martedì 18 novembre 2008 - Pubblicazione a cura di Tommaso Divincenzo
Nel caso di danno cagionato da un paziente a sé stesso, la responsabilità dell'istituto psichiatrico ha natura contrattuale, atteso che l’accettazione del paziente nella struttura determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del ricoverato nel tempo in cui questi fruisce delle prestazioni dell’istituto in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che il soggetto procuri danno a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti del-l’Istituto, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè all’Istituto nè ai suoi dipendenti.
La c.d. clausola di regolamentazione del premio, apposta al contratto di assicurazione, consente l’adeguamento del premio all’effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo. Ne consegue che la polizza nasce con l’indicazione di un premio, che deve essere pagato sempre anticipatamente altrimenti l’assicurazione non diviene operativa, e di un premio eventualmente dovuto a congua-glio.
N. 1137 INSERZIONE ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani - Sezione Civile – Area B – in persona del giudice monocratico dott. Luciano Guaglione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 897/03, avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI
T R A
B. S., residente in (omissis), in qualità di tutore di B. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti G. G. e S. S., in virtù di procura a margine dell’atto di citazione, ed elettiva-mente domiciliato in Trani presso lo studio dell’avv. M. R..
- ATTORE –
E
C. R. S. A. D. D. P., con sede in Bisceglie, in persona del suo legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa dall’avv. A. S., in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, ed elettiva-mente domiciliata in Andria presso lo studio dell’avv. M. T.. - CONVENUTA -
NONCHE’
ASSITALIA - Assicurazioni d’Italia S.p.a., con sede in Roma, in persona del suo legale rappre-sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G. P., in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di cita-zione, ed elettivamente domiciliata in Trani presso il di lui studio. - TERZA CHIAMATA -
All'udienza del 22.05.2008 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni dei procu-ratori delle parti trascritte nel verbale della stessa udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.3.2003 B. S., in qualità di tu-tore del proprio fratello interdetto Bonuso An-tonio, conveniva in giudizio dinanzi al Tribu-nale di Trani la Congregazione Religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza, con sede in Bisceglie, in persona del suo legale rappresen-tante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento in suo favore – a titolo risarcitorio - della somma di € 10.176,27=, ovvero di quel-l’altra maggiore o minore ritenuta equa, oltre agli interessi ed al rimborso delle spese e competenze processuali, da distrarsi ai suoi procuratori antistatari.
A fondamento della pretesa l’attore adduce-va: che il fratello Bonuso Antonio era affetto da “insufficienza mentale di altro grado, epi-lessia e disturbi del comportamento da cerebro-patia post-natale”, con necessità di continue cure ed assistenza; che per tale ragione aveva dovuto più volte provvedere al ricovero del germano presso la Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie, dove lo stesso era soggetto a co-stante controllo a causa delle gravi malforma-zioni mentali onde evitare che potesse arrecare danni a se stesso e agli altri; che nel corso di tali degenze, e precisamente il 22.09.1998, l’interdetto, evidentemente lasciato solo ed in balia di se stesso, era incappato in un inci-dente all’interno della struttura ospedaliera, procurandosi gravi lesioni alla mano sinistra; che, ricoverato presso la divisione di Ortope-dia dell’Ospedale di Bisceglie con diagnosi di “Amputazione traumatica falange ungueale 1° di-to mano sinistra con lesione del tendine”, Bo-nuso Antonio era stato sottoposto ad intervento chirurgico per la “regolarizzazione ossa e co-pertura plastica del moncone” e dimesso il giorno 22.09.1998 con ulteriore periodo di con-valescenza sino a tutto il giorno 7.11.1998; che la durata del periodo di inabilità tempo-ranea totale era stato pari a dieci giorni e quello di invalidità temporanea parziale di quaranta giorni, con postumi permanenti inva-lidanti quantificati nel 7%, come emergeva dal-la relazione stragiudiziale del medico legale dott. Carlo Leo; che era evidente la responsa-bilità dell’istituto di ricovero, che, pur te-nuto alla continua vigilanza del Bonuso Anto-nio, anche a causa delle sue gravissime pato-logie mentali, avevano abbandonato il soggetto al proprio destino, violando in tal modo uno specifico obbligo; che vanamente, anche a mezzo raccomandata a.r. del 23.11.1999 a firma del suo procuratore e difensore avv. S. Signore, la convenuta era stata invitata al risarcimento del danno.
Con comparsa depositata in data 9.05.2003 si costituiva in giudizio la Congregazione Reli-giosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per assoluta genericità, non com-prendendosi il titolo (contrattuale o extra- contrattuale) in virtù del quale l’attore agi-va. Nel merito contestava la domanda nell’an, assumendo che alcun comportamento colposo omis-sivo poteva essere imputato al personale sani-tario addetto al reparto nel quale era stato ospite Bonuso Antonio, vittima di incidente do-vuto esclusivamente a circostanze imprevedibili ed accidentali, e nel quantum, ritenuto indimo-strato ed eccesivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo l’integrale rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze processuali, previa chiamata in garanzia dell’Assitalia S.p.a., con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per essere manlevata in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata del terzo, alla pri-ma udienza di comparizione del 22.09.2003 si costituiva ritualmente in giudizio l’Assitalia S.p.a., eccependo in via preliminare l’inope-ratività della garanzia assicurativa nei con-fronti della convenuta Congregazione Religiosa in riferimento all’evento di danno per cui è causa per mancato pagamento del premio alla scadenza del 3.08.1998; contestava, inoltre, integralmente il contenuto della domanda atto-rea, della quale invocava l’integrale rigetto.
All’esito delle fasi di trattazione e di i-struzione (con produzioni documentali, assun-zione di prove orali ed espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio) la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini di cui al relativo verbale, all’udienza del 22.05.2008 veniva riservata per la decisione del Tribunale, in composizione monocratica, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Tribunale l’infon-datezza dell’eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla difesa della Congre-gazione convenuta per presunta assoluta gene-ricità e fumosità dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 164 c.p.c., non essendo chiaro il titolo (contrattuale o extracontrattuale) in base al quale l’azione sarebbe stata spiegata.
Premesso che l’art. 164 c.p.c. commina la nullità, tra l’altro, in caso di omessa o in-sufficiente individuazione dell’oggetto della domanda, nella fattispecie la domanda è stata formulata sin dall'origine in modo sufficiente-mente determinato in relazione sia al petitum che alla causa petendi, attraverso una descri-zione dettagliata dei fatti che hanno dato ori-gine all'azione risarcitoria, sì da consentire alla convenuta adeguata difesa nel merito.
L’eventuale qualificazione giuridica data da parte attrice non vincola in alcun modo il giu-dice, che – una volta dedotti i fatti costi-tutivi della domanda - può applicare al caso concreto la normativa ritenuta più idonea.
E nel caso di specie tra le parti si è di-battuto vivacemente circa la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell’art. 2047 c.c. (contestandosi da parte convenuta la mancata prova dell’incapacità di intendere e volere di Bonuso Antonio al momento dell’inci-dente) ovvero dell’art. 2048 c.c. ovvero anco-ra all’area dell’inadempimento di un obbligo di vigilanza ed assistenza contrattualmente assun-to (ipotesi invocate da parte attrice rispetti-vamente in comparsa conclusionale e nella me-moria di replica), ai fini dell’affermazione o meno della responsabilità della Congregazione convenuta.
Sono evidenti le implicazioni che derivano dall’una o l’altra qualificazione giuridica della fattispecie, soprattutto in tema di di-stribuzione degli oneri probatori tra le parti.
Le ipotesi di cui agli artt. 2047 e 2048 c.c. sono accomunate dal riferimento ad un fat-to illecito posto in essere da altro soggetto nonché dalla possibilità (a differenza di quan-to previsto dall’art. 2049 c.c., integrante ve-ra e propria ipotesi di responsabilità ogget-tiva) di escludere la responsabilità per il fatto illecito altrui, ove si fornisca la prova di non aver potuto impedire il fatto. A ben vedere, per quanto sia identica la formula cir-ca la prova liberatoria prevista in queste due norme, diverso è il significato che alla stessa si attribuisce in quanto le due ipotesi si dif-ferenziano tra loro.
Nel caso di danno commesso dall'incapace di intendere e di volere risponde ex art. 2047 c.c. esclusivamente il sorvegliante, il quale ben può coincidere, ma non necessariamente (co-me nel caso della baby-sitter), con il genitore o con il precettore. In presenza di un incapace naturale, si richiede al sorvegliante un dovere di vigilanza adeguato all'età ed all'irrequie-tezza del soggetto.
Viceversa, la responsabilità dei genitori e dei precettori ex art. 2048 c.c. presuppone che l'autore del danno, per quanto minore di età, sia provvisto di discernimento, e cioè capace di intendere e di volere al momento del fatto (ancorchè legalmente incapace, come pure nel caso dell’interdetto): di conseguenza, que-st'ultimo risponde in solido (con il genitore o precettore) del danno provocato al terzo e può subire l'azione di regresso da parte dell'altro responsabile. L’art. 2048 c.c. costituisce quindi norma di “propagazione”, regolando le condizioni di estensione al genitore, tutore o precettore (sul filo della colpa) di una re-sponsabilità sorta in capo al figlio minore o allievo naturalmente capace in forza della nor-ma di “nascita” contenuta nell’art. 2043 c.c.
Qui il patrimonio capiente di un respon-sabile (genitore, tutore o precettore) sosti-tuisce di fatto, nel sopportare l’onere risar-citorio, quello incapiente dell’altro (minore o allievo).
Sennonchè entrambe le previsioni normative sono state pensate e costruite per assicurare un ristoro economico (attraverso l’individuazione di criteri di imputazione della responsabilità diversi da quello tradizionale ex art. 2043 c.c.) a terzi danneggiati dal fatto illecito dell’incapace, del minore dell’allievo.
In tema di responsabilità degli insegnanti per i danni patiti dagli allievi durante le ore di lezione, la più recente giurisprudenza di legittimità si è venuta consolidando nel senso che la colpa dell’insegnante è presunta tanto nel caso in cui il danno sia causato da altro allievo o da un terzo, quanto nell’ipotesi in cui sia stato proprio l’allievo a causare il danno a se medesimo.
Nel primo caso, infatti, la vittima (o i suoi genitori) potrà invocare nei confronti dell’in-segnante la presunzione di colpa di cui all’art. 2048, comma 2, c.c.; nel secondo caso potrà in-vece invocare la presunzione di colpa di cui al-l’art. 1218 c.c., sul presupposto che la re-sponsabilità dell’insegnante è – come quella del medico – disciplinata dalle norme sui contratti in virtù del “contatto sociale” con l’allievo.
Particolare importanza assume al riguardo la pronuncia della Cassazione, a Sezioni Unite Ci-vili, del 27 giugno 2002, n. 9346, che hanno risolto un contrasto giurisprudenziale che ri-guardava anche la corte di legittimità: il dub-bio era rappresentato dall'applicabilità del-l'art. 2048 c.c. al caso in cui l'allievo, du-rante l'orario scolastico, resti pregiudicato da un fatto dannoso non imputabile direttamente ad altri minori sottoposti alla vigilanza degli stessi precettori (ed. danno del minore a sé stesso). La pronuncia, sancendo un principio innovativo, ha respinto l'orientamento che, ba-sandosi su un'interpretazione estensiva piutto-sto svincolata dal testo della norma, la appli-cava al caso in parola accogliendo invece la di-versa soluzione per cui, nella circostanza de-scritta, sia la responsabilità della scuola, sia quella degli insegnanti andrebbero ricondotte nell'ambito contrattuale, piuttosto che extra-contrattuale.
La possibilità di attivare la responsabilità contrattuale presuppone che, a monte della fat-tispecie di danno, vi sia un'obbligazione in senso tradizionale o, quanto meno, un rapporto obbligatorio senza obbligo primario di pre-stazione. In relazione alla fattispecie del mi-nore, che durante l'orario scolastico si era au-tocagionato lesioni, la citata pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. 9436/02) ha ipotizzato che “l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo determina [...] l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbliga-zioni assunte dall'istituto, deve ritenersi si-curamente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scola-stica”; mentre tra dipendente dell'istituto ed allievo si “instaura … , per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo d'istruire ed educare, anche uno speci-fico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un dan-no alla persona”.
Conseguenziale all’affermazione della natura contrattuale della responsabilità è l'applica-zione del regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., il quale consente ai genitori rap-presentanti dell'allievo danneggiato, al pari di quanto accadrebbe nel caso si applicasse l'art. 2048 c.c., di agire per il risarcimento verso gli insegnanti limitandosi a provare che il minore ha subito il danno mentre era sot-toposto alla loro vigilanza.
Il principio è stato ripreso ancor più recen-temente dalla Suprema Corte nel caso di minore, ospite di una colonia, che si era procurato le-sioni cadendo mentre giocava a calcetto con al-tri bambini (v. Cass., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8067, in Foro it., 2007, I,c. 3468).
E lo stesso principio (affermato anche in tema di responsabilità del medico dipendente di una struttura pubblica o privata, o comunque inserito organicamente nella stessa) si ritiene pienamente applicabile alla fattispecie, nella quale - con l’accettazione del paziente nella struttura ospedaliera - si è instaurato un vero e proprio rapporto contrattualmente rilevante, con assunzione da parte della Congregazione di precisi obblighi (in particolare quelli di as-sistenza e vigilanza).
In materia la Cassazione ha avuto modo di affermare che "viola l'obbligo contrattualmente assunto di vigilanza e di assistenza, oltre il principio del neminem laedere, la casa di cura per malattie nervose che non riesca ad impedire al malato schizofrenico di nuocere a se stesso, dovendosi ritenere ampiamente prevedibile il comportamento irrazionale del ricoverato" (così Cass., sez. I, 10.11.1997, n° 11038).
Nel caso concreto Bonuso Antonio risultava essere soggetto affetto da "Insufficienza men-tale di alto grado, epilessia e disturbi del comportamento da cerebropatia post - natale" (v. certificato A.U.S.L. BA/2, in atti)e, come tale , dichiarato interdetto e successivamente ricoverato presso la casa di cura convenuta.
Versando in tale condizione il Bonuso, che necessitava di cure e assistenza continue, nel-la giornata del 22.09.98 incorse nell’incidente per cui è causa, procurandosi l'amputazione della falange ungueale del 1° dito della mano sinistra tra l'infisso e la porta d'ingresso del reparto, ove successivamente venne rinve-nuto il moncone.
A fronte di tale accadimento deve essere af-fermata la responsabilità della Congregazione convenuta, che avrebbe potuto liberarsi da ogni addebito solo provando di non aver potuto im-pedire il fatto o di aver adottato tutte le mi-sure disciplinari o organizzative del personale infermieristico adeguate alla prevenzione dello stesso, prova che in concreto non è stata for-nita. Per un verso la documentazione prodotta dalla convenuta (cartellini marcatempo del per-sonale in servizio il 22.09.1998 presso il re-parto in cui era ricoverato il Bonuso e foglio di servizio a firma del Dirigente medico re-sponsabile, dottor Monopoli) non è di per sé sufficiente all’indicato scopo liberatorio; per altro verso, dalle deposizioni testimoniali as-sunte emerge infatti – per espressa ammissione dei soggetti che al momento dell’incidente do-vevano occuparsi della vigilanza dei degenti - che in quel momento gli stessi erano per lo più impegnati in altri compiti diversi dal titolo assegnato: così il teste Pasculli Pasquale ("... al momento del sinistro mi trovavo con i medici nello studio del primario.... "), il te-ste Giuseppe Maenza ("...ero di servizio il giorno 22.09.98 anche se al momento del sini-stro mi ero allontanato dal reparto") edil teste Luigi Loprieno ("...in quel momento non mi trovavo vicino al Bonuso ma mi trovavo vicino ad altro paziente). Dette dichiarazioni, lungi dal fornire un supporto alla prova liberatoria a ca-rico della convenuta, rafforzano invece la tesi attrice della omissione di vigilanza che ha ge-nerato l'evento lesivo.
Passando ad esaminare l’aspetto del quantum debeatur, con riferimento al danno alla perso-na lamentato in citazione è emerso dalla docu-mentazione sanitaria prodotta e dalla espleta-ta consulenza medico-legale che, in conseguen-za dell'incidente per cui è causa, Bonuso An-tonio riportò "trauma da schiacciamento 1° dito mano sinistra con amputazione della falange un-gueale”, lesione che comportò un periodo d’in-validità temporanea totale di gg. 2 e periodi d’invalidità temporanea parziale rispettiva-mente di gg. 8 al 75%, di gg. 20 al 50% e di ulteriori gg. 15 al 25%, con postumi invali-danti permanenti del 7%.
Tali valutazioni del c.t.u. sono da condivi-dersi, siccome frutto di indagine accurata ed im-mune da errori.
Passando alla determinazione analitica dei danni da risarcire, vengono in considerazione essenzialmente il danno biologico ed il danno morale soggettivo, non essendo stato neppure allegato (nè provato) un danno patrimoniale da invalidita' temporanea e da invalidita' perma-nente.
Relativamente alla liquidazione del danno biologico (risarcibile in relazione alla dimi-nuzione dell’integrità psico-somatica del dan-neggiato con conseguente generica incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, svincola-ta da ogni riflesso relativo al guadagno), va osservato che non esiste un criterio obiettivo per la esatta determinazione dell'equivalente di un valore puramente intrinseco: e ciò ha in-dotto la Suprema Corte ad affermare che l'unico criterio valido di liquidazione sia quello e-quitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., in base al quale devono essere valutate tutte le circostanze specifiche, oggettive e sogget-tive, del caso concreto che presentino rilevan-za giuridico-patrimoniale (cfr. Cass. 11 feb-braio 1985, n.1130).
Orbene, malgrado l’epoca dell’evento dannoso e la sua eziologia, non collegata alla circo-lazione di veicoli a motore o natanti, allo scopo di evitare ingiustificate sperequazioni nei risarcimenti, stimasi equo procedere alla quantificazione del pregiudizio sofferto dal Bonuso (danno biologico da invalidità tempora-nea e da invalidità permanente) sulla scorta dei parametri stabiliti dall’art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni private, che peraltro ha abrogato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della leg-ge 5 marzo 2001, n. 57), come aggiornati per l'anno 2008 dal Decreto Ministero Sviluppo Economico del 24 giugno 2008 (pubblicato nella G.U. del 30 giugno 2008 n. 151). Invero l’o-rientamento diffuso nella giurisprudenza di me-rito è nel senso che il criterio di liquida-zione del danno biologico micropermanente, in-trodotto dalla legge n. 57 del 2001 e ribadito nel “Codice delle Assicurazioni”, costituisce un giusto parametro per la valutazione equi-tativa del danno risarcibile anche con riferi-mento ai danni verificatisi anteriormente al-l’entrata in vigore della legge predetta e pure per eventi estranei alla circolazione dei vei-coli.
Alla luce, dunque, degli indicati parametri l’entità del danno biologico può essere deter-minato, con riferimento all’attualità (il che impedisce la rivalutazione monetaria dei rela-tivi importi), nei termini seguenti:
a)danno biologico da invalidità temporanea as-soluta = € 84,12= (pari a € 42,06 x 2 gg.); b)danno biologico da invalidità temporanea re-lativa al 75%: € 252,32= (pari a € 31,54 x 8 gg.); c)danno biologico da invalidità tempora-nea relativa al 50%: € 420,60= (pari a € 20,36 x 20 gg.); d) danno biologico da invalidità temporanea relativa al 15%: € 157,75= (pari a € 6,31 x 25 gg.); e) danno biologico da invalidi-tà permanente: € 8.246,23=, considerata l’età del danneggiato al momento dell’incidente (38 anni) e la percentuale di invalidità accertata (7%); in totale € 9.161,02=.
Compete al danneggiato il risarcimento del pretium doloris (consistente nelle sofferenze fisiche e nel perturbamento psichico patiti in occasione dell’incidente), ai sensi dell'art. 2059 c.c. (estensibile anche all’area della re-sponsabilità contrattuale), in presenza della lesione di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona.
All’indicato titolo si ritiene di liquidare equitativamente all’attore – tenuto conto della gravità, della durata della malattia, dell’età e della natura della lesione - una somma pari ad 1/4 del danno biologico globale (temporaneo e permanente), e perciò € 2.290,25=.
Non risultano documentate spese mediche (per visite, controlli e terapie), sicchè nulla può essere riconosciuto (neppure forfettariamente) a titolo di rimborso di tale voce.
Il danno complessivamente risarcibile ammon-ta quindi ad € 11.451,27=, cifra risultante dalla sommatoria degli importi come sopra li-quidati per le singole voci di danno.
Pertanto, in accoglimento della domanda, per quanto di ragione, la convenuta Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata al pagamento – a titolo ri-sarcitorio - in favore dell’attore della com-plessiva somma di € 11.451,27=, oltre agli in-teressi legali compensativi su detto importo a far tempo dal giorno 22.09.1998 (epoca del-l’incidente) e fino al soddisfo.
Non può essere accolta la domanda di rivalsa spiegata dalla Congregazione convenuta nei con-fronti dell’Assitalia – Assicurazioni d’Italia S.p.a., in forza della polizza n. 183.60.143474 stipulata per la copertura della responsabilità civile verso terzi, attesa la fondatezza del-l’eccezione (sollevata dalla terza chiamata) di inoperatività delle garanzia assicurativa al momento dell’incidente per omesso pagamento della rata di premio scaduta il 3.08.1998.
La convenuta, al fine di confutare l’ecce-zione de qua, ha fatto leva sull’attestazione contenuta nell’appendice di regolamento premio n. 49770/0009, sottoscritta il 20.09.1999 (“se-condo cui “… non si fa luogo ad alcun rego-lamento per il periodo considerato”), per ri-tenere dimostrato di aver esattamente adem-piuto alla propria obbligazione di pagamento.
In realtà quell’appendice si riferisce al c.d. “premio di conguaglio”, dovuto quale ver-samento aggiuntivo rispetto al premio ordina-rio in presenza di determinate condizioni; e ciò in forza di specifica clausola di “rego-lazione del premio” presente nella polizza (v. copia nel fasc. Assitalia).
Il principio su cui si fonda la clausola di regolamentazione del premio è quello di tutti i contratti di assicurazione, nei quali è richie-sto che rischio e premio siano oggetto di de-terminazione commisurata.
La ratio della clausola è quella di creare un meccanismo che consenta l’adeguamento del premio all’effettivo rischio che le parti non erano in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo. Ne consegue che la poliz-za nasce con l’indicazione di un premio, che deve essere pagato sempre anticipatamente al-trimenti l’assicurazione non diviene operativa, e di un premio eventualmente dovuto a congua-glio.La Suprema Corte ha chiarito che la clau-sola in oggetto non ha natura accessoria, ma gode di un carattere di autonomia, poiché la conoscenza degli elementi variabili conseguita dall’assicuratore fa nascere tra le parti un rapporto giuridico che può determinare una po-sizione debitoria o creditoria dell’assicura-to, secondo lo scarto in più o in meno dal-l’ipotesi preventiva(cfr. Cass. Civ., S.U., 28 febbraio 2007, n. 4631).
Ciò posto, è evidente che nella concreta fattispecie l’appendice di regolamento del pre-mio, relativa al periodo 3.08.1998 – 3.08.1999, attiene esclusivamente all’accertamento della mancanza delle condizioni necessarie per l’ap-plicazione del premio di conguaglio, non essen-do risultate “le mercedi corrisposte superiori a quelle preventivate”, sicchè è rimasto inva-riato il premio ordinario.
Ne deriva che la convenuta, sebbene nulla dovesse per il periodo predetto a titolo di premio di conguaglio, era comunque tenuta al pagamento puntuale della rata di premio ordi-nario alla scadenza contrattuale del 3.08.1998.
E tale prova la stessa non è stata in grado di fornire, lamentando piuttosto in limine li-tis la responsabilità della General Broker Ser-vice (della quale ha chiesto vanamente la chia-mata in garanzia) per aver consegnato con ri-tardo all’Assitalia S.p.a. la rata di premio riscossa.
In realtà, premessa la presenza in polizza (v. appendice di precisazione) della clausola broker (in virtù della quale “l’assicurato di-chiara di aver affidato la gestione del pre-sente contratto al broker General Broker Ser-vice”), la stessa documentazione prodotta dalla terza chiamata (v. messaggio fax ed estratto conto inviati all’Assitalia dal broker il 13 e 31 ottobre 1998) comprova inequivocabilmente il ritardo con il quale la General Broker Service ha provveduto a trasmettere la somma dovuta a titolo di pagamento del premio ordinario per il periodo considerato: il ritardo supera lo stes-so periodo di comporto di 45 gg. convenzio-nalmente previsto, con la conseguenza che alla data di verificazione dell’infortunio occorso a Bonuso Antonio (22.09.1998) la garanzia assicu-rativa non poteva ritenersi operativa e produt-tiva di effetti giuridici.
In applicazione dell’ordinario criterio del-la soccombenza, le spese e competenze legali i-nerenti i rapporti processuali tra attore e convenuta e tra costei e la terza chiamata, li-quidate come in dispositivo, vanno integral-mente poste a carico della Congregazione conve-nuta unitamente alle spese di consulenza medi-co-legale (nella misura già liquidata dal giu-dice istruttore con decreto del 2.08.2006), poste provvisoriamente a carico dell’attore.
La presente sentenza è provvisoriamente ese-cutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile – Area B, in persona del giudice monocratico dott. Lucia-no Guaglione, definitivamente pronunciando sul-la domanda proposta, con atto di citazione no-tificato in data 18.3.2003, da Bonuso Salva-tore, in qualità di tutore del fratello inter-detto Bonuso Antonio, nei confronti della Con-gregazione Ancelle della Divina Provvidenza, con sede in Bisceglie, in persona del suo le-gale rappresentante pro tempore, nonché sulla domanda di garanzia spiegata dalla Congrega-zione convenuta nei confronti dell’Assitalia – Assicurazioni d’Italia S.p.a., con sede in Ro-ma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, accertata la responsabilità della convenuta nella verificazione dell’incidente per cui è causa, così provvede:
1°)condanna la convenuta Congregazione, in per-sona del suo legale rappresentante pro tem-pore, al pagamento a titolo risarcitorio in fa-vore di Bonuso Salvatore, nella spiegata qua-lità, della complessiva somma di € 11.451,27=, oltre agli interessi legali compensativi su detto importo a far tempo dal 22.09.1998 e fino al soddisfo;
2°)rigetta la domanda di garanzia spiegata dal-la convenuta nei confronti dell’Assitalia – As-sicurazioni d’Italia S.p.a.;
3°)condanna la convenuta a rimborsare all’at-tore le spese e competenze legali, liquidate in complessivi € 3.863,00= (di cui € 163,00= per esborsi, € 1.500,00= per diritti di procuratore ed € 2.200,00= per onorario d'avvocato), oltre I.V.A., Cassa Avvocati e spese generali come per legge, unitamente all’integrale rimborso delle spese di consulenza medico-legale (già liquidate dal giudice istruttore con decreto del 2.08.2006), poste provvisoriamente a carico dell’attore;
3°)condanna inoltre la convenuta a rimborsare alla terza chiamata Assitalia S.p.a. le spese e competenze legali, liquidate in complessivi € 3.030,00= (di cui € 30,00= per esborsi, € 1.200,00= per diritti di procuratore ed € 1.800,00= per onorario d'avvocato), oltre I.V.A., Cassa Avvocati e spese generali come per legge;
5°)dichiara la presente sentenza provvisoria-mente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Trani, addì 17 ottobre 2008.
IL GIUDICE