martedì 21 ottobre 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli
Nonostante le modifiche apportate dalla L. 49/2006, l'art. 73 del T.U. sugli stupefacenti prevede che la detenzione a fini non esclusivamente personali di sostanze stupefacenti e la finalità di spaccio debbano essere provate dall'accusa ed il giudice deve prendere in esame, oltre alla quantità di principio attivo, tutti gli indici indicati dalla norma (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione), con un dovere di più rigorosa motivazione nel caso in cui ritenga che dagli altri parametri normativi si debba escludere una destinazione “ad uso non esclusivamente personale”, pur in presenza del superamento dei limiti massimi indicati nel D.M. 11.4.2006.
(Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che la spontanea consegna della sostanza da parte dell'indagato, l’assenza di indici di trasporto, il non frazionamento o confezionamento in dosi, la mancanza di ogni strumento o materiale solitamente utilizzato per la preparazione allo spaccio, escludessero la destinazione a terzi).
Cassazione Penale - Sezione sesta
sentenza 18 settembre 2008, n. 39017 (dep. 16 ottobre 2008)
Presidente Milo - Relatore Ippolito
Ricorrente Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna
Fatto e diritto
1. Il Procuratore generale di Bologna ricorre per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale, avverso la sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Ravenna, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Gianluca C. , in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1-bis, dPR 309/90, come modificato dalla L. 49/06. Il C. era stato chiamato a rispondere della illecita detenzione di gr. 33,48 di hashish, che per quantità di principio attivo (pari a 2,603 grammi, peso superiore di al quantitativo massimo di 1.000 mg. Previsto dal D.M. 11.4.2006), per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo, nonché alle complessive circostanze dell’azione, appariva destinato ad uso non esclusivamente personale. Il giudice di merito ha ritenuto che le circostanze in cui la droga fu reperita (il C. , richiesto da agenti della Guardia di Finanza se detenesse stupefacenti, dichiarò di non averne con sé ma di farne abitualmente uso, condusse gli agenti nella sua casa, consegnando un panetto di hashish), la spontanea consegna, l’assenza di indici di trasporto, il non frazionamento o confezionamento in dosi, la mancanza di ogni strumento o materiale solitamente utilizzato per la preparazione allo spaccio, escludevano la destinazione a terzi.
2. Rileva il ricorrente che la sentenza è errata in punto di diritto, avendo il giudice omesso di considerare il mutamento del quadro normativo per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 49/2006, che, in presenza di superamento della soglia quantitativa fissata nella specifica tabella, prevede una presunzione relativa circa la destinazione illecita della sostanza stupefacente. “L’imputato - secondo il ricorrente - avrebbe dovuto fornire idonei elementi comprovanti che l’intero quantitativo dell’hashish rinvenuto nella sua abitazione fosse destinato al suo esclusivo uso personale, non essendo allo scopo sufficienti le sue mere dichiarazioni spontanee circa l’abituale uso della droga”.
3. Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la modificazione al testo dell’art. 73 dalla L. 49/06 non ha introdotto a carico dell’imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale né un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente inammissibile (artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost.), né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, rv 239932; id. n. 19788/08, rv 239963). L’onere della prova ricade, secondo le generali regole di garanzia processuale, sull’accusa ed il giudice deve prendere in esame, oltre alla quantità di principio attivo, tutti gli indici indicati dalla norma (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione), con un dovere di più rigorosa motivazione nel caso in cui ritenga che dagli altri parametri normativi si debba escludere una destinazione “ad uso non esclusivamente personale”, pur in presenza del superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale.
4. La sentenza impugnata ha fatto corretta interpretazione e applicazione dell’art. 73, comma 1-bis, dPR 309/90, come modificato dalla L. 49/06, escludendo la destinazione ad uso non esclusivamente personale con motivazione adeguata, sulla quale peraltro nessun rilievo è stato formulato dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.