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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 15:59
Tribunale di Roma, Sezione seconda, Sentenza 20.05.2008 n.9480- Giudice Unico Salvati
giovedì 30 ottobre 2008 - Pubblicazione a cura di Tommaso Divincenzo

CIVILE - Notificazione - Residenza, dimora, domicilio sconosciuti - Mancata specificazione nella relata delle modalità e del tipo di ricerche effettuate


 
 
 

Notificazione - residenza, dimora, domicilio sconosciuti - Mancata specificazione nella relata delle modalità e del tipo di ricerche effettuate - Nullità - Fattispecie in tema di opposizione a sanzione amministrativa  

Affinché possa procedersi alla notificazione con le modalità previste dall'art. 143 c.p.c. è necessario non solo che sia sconosciuto l'indirizzo del destinatario, ma che tale condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza. Pertanto, in presenza di una situazione di mera irreperibilità del destinatario nel luogo di residenza e non di una situazione di non conoscenza o non conoscibilità del luogo di residenza, domicilio o dimora, la notifica effettuata ai sensi del predetto articolo deve ritenersi nulla (*).
Tribunale di Roma, Sezione seconda, sentenza 20.05.2008 n.9480  – Giudice unico Salvati
Riferimenti normativi:
art. 143 c.p.c.
 


Note:
(*) Nella fattispecie, relativa ad opposizione a sanzione amministrativa, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per nullità della notifica dell'atto di diffida, atteso che l'Ufficiale giudiziario aveva dapprima tentato di notificare la diffida nel luogo in cui l'opponente risultava anagraficamente residente redigendo una relazione dal seguente tenore: “non rinvenuta all'indirizzo indicato. Trattasi di un comprensorio formato da quattro palazzine. Vane informazioni assunte in loco. Da ricerca anagrafica l'indirizzo corrisponde”. L'ufficiale giudiziario, quindi, successivamente aveva provveduto con le modalità prescritte dall'art. 143 c.p.c.  Osserva il giudicante, come dal tali carenze in ordine alle ricerche che l'Ufficiale giudiziario avrebbe dovuto svolgere, discende il rilievo della carenza dei presupposti in base ai quali avrebbe potuto procedersi alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (L.Sca.)