Tribunale di Trani, sezione distaccata Tribunale di Barletta, 18.2.2008, n.42. Dott. Nicola Frivoli
domenica 19 ottobre 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla
Provvisoria esecutività delle sentenza - sentenza di condanna alle spese.
In sede di giudizio di opposizione a precetto, è stato affermato il principio per cui l’art. 282 c.p.c. nella formulazione vigente per effetto della sostituzione operata dall’art. 33 L. n. 353 del 1990, non consente di ritenere che l’efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza e debba dunque affermarsi che dette pronuncie possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge, qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria (come, ad esempio, quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda), tale statuizione, in forza della riferibilità della immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva. Tale principio ha stabilito che la disposizione dell’art. 282 c.p.c., sulla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado si applica in generale a tutte le sentenze, indipendentemente dalla distinzione tra sentenze dichiarative, costitutive o di condanna, e quindi anche alle sentenze che contengono una pronuncia di condanna alle spese, accessoria alla statuizione di rigetto della domanda.