Il Tribunale amministrativo regionale della Campania,
Sez. II di Salerno, composto dai signori magistrati:
Dr. Luigi Antonio Esposito – Presidente
Dr. Filippo Portoghese - Consigliere
Dr Francesco Gaudieri - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n°247
sul ricorso proposto da ****, rappresentato e difeso, giusta procura speciale ad litem apposta a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Michele Gaeta,
contro
il Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, giusta procura speciale ad litem apposta in calce alla copia notificata del ricorso e deliberazione di G.M. n. 1005 del 19.11.1998, dall’avv. Iride Pagano,
per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota del responsabile del procedimento prot. n. 7429 del 3.9.1998 relativa agli adempimenti da effettuare per la concessione edilizia in sanatoria di un fabbricato abusivo;
di ogni atto connesso
e per l’accertamento
dell’infondatezza della pretesa creditoria del Comune
* * *
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 6 dicembre 2007 il consigliere dott. Francesco Gaudieri ; uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.- Con l’atto notificato il 10 novembre 1998, depositato il successivo 30 novembre, il sig. ***, premesso di aver presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 31 l. n. 47/85, per opere abusivamente eseguite , impugna il provvedimento del 3.9.1998 con il quale la resistente amministrazione ha chiesto l’integrazione dell’oblazione nella misura pari a lire 6.742.000, comprensive di interessi a tutto il mese di dicembre 1998, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.
Ha dedotto, in particolare :
-l’avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione del diritto dell’amministrazione all’integrazione dell’oblazione rispetto all’istanza di condono presentata il 29.3.1986;
-l’autonoma procedibilità della domanda di condono rispetto al versamento dell’oblazione e del contributo di concessione;
-la necessità del previo rilascio del titolo concessorio rispetto al pagamento dell’importo dovuto.
2.- Si è costituita in giudizio per resistere il Comune di Nocera Inferiore chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.
3.- Non risultano provvedimenti cautelari.
4.- All’udienza del 6 dicembre 2007, previa audizione dei difensori presenti come da verbale di udienza, Il Collegio si è riservata la decisione.
5.- Il ricorso è infondato e soggiace alla relativa declamatoria di reiezione per le considerazioni che seguono.
6.- Può respingersi il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’intervenuta prescrizione triennale del credito relativo al conguaglio dell’oblazione.
6.a.- Con recenti pronunce questo Tribunale ha ribadito il proprio orientamento in ordine alla sollevata censura.
In questa sede sarà sufficiente richiamare ex plurimis Tar Salerno Sez. II n. 2400/2007 che di seguito si riporta :
“La giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Latina, 21-1-2005, n. 126; TAR Sicilia, Palermo, I, 6-5-2004, n. 769) ha avuto modo di affermare, in tema di prescrizione del conguaglio dell’oblazione, che la riduzione del relativo termine da 10 anni a 36 mesi, stabilita dall’art. 35 comma 18 l. n. 47/1985 come modificato dal d.l. 12-1-1988 n. 2 art. 4 convertito nella legge n. 68/1988, si applica ai rapporti pendenti ai sensi dell’articolo 252 disp. att. cpc, nel senso che il dies a quo decorre dalla data di entrata in vigore della novella per intero, salvo il caso in cui il termine residuo della prescrizione ordinaria sia inferiore ai tre anni.
E’ stato, peraltro, evidenziato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, III, 29-9-2006, n. 1996; TAR Puglia, Lecce, III, 5-6-2004, n. 3394; TAR Campania, Napoli, IV, 11-12-2003, n. 15215)che la omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata.
Il richiamato termine di trentasei mesi , dunque, decorre solo dall’avvenuto adempimento della integrazione documentale.
Ritiene, invero, il Collegio, al fine di evitare che l’amministrazione possa evitare l’estinzione del diritto invocando pretestuose omissioni documentali, che la rilevanza di queste ultime e delle conseguenti integrazioni istruttorie va verificata in relazione alla necessità della documentazione richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione della entità della oblazione.”
In senso conforme depone anche Tar Sicilia Palermo 8 giugno 2007 n. 1644, a mente delle cui acquisizioni “il termine di trentasei mesi, stabilito dall’art. 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (per il conguaglio dell’oblazione, ovvero per il rimborso eventualmente spettante) non decorre prima che la relativa obbligazione possa ritenersi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi, e ciò richiede, necessariamente, che la domanda di condono sia completa di tutta la documentazione necessaria anche ai fini della formazione del silenzio-assenso (cfr. C.g.a. 19 aprile 2002 n. 199; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 27 novembre 2003, n. 954; T.A.R. Campania, Napoli, 12 dicembre 2003, n. 15278).
6.b.- Non sfugge al Collegio che altra parte della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ritiene che il termine di prescrizione delle somme dovute in tema di condono edilizio per conguagli dell’oblazione dovuta, decorre dalla data di presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria (ex plurimis Cons. St. sez. IV n. 495/1999; n. 1246/1997; n. 1364/1991).
Da tale orientamento giurisprudenziale il Collegio reputa, tuttavia, di potersi discostare.
E’ noto che un diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934) e che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui facendo applicazione delle citate norme, la giurisprudenza ha fissato, ad es., il dies a quo della decorrenza della prescrizione degli oneri di urbanizzazione dal rilascio del titolo concessorio, e non dalla successiva determinazione dell’ente locale, precisando, altresì, che a nulla rileva la circostanza che “l’amministrazione comunale si sia riservata di dar corso alla richiesta di pagamento in prosieguo di tempo, sia perché per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un’attività del creditore – come nel caso in esame –, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta, sia perché l’inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto, sia, infine, perché la disciplina legale della prescrizione non è derogabile, a norma dell’art. 2936 cod. civ., neppure, quindi, per atto unilaterale del titolare del diritto.” (Cons. St. Sez. V 19.6.03 n. 3645)
In sostanza la citata giurisprudenza – relativa, si ripete, agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - fissa il dies a quo della decorrenza della prescrizione dal rilascio della concessione edilizia, e, quindi, da un momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità del contributo.
Muovendo da siffatti elementi esegetici, il Collegio reputa che anche per il conguaglio dell’oblazione dovuta in caso di condono edilizio, il dies a quo non possa coincidere con la presentazione della domanda, sfornita della documentazione prescritta per la domanda di condono, richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione dell’entità dell’oblazione; richiesta che ovviamente non può radicarsi a pretestuose omissioni documentali. In altre parole, la decorrenza del termine di prescrizione di cui si discorre presuppone (tanto in favore della P.A. per l’eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l’eventuale rimborso) che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l’effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’ “an” ed il “quantum” dell’obbligazione gravante sul privato; ciò che riflette puntualmente la “ratio” sottesa all’art. 2935 cod. civ. secondo il quale, in generale, la prescrizione non può decorrere se non “... dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
6.c.- Nel caso in esame, vi è prova in atti che :
- con nota del 3 marzo 1988 l’ente locale ha rappresentato al ricorrente che la pratica di condono edilizio “ è carente della necessaria documentazione”
- con due note del 1990 e 1997, l’ente ha sollecitato l’integrazione documentale della pratica di condono;
Le emergenze processuali provano, dunque, che la pratica di condono era carente degli elementi necessari per una completa definizione, e che la richiesta del Comune presenta certamente carattere necessitato, con precipuo riferimento alla documentazione relativa alle dimensioni ed allo stato delle opere, indispensabile per definire compiutamente le somme dovute.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, deve ritenersi legittima la richiesta dell’ente, non essendosi verificata la prescrizione del preteso diritto.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al credito accessorio degli interessi, atteso che, in assenza di estinzione del credito principale, neppure per questi può parlarsi di avvenuta prescrizione.
Né la maturazione del relativo diritto può ritenersi operativa solo a far data dalla definitiva determinazione del Comune, atteso che la misura dell’oblazione non è soggetta a determinazioni discrezionali o costitutive dell’ente, ma discende direttamente dalla legge, la quale ne determina in modo chiaro entità e termini di pagamento.
7.- Risultano infondati, altresì, gli ulteriori motivi di ricorso, atteso che l’improcedibilità della domanda di condono ed il diniego della stessa quale sanzione per la mancata trasmissione della relativa documentazione, non risultano inficiate dalle illegittimità lamentate dal momento che nessuna norma vieta al Comune di fissare il termine (certo) entro il quale definire la relativa pratica (rispondendo ciò al principio di efficienza e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. ed alla L. n. 241/1990 e succ. modif. ed integr.).
Per le suesposte considerazioni, può concludersi per la reiezione del ricorso.
8.- Sussistono giusti motivi, ascrivibili al divisato contrasto giurisprudenziale, per compensare integralmente le spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione II di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ***, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2007 con la partecipazione dei Magistrati
Dott. Luigi Antonio Esposito Presidente
Dott. Francesco Gaudieri Consigliere,estensore