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Sezione di Barletta

 
   
sabato 23 novembre 2024 - ore 15:48
Tribunale di Trani, sezione distaccata Tribunale di Barletta, 16.9.2008, n.240 Dott. Nicola Frivoli
domenica 19 ottobre 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla

Opposione alla esecuzione - Sentenza di condanna al pagamento delle sole spese legali.

Nell’ambito di un opposizione a precetto va rilevato che la disposizione dell’art. 282 c.p.c., sulla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado si applica in generale a tutte le sentenze, indipendentemente dalla distinzione tra sentenze dichiarative, costitutive o di condanna, e quindi anche alle sentenze che contengono una pronuncia di condanna alle spese, accessoria alla statuizione di rigetto della domanda (c.f.r. sent. Trib. di Bari Dott. Di Lalla n. 1743 del 03/07/2007, Trib.Trani 18.2.2008, n.42, entrambe su www.giurisprudenzabarese.it).

TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13732 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006
TRA
F. G., elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio dell’Avv. R. F. dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all’atto di citazione in opposizione a precetto
-OPPONENTE-
E
F. E., elett.te dom.ta in Barletta alla via (omissis), presso e nello studio degli Avv.ti M. R. G. e N. P.  dalle quali rappresentata e difesa giusto procura a margine della comparsa di costituzione.
-OPPOSTO-
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21/12/2006, la sig.ra F. G., proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificato in data 15/12/2006, per l’importo complessivo di € 29.864,91 e successive spese, fondato sulla sentenza n. 284/2006 resa dal Tribunale di Trani, sezione promiscua.
L’opponente contestava la inesistenza del titolo esecutivo e la inidoneità della sentenza menzionata, a costituire titolo esecutivo, secondo il combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c. con conseguente nullità, inefficacia, inammissibilità ed illegittimità dell’atto di precetto. Concludeva chiedendo, quindi, la nullità, l’inefficacia, l’inammissibilità ed illegittimità dell’atto di precetto e l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della F. E.. Con vittoria di spese e competenze di causa. Formulava altresì istanza di sospensione ex art.615 1° comma c.p.c., del titolo posta a base dell’azione intrapresa dalla opposta.
Con comparsa di costituzione del 9.2.2007, si costituiva l’opposta contestando l’avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto; concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Veniva prima fissata udienza di comparizione per affrontare la questione preliminare della menzionata sospensione, con udienza del 9.2.2007, dove il giudicante si riservava sul punto e si riservava e scioglieva la riserva in data 9,3,2007, con il rigetto della richiesta ridetta.
All’udienza di prima comparizione e trattazione, ex art.183 c.p.c., del 16/4/2007, a tale udienza il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 10/3/2008.
A tale udienza il giudicante introitava la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Il motivo principale dell’opposizione è basato sulla carenza di esecutività della sentenza poste a base del precetto opposto in quanto a dire dell’opponente priva di esecutività ex art. 282 c.p.c. Al riguardo va precisato che, ancora oggi, non esiste un orientamento giurisprudenziale e dottrinario univoco e consolidato in ordine alla immediata esecutorietà della condanna alle spese accessoria ad una sentenza di mero accertamento o costitutiva, pur tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale e dottrinario più recente è indirizzato nel ritenere tali sentenze immediatamente esecutive. Infatti, sulla scia di ben fondate critiche provenienti da autorevolissima dottrina, la Suprema Corte sembra aver ormai mutato l’orientamento, affermando il principio per cui “ ancorché l’art. 282 c.p.c. nella formulazione vigente per effetto della sostituzione operata dall’art. 33 L. n. 353 del 1990 non consenta di ritenere che l’efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza e debba dunque affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge ( come accade, ad esempio, nell’art. 421 c..c. ), qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria ( come, ad esempio, quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda ), tale statuizione, in forza della riferibilità della immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva “ ( Cass. sez. III, 10 novembre 2004 n. 21367; Cass. Sez. III, 26/01/2005 n. 1619 ). Tale principio è peraltro stato fatto proprio anche dai Tribunali di Bari e Trani che in recentissime sentenze hanno stabilito che “ la disposizione dell’art. 282 c.p.c., sulla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado si applica in generale a tutte le sentenze, indipendentemente dalla distinzione tra sentenze dichiarative, costitutive o di condanna, e quindi anche alle sentenze che contengono una pronuncia di condanna alle spese, accessoria alla statuizione di rigetto della domanda “ ( c.f.r. sent. Trib. di Bari Dott. Di Lalla n. 1743 del 03/07/2007, Trib.Trani 18.2.2008, n.42, entrambe su www.giurisprudenzabarese.it ).
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, l’opposizione a precetto è illegittima e le doglianze di parte opponente sono infondate.
Pertanto l’opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto ed il precetto confermato.
Con riferimento alle spese processuali, codesto giudicante, in virtù della particolarità delle questioni giuridiche affrontate, ritiene sussistere giusti motivi per una declaratoria di integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv.Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F. G.  contro F. E., così provvede:
1)      Rigetta l’opposizione a precetto;
2)      Per l’effetto conferma il precetto intimato; 
3)      Compensa le spese di lite tra le parti.
Barletta, lì 16/09/2008                                                                    
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli