Unione Degli Avvocati d'Italia

Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 15:54
Tribunale di Trani, sezione distaccata Tribunale di Barletta, 13.10.2008, n.267 Dott. Nicola Frivoli
domenica 19 ottobre 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Vendita - garanzia per i vizi - denuncia dei vizi - decadenza - onere della prova.

In tema della cd garanzia per vizi della cosa, risulta essere un fondamentale effetto naturale della vendita, consistente in un complesso di conseguenze legali che gravano sul venditore-fornitore per il solo fatto che il medesimo assume un determinato “impegno”, in relazione alla funzione ed al valore della cosa oggetto del diritto. Si tratta di un vincolo oggettivamente collegato ad un pieno conseguimento dell’effetto traslativo. Dal combinato disposto degli artt. 1495 e 1511 c.c., emerge che il compratore decade dal suddetto diritto alla garanzia se entro otto giorni dalla scoperta dei vizi, avvenuta nel caso di specie al momento del ricevimento della merce, non li denunzia al venditore. In merito all’onere della prova della decadenza del compratore dal diritto alla garanzia, deve sottolinearsi però come l’eccezione sollevata dal venditore è tale in senso stretto, cosicché spetta a colui che la invoca di provare i fatti che ne sono a fondamento.

TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13375 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2003
TRA
S. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore sig.S. B.,con sede in (omissis), alla via (omissis),elett.te dom.to in Trani alla via (omissis), rappresentata e difesa dall’Avv. D. C., del Foro di Bari, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-
E
 
D. M., titolare della ditta N. C., con sede in Barletta alla via (omissis), elett.te dom.to in Barletta alla (omissis), presso lo studio dell’Avv. M. D., rappresentato e difeso in virtù di  procura a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento. 
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
                                                           CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/06/2003, la S. s.r.l.  proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.129/2003 emesso in data 19/4/2003, notificato in data 7.5.2003, con il quale il Giudice del Tribunale di Trani sezione distaccata di Barletta, le aveva ingiunto di pagare all’odierna opposta la somma di euro 8.857,10 oltre interessi e spese di procedura quale mancato pagamento di numero due fatture emesse in data 28.67.2002 e 31.7.2002. L’opponente contestava la pretesa fatta valere deducendo, nel merito, l’insussistenza del credito vantato poiché, in virtù della presenza di vizi e difformità della merce acquistata (189 pannelli di retrocamera), per la presenza di un sub-appalto parziale, ed eccepiva l’inadempimento contrattuale dell’appaltatore, nonché avvalersi dell’eccezione di inadempimento e la susseguente riduzione del prezzo di appalto.. Concludeva, pertanto, chiedendo, di revocare, il decreto opposto, accertare, la presenza di vizi e difetti sulla merce venduta, nonché accertare e ridurre la prestazione nella misura del 50% rispetto al valore complessivo della merce, in via riconvenzionale ridurre la prestazione a carico dell’opponente. Con vittoria di spese e competenze di causa.
L’opposto si costituiva mediante  comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/10/2003 richiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e fondava la sua difesa sulla mancanza di riconoscimento da parte dell’opposto dei vizi contestati. Chiedeva, quindi, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito chiedeva il rigetto dell’opposizione poiché infondata in fatto e diritto con conferma integrale dell’opposto decreto, conseguente vittoria di spese.
All’udienza di comparizione del 20/10/2003, il giudicante si riservava, e scioglieva la riserva in data 23.10.2003, con il rigetto della richiesta della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissazione dell’udienza di trattazione, ex art.183 c.p.c., del 16.2.2004.
A tale udienza la causa veniva rinviata per la fase istruttorie, con concessione dei termini di cui all’art.183 5° co. c.p.c.all’udienza del 17/05/2004.
Successivamente rinviava la causa all’udienza istruttoria del 15/11/2004, con concessione dei termini di cui all’art. 184 c.p.c.
A tale udienza venivano ammessi gli interrogatori formali deferiti dalle parti e rinviata la causa per l’espletamento all’udienza del 2/5/2005.
Dopo tale assunzione, il giudicante si riservava, successivamente scioglieva la stessa ammettendo le prove testimoniali richieste dalle parti, e fissando l’udienza del 7.11.2005, per l’assunzione delle dette prove.
Escussi i testi il giudicante si riservava all’udienza del 5.2.2007, e scioglieva la stessa in data 8.2.2007, rigettando la richiesta dell’ammissione della CTU e ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 17/12/2007.
A tale udienza il giudice, il GOT Avv.Nicola Frivoli, tabellarmente competente, introitava la causa per la decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, va considerato che snodo cruciale della presente controversia sia rappresentato dalla prova dell’avvenuta contestazione dei vizi da parte opponente del materiale fornito dalla ditta opposta nei termini di legge.
Ebbene, la cd garanzia per vizi della cosa risulta essere un fondamentale effetto naturale della vendita, consistente in un complesso di conseguenze legali che gravano sul venditore- fornitore per il solo fatto che il medesimo assume un determinato “impegno”, in relazione alla funzione ed al valore della cosa oggetto del diritto.
Si tratta di un vincolo oggettivamente collegato ad un pieno conseguimento dell’effetto traslativo.
Dal combinato disposto degli artt. 1495 e 1511 c.c., emerge che il compratore decade dal suddetto diritto alla garanzia se entro otto giorni dalla scoperta dei vizi, avvenuta nel caso di specie al momento del ricevimento della merce, non li denunzia al venditore.
In merito all’onere della prova della decadenza del compratore dal diritto alla garanzia, deve sottolinearsi però come l’eccezione sollevata dal venditore è tale in senso stretto, cosicché spetta a colui che la invoca di provare i fatti che ne sono a fondamento (cfr Cass. 14/03/1983 n. 1888).
Nel caso di specie dunque risulta essere onere di parte opposta, avendo la stessa sollevato l’eccezione di decadenza, fornire la prova della stessa.
Orbene, ritiene questo giudice che, mentre l’odierna opposta, come si evince dalla documentazione in atti, abbia dimostrato la decadenza dalla predetta garanzia, con la produzione dei d.d.t n.557 del 18.6.2002, d.d.t. n.565 del 20.6.2002 e d.d.t 576 del 24.6.2002, per la fattura n.279/2002, e d.d.t n.678 del 22.7.2002 e d.d.t. n.704 del 27.7.2002, per la fattura 341/2002, tali documenti, tra l’altro, tali documenti tutti sottoscritti e non disconosciuti da parte dell’opponente, lo stesso non abbia fatto la società odierna opponente, dal momento che, una volta fornita la prova della decadenza, spetta al compratore dare la prova contraria, ossia di aver denunziato i vizi in tempo utile.
Deve dunque ritenersi che la S. s..r.l. non ha adempiuto all’onere di provare la tempestiva denuncia dei vizi cui era affetta la merce ricevuta, emergendo dalla documentazione in atti, che è stata inviata una contestazione solo in data 25.7.2002, ben oltre gli otto giorni previsti dalla legge, ovvero dalla consegna della menzionata merce, posto che i citati vizi contestati non era da considerare nell’alveo dei vizi c.d. occulti.
Perciò, ne consegue, che la spiegata domanda riconvenzionale dell’opponente va rigettata, poiché, alla luce delle summenzionate argomentazioni, è infondata in fatto e diritto.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, l’opposizione al decreto ingiuntivo è illegittima e le doglianze di parte opponente sono infondate.
Pertanto l’opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto ed il decreto ingiuntivo n. 129/03, viene qui integralmente confermato e munito di formula esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza.
                                                           P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv.Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla S. s.r.l. contro D. M., titolare della ditta N. C., così provvede:
1)      Rigetta l’opposizione;
2)      Per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 129 del 2003, emesso in data 19/4/2003, dal Tribunale di Trani sezione distaccata di Barletta e lo munisce di formula esecutiva;
3)      Condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposta delle spese della presente procedura che liquida in € 2.515,00 di cui € 15,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre 12,5% art. 14 T.F., CAP e IVA come per legge.
Barletta, lì  13/10/2008
 
IL GIUDICE       
    Avv. Nicola Frivoli