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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 11:47
Cassazione Civile, Sez. Tributaria, Sentenza del 05.06.2008, n. 14879
domenica 2 novembre 2008 - Pubblicazione a cura di Roberto Cerasaro

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – ATTIVITA’ DI ODONTOIATRA

Ai fini della ricostruzione del reddito e dell’accertamento di tipo analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio può verificare il consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra, dal momento che esiste una correlazione tra il materiale di consumo utilizzato e gli interventi sui pazienti.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.R., con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso l'Avv. Iaccarino Carlo, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestre Edgardo, come da procura in atti;
- ricorrenti-
contro
Agenzia delle Entrate;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 239 sez. 21 depositata il 3 luglio 2002;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9 aprile 2008 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso per la reiezione del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
A.R. ricorre per cassazione nei confronti della decisione in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno 1994 con il quale era stato rideterminate il reddito dichiarato.
L'intimata Amministrazione non ha svolto difese.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e carenza di motivazione in quanto l'ufficio avrebbe proceduto all'accertamento analitico - induttivo pur in presenza di una contabilità regolare e la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe motivato compiutamente sulla dedotta illegittimità dell'operato dell'Amministrazione è manifestamente infondato. Come risulta dalla sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale ha preso atto dell'accertata omissione di fatture relative all'utilizzo di "protesi, scheletrati e simili regolarmente acquistati e non rinvenuti in giacenza" ed ha correttamente desunto da tale elemento l'inattendibilità delle scritture e quindi la sussistenza dei presupposti per l'accertamento.
Con il secondo motivo l'impugnata decisione viene censurata per non avere il Giudice d'appello adeguatamente motivato in ordine alla doglianza relativa all'acritico utilizzo, da parte dell'ufficio, dei rilievi avanzati nel processo verbale della Guardia di Finanza. li motivo è inammissibile in quanto generico. La Commissione Tributaria Regionale si è data carico della censura proposta e l'ha disattesa evidenziando come l'ufficio ha dato ampia motivazione dei criteri applicati e ha proceduto alla propria autonoma valutazione sul valore da attribuire agli elementi segnalatì; a fronte di tale enunciato, la ricorrente si limita ad opporre una diversa valutazione ma, non riportando il tenore della contestata motivazione dell'atto impositivo, non consente di valutare la fondatezza della censura.
Il terzo motivo con il quale ci si duole che la Commissione Tributaria Regionale abbia avallato il metodo dell'ufficio che ha utilizzato ai fini della ricostruzione del reddito accertato il consumo dei guanti monouso utilizzati dalla ricorrente per la sua attività di odontoiatra è in parte infondato e in parte inammissibile. E' infondato laddove la ricorrente contesta l'utilizzo di tale parametro, dai momento che non può essere revocato in dubbio che esista una correlazione tra il materiale di consumo utilizzato (nella specie appunto guanti monouso) e gli interventi sui pazienti e che quindi tale elemento costituisca un dato utilizzabile per l'accertamento. E' inammissibile laddove censura il risultato cui è pervenuto l'ufficio, posto che nel ricorso ci si limita a considerazioni di carattere generale circa il metodo con cui dovrebbe essere valutato il dato e l'ambiente in cui opererebbe la contribuente ma tali considerazioni non vengono poi applicate al caso concreto per contestare dettagliatamente l'operato dell'ufficio.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
Non si deve provvedere in ordine alle spese in difetto di attività difensiva da parte dell'intimata.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
 
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008