giovedì 30 ottobre 2008 - Pubblicazione a cura di Roberto Cerasaro
TRIBUTI - IMPOSTA STRAORDINARIA PER I BENI DI LUSSO
Le imprese sono tenute a pagare l’imposta straordinaria sui beni di lusso per le auto aziendali di lusso, se concesse in uso ai dirigenti o ai dipendenti.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.C. PERSONAL COMPUTER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Labicana n. 42, presso lo studio dall'avv. Rossano Crocetta, rappresentato e difeso dall'avv. DE MATTEIS Giancarlo, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;- contro ricorrenti -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sez. I, n. 203 del 28 settembre 2001; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8.1.2008 dal relatore consigliere Dott. Aurelio Cappabianca; constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all'art. 375 c.p.c., u.c., e art. 377 c.p.c., u.c.; lette le conclusioni scritte dal Procuratore Generale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso nelle forme di cui all'art. 375 c.p.c., in quanto manifestamente fondato.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
- che il contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio gli aveva contestato l'evasione, nell'anno 1992, dell'imposta straordinaria sui beni di lusso, per l'importo di L. 5.441.277, di cui gli richiedeva il pagamento unitamente a soprattasse, interessi e spese di notifica;
- che l'accertamento si fondava sull'omessa dichiarazione e conseguente omesso pagamento, in violazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 8, convertito in L. n. 438 del 1992, del tributo straordinario sui ed, "beni di lusso", dovuto in qualità di intestataria, alla data di entrata in vigore del citato decreto, dell'autovettura tg. (OMISSIS);
- che il ricorso della società contribuente che evidenziava il carattere strumentale del bene, fu accolto dall'adita commissione tributaria con sentenza, che fu, tuttavia, riformata, in esito ad appello dell'Ufficio, dalla commissione regionale;
- che il giudice di appello - rilevato che la legge, istituita, per l'anno 1992, l'imposta straordinaria per i soggetti (comprese le società di capitale) che, al 19.9.1992, possedevano beni di lusso (tra cui le autovettura di potenza fiscale superiore a 20 cv., immatricolate successivamente al 31.12.1989), aveva espressamente esonerato dal pagamento del tributo le autovetture consegnate per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio e quelle utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio della propria impresa, purchè non dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori, ai dipendenti o utilizzati dallo stesso imprenditore - ne inferì che, mentre gli elementi costitutivi e gli altri presupposti del tributo rientravano nell'ambito dell'onere della prova gravante sull'Ufficio, incombeva sul contribuente provare la ricorrenza delle condizioni di esonero (impiego strumentale del bene in riferimento esclusivo all'esercizio dell'impresa), in relazione alle quali ricorreva anzi, in concreto, una presunzione negativa, posto che l'auto era intestata alla società e il suo amministratore e unico socio non risultava intestatario di alcun veicolo;
rilevato:
- che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione - deducendo violazione e falsa applicazione del principio dell'onere della prova in relazione all'art. 2697 c.c., e D.L. n. 384 del 1992, art. 8, convertito in L. n. 438 del 1992 - per aver essa posto a suo carico l'onere della prova, negativa, che l'auto in questione non fosse utilizzata anche per finalità estranee all'esigenze dell'azienda, sostenendo, peraltro, con memoria ex art. 378 c.p.c., che, ai fini della prova richiesta, sarebbero state sufficienti le risultanze della certificazione della C.C.I.A.A. di Piacenza dalla quale emergeva che il proprio oggetto sociale era la manutenzione, riparazione, revisione ed assistenza ad elaboratori elettronici, con impiego del lavoro di quattro persone;
- che L'Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso, deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato direttamente all'Agenzia locale;
osservato preliminarmente:
- che la legittimazione passiva dell'Agenzia locale può essere ritenuta alla stregua di quanto affermato da Cass. 22889/06;
osservato:
- che la giurisprudenza di questa corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di imposta straordinaria sui beni di lusso, il D.L. n. 384 del 1992, art. 8, comma 5, convertito con modificazioni in L. n. 438 del 1992, prevede una specifica eccezione alla regola della generale imponibilità di tali beni, esonerando dal tributo quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e sempre che i beni medesimi non siano dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti o vengano utilizzati dallo stesso imprenditore, e che ciò comporta che, in basi agli ordinari criteri di distribuzione all'onere della prova, che incomba sul contribuente, che voglia far valere la riconducibilità della fattispecie alla previsione di cui alla norma in esame, l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dalla stessa previsti per l'esonero dal tributo (v. Cass. 12595/06);
ritenuto:
- che, alla luce dell'indicato principio da cui non vi è motivo di discostarsi, il ricorso della società contribuente si rivela manifestamente infondato e che, sussistendo i presupposti dell'applicazione dell'art. 375 c.p.c., comma 2, esso va, quindi, respinto secondo le richieste del P.G.;
- che, per la natura della controversia e l'alterno andamento della lite si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2008