La responsabilità del prestatore d’opera intellettuale è normalmente regolata dall’art. 1176 c.c. che fa obbligo al professionista di usare, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell’art. 2236 c.c. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave; la prova dell’esistenza di tale presupposto, che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista.
TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006
TRA
AVV. G. S., in proprio,elett.te dom.to in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. G. M., dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all’attore, in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione
-ATTORE-
E
S. D., elett.te dom.to in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio degli Avv.ti L. C. e A. S., dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
-CONVENUTO-
OGGETTO: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23/09/2006, l’Avv. G. S. conveniva in giudizio il sig. S. D. al fine di sentirlo dichiarare debitore della complessiva somma di € 21.529,40 o di quell’altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di pagamento delle prestazioni professionali svolte dall’odierno attore in favore del convenuto nel procedimento civile n. 3976/97 svoltosi innanzi al Tribunale di Trani sezione distaccata di Barletta e conclusosi con la sentenza n. 19/2005 ed € 11.803,14 a titolo di pagamento per l’opera professionale prestata sempre in favore dell’odierno convenuto nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Trani e definito in primo grado con la sentenza n. 260/04, per l’effetto sentirlo condannare al pagamento della somma di € 21.529,40 o di quell’altra somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora fino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/01/2007 si costituiva l’odierno convenuto contestando l’avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto e diritto, deduceva di aver già soddisfatto la pretesa creditoria dell’odierno attore e concludeva chiedendo il rigetto della domanda, in via subordinata, tenuto conto degli acconti percepiti dall’ Avv. S., si chiedeva la rideterminazione con riduzione delle avverse pretese e disattendere integralmente la pretesa risarcitoria, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 26/01/2007 il giudicante, rinviava la causa concedendo i termini di cui all’art. 183 VI comma c.p.c..
All’udienza del 28/05/2007 il giudicante si riservava e con ordinanza resa fuori udienza in data 22-23/06/2007 ammetteva l’interrogatorio formale del convenuto e rinviava per l’assunzione all’udienza del 24/09/2007.
Successivamente, con ordinanza resa fuori udienza in data 15/01/2008, il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 04/04/2008 il giudice introitava la causa per la decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito va rilevato come le risultanze istruttorie del presente giudizio, consistenti nell’esame della copiosa documentazione prodotta dalle parti in giudizio, dimostrano come la domanda inoltrata dall’Avv. G. S. sia fondata.
Emerge, difatti, come l’Avv. S. ha esercitato la sua attività professionale applicandovi la diligenza media che è richiesta ad un professionista nell’esercizio delle sue funzioni e, pertanto ha diritto al relativo compenso.
Infatti, “ la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale è normalmente regolata dall’art. 1176 c.c. che fa obbligo al professionista di usare, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti la sua attività professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve; nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la norma dell’art. 2236 c.c. prevede una attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave; la prova dell’esistenza di tale presupposto, che comporta deroga alle norme generali sulla responsabilità per colpa, incombe al professionista” ( c.f.r. Cass. sent. n. 8218 dell’11/08/1990 ).
Orbene nel caso de quo codesto giudicante ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere probatorio infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il principio dell’onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro e, quindi, senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte ( c.f.r. Cass. 25/09/1998 n. 9592; Cass. 03/04/1992 n. 4118)”.
Alla luce di quanto innanzi l’odierno giudicante uniformandosi alla giurisprudenza prevalente ritiene che affinché ”un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione, non esistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte. Occorre invece che lo stesso sia esplicitamente ammesso da controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento” ( c.f.r. Cass. 16/10/1998 n. 10247 ).
La lettura degli atti del giudizio consente a questo giudicante di non nutrire ulteriori dubbi circa l’esattezza delle prestazioni eseguite dall’Avv. G. S. e alla congruità del compenso richiesto.
Da ultimo codesto giudicante non può non considerare che l’odierno convenuto non è comparso a rendere il deferitogli interrogatorio formale senza addurre alcuna giustificazione pertanto tale comportamento non potrà non essere valutato ai fini decisori della presente controversia.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, la domanda attorea è legittima e le doglianze di parte attrice sono fondate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv.Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’Avv. G. S. contro il sig. S. D., così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice;
2) Per l’effetto dichiara il sig. S. D. debitore della complessiva somma di € 21.529,40 oltre oneri accessori a titolo di pagamento delle prestazioni professionali svolte dall’odierno attore in favore del convenuto nel procedimento civile n. 3976/97 svoltosi innanzi al Tribunale di Trani sezione distaccata di Barletta e conclusosi con la sentenza n. 19/2005 ed € 11.803,14 a titolo di pagamento per l’opera professionale prestata sempre in favore dell’odierno convenuto nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Trani e definito in primo grado con la sentenza n.260/04;
3) Sempre per l’effetto condanna il sig. S. D. al pagamento in favore dell’Avv. G. S., della somma di € 21.529,40 oltre oneri di legge, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora fino all’effettivo soddisfo.
4) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attore delle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 2.881,30 di cui € 81,30 per esborsi, € 800,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari, oltre 12,5% art. 14 T.F., CAP e IVA come per legge.
Barletta, lì 16/10/2008
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli