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TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. I - sentenza 9 gennaio 2008 n. 48
lunedì 31 marzo 2008 - Pubblicazione a cura di

Avv. Alfredo Matranga (a cura di ), La realizzazione, da parte della P.A., della rete pubblica di illuminazione e posa di asfalto sul tratto di strada di proprietà privata non determinano l\'acquisizione della proprietà della strada vicinale. TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. I - sentenza 9 gennaio 2008 n. 48

E' questo uno dei principi enucleati dal TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. I - sentenza 9 gennaio 2008 n. 48 -.
In particolare, secondo il TAR, la realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto costituiscono delle utilità per il proprietario di una strada e, oltre a non essere idonee a stravolgere l'identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l'ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un'interversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica.
Ha aggiunto, poi, il TAR che, ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere i seguenti requisiti:
- del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale);
- della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via);
- nonchè il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile).
In conclusione, per il TAR Lecce, nel caso in cui un ente locale, senza porre in essere alcuna procedura espropriativa e/o ablatoria, o comunque legittimante l'occupazione, abbia provveduto, da oltre un ventennio, ad asfaltare ed a fornire di illuminazione pubblica un tratto di strada di proprietà privata, così destinandolo irreversibilmente ad uso pubblico, non si verifica alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l'altro, ex art. 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell'Autorità amministrativa o giurisdizionale), ma si configura soltanto la titolarità, in capo all'ente stesso, della titolarità di un diritto reale d'uso pubblico ultraventennale dell'area occupata, che ne legittima l'utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza della viabilità) e primario responsabile.
Avv. Alfredo Matranga


REPUBBLICA ITALIANA
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Sentenze: 48/08
 Registro Generale: 1970/2005
 
 
nelle persone dei Signori:
 
ALDO RAVALLI                                       Presidente
ETTORE MANCA                                     Primo referendario
MASSIMILIANO BALLORIANI            Ref., relatore
 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
Udienza pubblica del 27 giugno 2007
 
Visto il ricorso 1970/2005 proposto da:
………….
quale mandatario generale con rappresentanza ad negotia e con espresso potere di rappresentanza anche processuale della moglie
 …………..
 
rappresentata e difesa da: MICHELE DEL CUORE domicilio eletto in LECCE VIALE M. DE PIETRO 11  presso MICHELE DEL CUORE
 
contro
 
COMUNE DI LECCE
rappresentato e difeso da: DE SALVO MARIA LUISA con domicilio eletto in LECCE  presso sede municipale
 
per il risarcimento dei danni
 
derivanti dalla illegittima occupazione di un immobile sito in Lecce, contrada Masseria Nuova.
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
uditi, per le parti, gli avvocati Vantaggiato, in sostituzione di Cuore, ed Astuto, in sostituzione di De Salvo.
 
Relatore il dott. Massimiliano Balloriani.
 
 
FATTO E DIRITTO
 
La ricorrente riferisce che il comune di Lecce ha provveduto ad asfaltare ed a fornire di illuminazione pubblica un tratto di strada di sua proprietà privata (foglio 165, particella 219, esteso per circa 387 mq), così destinandolo irreversibilmente ad uso pubblico, senza alcun formale provvedimento ablatorio o comunque legittimante l’occupazione.
Con lettera raccomandata a.r. del 29.8.2001, la ricorrente ha quindi intimato, vanamente, il comune di Lecce al risarcimento dei danni subiti a causa dell’occupazione.
Con successivo atto di citazione del 5.2.2002 ha poi convenuto il comune di Lecce innanzi al Tribunale ordinario della sede, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per un importo quantificato in euro 19.986/88, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino al soddisfo.
Il giudice monocratico del Tribunale adito, con sentenza n.1188 del 15.4.2003, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo.
Nel presente giudizio, la ricorrente lamenta di aver subito un’espropriazione senza alcun procedimento, ma solo attraverso il meccanismo della cd. accessione invertita, per il tramite dell’irreversibile trasformazione del fondo occupato.
Chiede quindi l’accertamento e la condanna al risarcimento del danno in conseguenza di un fatto ritenuto illecito, l’occupazione acquisitiva, e che ha comportato l’irreversibile trasformazione del suo fondo con acquisizione a titolo originario al patrimonio comunale.
Quantifica il danno, inoltre, mediante perizia allegata al ricorso, in euro 20.934/00.
D’altro canto, la stessa amministrazione comunale di Lecce, nella nota del 30 maggio 2007, sembra rafforzare l’assunto in fatto di parte ricorrente, circostanziando non solo la ventennale destinazione ad uso pubblico della strada in questione, ma anche una ripetuta attività di sistemazione e manutenzione, nel 2000 e 2002, mediante “stesura di conglomerato bituminosoe riconfigurazione delle banchine” e la “provvista di un impianto di illuminazione pubblica”.
In questa nota, tuttavia, l’amministrazione nega che tali interventi possano essersi tradotti in una occupazione della strada privata ma sarebbero più semplicemente delle attività di manutenzione e sistemazione di una strada privata, destinata ad uso pubblico; attività necessarie al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità.
In via preliminare, il Collegio ritiene di non potersi esimere dall’affrontare la questione sulla giurisdizione, pur essendo passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Lecce, n.1188 del 15.4.2003, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Difatti, il conflitto di giurisdizione può essere sollevato, espressamente, in ogni tempo, e quindi a prescindere dal passaggio in giudicato di una delle sentenze che si pongono in contrasto tra loro nello statuire sulla giurisdizione (art. 362 comma 2 c.p.c., Cass. sentenza n.22521 del 2006).
Il Collegio ritiene di avere giurisdizione sulla domanda formulata dal ricorrente.
Difatti il riparto di giurisdizione deve essere prestabilito in astratto per legge e non può essere rimesso alla valutazione in concreto del giudice, dopo l’esame della fondatezza della domanda.
Il giudice deve valutare se ha giurisdizione sui presupposti e sul contenuto della domanda (cd. petitum sostanziale).
Nel caso in esame, è certo che, in astratto, il giudice amministrativo può pronunciare una condanna al risarcimento del danno ed inoltre il contenuto della domanda deve essere valutato in riferimento alla "intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio" (Cass. - ord. - sez. lavoro, 18.03.2004 n. 5536).
I fatti indicati a sostegno della domanda si riferiscono ad attività materiali della pubblica amministrazione che, secondo la ricorrente, avrebbero determinato l’acquisizione della sua area privata al patrimonio pubblico.
Ora, sempre in astratto, secondo quando espressamente previsto dall’articolo 43 del d.p.r. n.327 del 2000, la giurisdizione del G.A. si estende anche alla cd. occupazione usurpativa, atteso che sono rimesse alla cognizione del giudice amministrativo le questioni in cui l'autorità - che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità – può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni oppure può chiedere allo stesso giudice amministrativo - adito dal privato per la restituzione o per l’annullamento del provvedimento di acquisizione – che, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
Quindi il giudice amministrativo, a fronte di fatti che in astratto possono essere ricondotti a fattispecie di occupazione usurpativa, non può declinare la propria giurisdizione perché ha verificato in concreto che tali fatti non realizzano invece alcuna forma di occupazione.
Si tratterebbe di un inversione logica dell’esame delle questioni di giurisdizione e di merito.
Nulla toglie, del resto, che, ritenuta infondata la domanda sulla base del petitum sostanziale, il contenuto della sentenza possa suggerire al ricorrente di porre i medesimi fatti a fondamento di altra domanda attratta alla giurisdizione di un giudice diverso.
Passando all’esame nel merito della controversia, il ricorso si manifesta infondato.
Risulta documentato dal comune, e non smentito puntualmente dai ricorrenti, che l’area in esame, sin dal 1977, ha avuto una destinazione di strada vicinale pubblica.
La strada in esame, priva di cancelli, sbarre o altre limitazioni di accesso è stata sin dal 1977 destinata all'uso della collettività locale (e, cioè, degli acquirenti dei lotti limitrofi).
Come è noto, ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale); della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via); nonchè il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile) (cfr. la sentenza del Consiglio di Stato del 24 ottobre 2002, n. 5692).
Nel caso in esame, allora, il comune deve ritenersi titolare di un diritto reale d'uso pubblico ultraventennale delle aree in questione che ne legittimano l’utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza della viabilità) e primario responsabile (Consiglio di Stato, sentenza n.373 del 2004).
Del resto la realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto costituiscono delle utilità per il proprietario ricorrente e, oltre a non essere idonee a stravolgere l’identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l’ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un’interversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica.
Non si è verificata, quindi, alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l’altro, ex articolo 43 del t.u. n.327 del 2001, non determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell’Autorità amministrativa o giurisdizionale).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
2.- In ragione della peculiarità delle questioni affrontate le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
PQM
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
-         lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 27 giugno 2007.
Aldo RAVALLI – Presidente
Massimiliano BALLORIANI - Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 09 gennaio 2008