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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 11:48
Cassazione Civile, Sez. Tributaria, Sentenza del 12.05.2008, n. 11747
domenica 2 novembre 2008 - Pubblicazione a cura di Roberto Cerasaro

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI CARATTERE TERRITORIALE – NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO

In tema di agevolazioni tributarie, la Corte ha affermato che l'esenzione decennale dall'ILOR prevista dall'art. 101 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori del Mezzogiorno è cumulabile con quella prevista dall'art. 102 dello stesso d.P.R. per gli utili reinvestiti nei medesimi territori: premesso che le due tipologie di esenzione si distinguono tra loro per il fatto che la prima concerne genericamente il reddito, indi-pendentemente dall'utilizzo che ne faccia l'imprenditore, mentre la seconda è condizionata al suo reimpiego in iniziative industriali, la Corte ha ritenuto che lo stesso reddito che abbia beneficiato della prima esenzione può trovarsi, in quanto reinvestito, nella condizione di poter fruire anche nella seconda, ed ha precisato che in tal caso l'esenzione prevista dall'art. 102 è applicabile anche sulla parte di reddito che residua a seguito dell'applicazione di quella di cui all'art. 101, ed entro i limiti di questa parte.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -
Dott. di IASILLO Adriano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge; - ricorrenti -
contro
PAIF S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.; - intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 75/9/02 depositata il 18.12.2002;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.2.2008 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per le amministrazioni ricorrenti, l'Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Salerno, la ditta PAIF S.p.A. impugnò l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Eboli, notificato il 22.12.1998, con cui - recuperando a tassazione, ai fini dell'ILOR, una quota del reddito relativo all'esercizio 1992, di Lire 89.324.000, che la contribuente aveva ritenuto esente in virtù del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) - era chiesto il pagamento dell'imposta di Lire 14.470.000 e di sanzioni in pari misura.
2.- La sentenza n. 203 del 1999, con cui la commissione adita aveva rigettato il ricorso, impugnata dalla società contribuente, fu riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata in contraddittorio delle parti, dalla commissione tributaria regionale della Campania, che accolse il gravame avendo giudicato concorrenti, e da calcolare nel modo voluto dall'appellante, due diverse agevolazioni concesse dal citato T.U..
3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorrono l'amministrazione finanziaria dello Stato e l'agenzia delle entrate, con un solo motivo. La nominata società contribuente non svolge difese in questo giudizio.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
4.- Il ricorso, notificato il 26.3.2004, oltre la scadenza naturale (2.2.2004, essendo stata pubblicata la sentenza, non notificata, il 18.12.2002), è ammissibile, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, secondo periodo, e successive modifiche, trattandosi di lite fiscale concernente imposta e sanzioni, certamente definibile per condono, concesso dalla norma citata in uno con la sospensione e proroga dei termini per la proposizione del ricorso, dal 1.1.2003, data di entrata in vigore di detta legge, fino al 1.6.2004.
5.- Con l'unico motivo di censura le amministrazioni ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 102, (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), in quanto la commissione regionale, nel riconoscere l'applicabilità cumulativa delle esenzioni dall'ILOR previste da tali norme, avrebbe erroneamente approvato il metodo di calcolo seguito dalla contribuente, giungendo a riconoscere, sulla quota di reddito reinvestita, un'esenzione superiore al 100%, e compensando l'eccedenza con l'imposta dovuta sulla restante parte del reddito.
5.1.- La censura è infondata, per le ragioni di seguito espresse.
5.1.1.- Il reddito industriale complessivo della contribuente, che aveva ampliato il proprio stabilimento sito in una delle zone indicate dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1 era stato esentato dall'ILOR nella misura del 66%, ai sensi del successivo art. 101, comma 2; la società inoltre, avendo reinvestito, nell'esercizio 1992, una parte degli utili dichiarati (superiore al restante 34% del reddito) nello stesso stabilimento, aveva applicato a tale parte di reddito reinvestita l'esenzione totale dall'ILOR, disposta dall'art. 102, stesso testo.
5.1.2.- La commissione regionale, ritenuto che "Le due agevolazioni, previste entrambe per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, devono ritenersi cumulabili in mancanza di un preciso divieto", sostiene che l'esenzione derivante dall'art. 101 cit. debba applicarsi per prima (nel caso, sul 66% del reddito prodotto), sia perchè di carattere generale, in quanto concessa in virtù della mera localizzazione dello stabilimento in una delle zone agevolate, sia per la collocazione stessa della norma, precedente l'art. 102; e che l'esenzione concessa da quest'ultima disposizione, di carattere più specifico, siccome applicabile esclusivamente sulla quota parte di utili reinvestiti, debba riguardare l'interezza di tale quota giacchè, altrimenti, "l'appellante società fruirebbe solo parzialmente dell'esenzione prevista in via generale dall'art. 101".
5.1.3.- Le amministrazioni ricorrenti, pur ammettendo la possibilità di cumulo dei due benefici, esprimono riserve riguardo alla concentrazione di due diverse esenzioni sullo stesso reddito; e comunque asseriscono che la corretta interpretazione delle suddette norme, esigerebbe, diversamente da quanto reputa la commissione regionale, di applicare previamente l'esenzione D.P.R. cit., ex art. 102, sull'intera quota di reddito reinvestita; quindi, la parte residua di reddito dovrebbe considerarsi esente nella misura del 66%, ai sensi del precedente art. 101, come l'ufficio aveva riconosciuto, sottoponendo a tassazione il 34% della parte di reddito non destinata a reinvestimenti.
5.1.4.- Le conclusioni dell'amministrazione finanziaria non rappresentano un'esatta interpretazione delle norme di legge applicabili, e debbono essere disattese; per ragioni, tuttavia, parzialmente diverse da quelle esposte nella motivazione della sentenza impugnata che, pertanto, dev'essere corrispondentemente corretta.
5.1.5.- Dalla cumulabilità delle due agevolazioni, non contestata radicalmente dal fisco, non deriva che entrambi i benefici, concorrendo a favore dello stesso contribuente, possano sempre esplicare la loro intera potenzialità; come invece mostra di credere il giudicante a quo, allorchè pretende illogicamente, pur se implicitamente, che l'intera porzione di redditi reinvestiti debba godere dell'esenzione prevista dall'art. 102, dopo avere escluso che l'esenzione ex art. 101 possa essere fruita parzialmente. 5.1.6.- In realtà, le due tipologie di esenzione - la prima concessa, dal richiamato art. 101, sul 100% o su quota inferiore (nel caso, 66%) di reddito industriale prodotto nel Mezzogiorno, e la seconda, dal successivo art. 102, sulla sola porzione di reddito reinvestita - si distinguono fondamentalmente fra loro, come intuisce la sentenza impugnata (anche se poi non ne trae correttamente le conseguenze), in correlazione al fatto che la prima concerne genericamente il reddito, a prescindere dall'utilizzo che ne faccia l'imprenditore; mentre la seconda in tanto è concessa dalla norma agevolatrice, in quanto (e nella misura in cui) sia "direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impiantì industriali, nei territori di cui all'art. 1". Cosicchè, lo stesso reddito (o parte di esso), che abbia beneficiato della prima esenzione, può trovarsi, in quanto reinvestito, nella condizione potenziale di beneficiare anche della seconda, come accade nel caso di specie.
5.1.7.- Allorchè tale circostanza si verifichi, nessun problema può sorgere se l'intero reddito (100%) sia esente dall'ILOR ai sensi dell'art. 101: in questo caso, comunque esso sia reinvestito, non potrà godere di fatto di una seconda esenzione, non perchè astrattamente non la meriti, ma perchè l'esenzione da una determinata imposta di un reddito che ne sia già, per altro motivo, del tutto esente, è logicamente inconcepibile.
5.1.8.- Il problema in esame, relativo al caso di un reddito parzialmente (66%) esente dall'ILOR, una parte del quale, siccome reinvestita, abbia teoricamente titolo anche ad altra esenzione, deve quindi essere risolto seguendo lo stesso schema logico; in virtù del quale, il beneficio concesso ai reinvestimenti dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 102, deve ritenersi applicabile sulla residua parte di reddito (34%), non favorita dall'esenzione accordata ai sensi del precedente art. 101, ed entro i limiti di tale parte. Questa interpretazione consente peraltro di recepire in tutte le sue implicanze il concetto di cumulabilità dei benefici in questione - uno insistente sul reddito in genere, l'altro sulla sola quota reinvestita - giacchè, diversamente opinando, occorrerebbe affermare, pure in mancanza di un'esplicita voluntas legis in tal senso, che l'esenzione ex art. 102 cit. è ammessa soltanto quando non esiste quella dell'art. 101, o quando il reddito reinvestito supera, e per la parte in cui supera, la quota esente ex art. 101;
ipotesi corrispondenti, entrambe, ad una negazione, assoluta o relativa, del cumulo.
5.1.9.- In conclusione, il metodo utilizzato dall'ufficio per il calcolo dell'imposta è illegittimo, ed infondato il motivo di ricorso in esame, dovendosi ritenere conforme alla legge che l'esenzione dall'ILOR, accordata sul 66% del reddito prodotto, sia calcolata prioritariamente; e che l'esenzione prevista dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 102 operi sulla parte restante (34%) di reddito, altrimenti tassabile, nella misura effettivamente reinvestita e, ovviamente, non oltre il suddetto limite (nella specie, 34 per cento).
6.- Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Nulla si deve decidere in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, in cui la contribuente intimata non ha svolto difese.
 
P.Q.M.
 
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della sezione tributaria, il 18 febbraio 2008.
 
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008