termine di efficacia di detta dichiarazione la controversia avente ad oggetto la domanda restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso) o quella in cui, previa abdicazione esplicita (come nella specie) o implicita al diritto dominicale, si invochi la tutela risarcitoria., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 2688/2007, 3043/2007, 3723/2007, 26732/2007, 9343/2006, 13431/2006, 13659/2006, 27192/2006).
Infatti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, (nel testo sostituito dal L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, è stata espunta la previsione secondo la quale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprendeva oltre alle controversie aventi origine da atti e provvedimenti anche quelle conseguenti a meri comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione in totale carenza di poteri.
Deve pertanto dichiararsi la giurisdizione dell'a.g.o., con conseguente cassazione della sentenza del tribunale di Salerno che tale giurisdizione ha negato.
Le parti vanno rimesse davanti al tribunale di Salerno, in diversa composizione spese compensate.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato S. Severino, dell'11 settembre 2003 e rimette le parti davanti allo stesso tribunale.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili, il 4 marzo 2008.
Depositata in Cancelleria il 29 agosto 2008.