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Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 28 luglio 2008, n.31440
giovedì 23 ottobre 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Nel decidere in ordine al riconoscimento della attenuanti generiche, il giudice di merito deve indicare gli elementi dai quali possa trarsi, anche per implicito, il percorso logico che lo ha condotto al riconoscimento in questione precisando quali siano gli elementi decisivi per tale statuizione e, nel caso sia ritenuta la meritevolezza dell'attenuazione della pena, deve specificare le ragioni ritenute atte alla mitigazione del trattamento sanzionatorio anche se non è necessario che vengano prese in considerazione tutte le circostanze rilevanti in positivo o in negativo.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALESENTENZA 28 luglio 2008, n.31440Pres. Morgigni – est. Brusco
 
OSSERVA

1) Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunziata il 24 luglio 2003 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti ha applicato a O.C.V. la pena concordata tra le parti (anni cinque di reclusione ed Euro 11.477,00, di multa) per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (detenzione a fini di spaccio di oltre 47 kg. di cocaina) accertato in ...

Il ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnazione, mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla concessione all'imputato delle attenuanti generiche (concessione giustificata esclusivamente in base all'incensuratezza dell'imputato) e al giudizio di prevalenza di queste circostanze sull'aggravante contestata (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2: ingente quantità).

2) Il ricorso è fondato.

Il c.d. patteggiamento, regolato dagli artt. 444 c.p.p., e segg. è un istituto processuale in base al quale il pubblico ministero e l'imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sull'esistenza delle circostanze, sulla comparazione delle medesime e sull'entità della pena.

Su questo accordo la cognizione del giudice di merito non ha la stessa ampiezza prevista qualora si proceda al giudizio perchè il giudice deve procedere (oltre che alla valutazione sulla congruià della pena a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 luglio 1990 n. 313) all'accertamento dell'eventuale esistenza, che deve apparire evidente, di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen..

Va pero' osservato che, in base all'art. 444 c.p.p., comma 2, il giudice deve verificare altresì la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Ed è consentito al pubblico ministero, in particolare al procuratore generale, di proporre ricorso in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena che abbia violato le regole imposte al giudice dall'art. 444 cod. proc. pen., comma 2, (sull'ammissibilità dell'impugnazione del procuratore generale diretta ad ottenere una corretta qualificazione del fatto reato v. Cass. sez. 6^, 11 dicembre 2003 n. 6510, Rossi, rv. 228272; sez. un. 19 gennaio 2000 n. 5, Neri, rv. 215826; sez. 5^, 26 gennaio 1999 n. 467, Tavagnacco, rv. 213185) perchè la verifica del giudice di merito, contenuta nella sentenza di applicazione della pena, pur inappellabile, non si sottrae agli ordinari strumenti di sindacato e controllo della correttezza giuridica della decisione giudiziale.

Con la conseguenza che il sindacato della Corte di Cassazione, pur non potendo essere esteso al merito delle pattuizioni e alla congruità della pena, dovrà riguardare, negli stretti limiti previsti per il giudizio di legittimità, l'eventuale esistenza di vizi denunziabili in questa sede (salvo ovviamente quelli incompatibili con la specialità del rito: per es. quello previsto dalla lett. e dell'art. 606 cod. proc. pen.).

3) Nella specie la violazione denunziata dal ricorrente si è effettivamente verificata.

E' vero infatti che il trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito.

Ma il giudice, nel recepire l'accordo delle parti, deve sindacarne il contenuto per verificare, oltre alla congruità della pena pattuita, se il contenuto del medesimo corrisponda a corretti criteri logico giuridici.

Il sindacato di legittimità avrà ad oggetto questa valutazione per verificare se, sui punti su cui si svolge il controllo del giudice di merito, questi abbia motivato adeguatamente il suo convincimento (anche implicitamente quando la fattispecie lo consenta).

Nel caso in esame la sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri indicati limitandosi ad affermare che "in considerazione dello stato di incensuratezza del reo è opportuno applicare le circostanze attenuanti generiche" e affermando nella sostanza il principio, che non esiste nel nostro ordinamento, secondo cui l'imputato incensurato ha comunque diritto ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche e quindi trasformando una valutazione discrezionale in un obbligo giuridico per il giudice.

In ogni caso, anche se l'espressione riportata fosse stata utilizzata impropriamente, v'è da osservare che il giudice di merito, nella concessione delle attenuanti in questione, deve indicare gli elementi dai quali possa trarsi, anche per implicito, il percorso logico che lo ha condotto al riconoscimento in questione precisando quali siano gli elementi decisivi per tale statuizione e, nel caso sia ritenuta la meritevolezza dell'attenuazione della pena, deve specificare le ragioni ritenute atte alla mitigazione del trattamento sanzionatorio anche se non è necessario che vengano prese in considerazione tutte le circostanze rilevanti in positivo o in negativo (cfr. Cass. sez. 2^, 11 ottobre 2004 n. 2285, Alba, rv. 230691; sez. 1^, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani, rv. 230591; sez. 1^, 21 settembre 1999 n. 12496, Guglielmi, rv. 214570; 19 ottobre 1992 n. 11361, Gennuso, rv. 192381).

In particolare il giudice di merito è tenuto ad esplicitare le ragioni del suo convincimento nei casi in cui, come quello in esame, ci si trovi in presenza di un fatto di rilevante gravità.

In questi casi la decisione sulla concessione in questione non può omettere di prendere in considerazione, sia pure globalmente, gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., oltre alle diverse circostanze non codificate.

Tanto più nei casi nei quali l'incensuratezza degli imputati, trattandosi di stranieri, costituisca la regola e comunque abbia carattere neutro (a meno che non si accerti che l'imputato è vissuto nello Stato per un periodo di tempo considerevole o che è incensurato anche nel paese di provenienza).

In conclusione, su questo punto, la statuizione impugnata è da ritenere adottata in violazione di legge perchè nella sostanza afferma erroneamente l'esistenza del diritto degli incensurati alla concessione delle attenuanti generiche senza prendere in considerazione gli altri aspetti in precedenza indicati in un caso la cui gravità lo richiedeva.

Quanto al giudizio di prevalenza delle attenuanti la statuizione è poi del tutto mancante di motivazione che avrebbe dovuto essere tanto più pregnante in considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato.

Insomma il giudice di merito è venuto meno all'obbligo su di lui incombente di motivare adeguatamente e non illogicamente sia in merito alla concedibilità dell'attenuante sia in merito alla prevalenza delle attenuanti sull'aggravante contestata.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice che l'ha pronunziata per l'ulteriore corso.

P.Q.M.
 

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rieti per l'ulteriore corso.