TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13046 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006
TRA
D. F., elett.te dom.to in Barletta alla (omissis), presso e nello studio dell’Avv. L. M. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso ex art. 615 2° co. c.p.c.
-OPPONENTE-
E
F. R., elett.te dom.to in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio dell’Avv. M.C. C., dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell’atto di precetto.
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione all’esecuzione.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione ritualmente notificato, la sig.ra F. R., creditrice procedente, nei confornti del debitore del D. F., citava quest’ultimo nonché il terzo pignorato (omissis) S.p.A., per mancato versamento per mancato pagamento di assegni di mantenimento maturati dall’1/6/2004 al 30/9/2004, oltre interessi, per la complessiva somma di € 15.420,74, rinveniente da atto di precetto su sentenza, del Tribunale di Trani, per mancato pagamento di assegni di mantenimento maturati dall’1/6/2004 al 30/9/2004. Con ricorso ex art. 615 2° co. c.p.c. depositato in udienza in data 3/12/2004, si costituiva l’odierno opponente contestando l’avversa pretesa per essere la stessa infondata in fatto e diritto, poiché l’intero debito era stato estinto con la vendita di un fondo rustico, in comunione dei beni tra i coniugi; pertanto, previa sospensione del procedimento esecutivo e previa fissazione dell’udienza di comparizione, nel merito dichiararsi l’insussistenza del credito. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All’udienza del 03/12/2004, il giudicante, rinviava al causa all’udenza del 4.2.2005, ove si riservava e, con ordinanza resa fuori udienza in data 23/05/2005, sospendeva l’esecuzione ricorrendo i gravi motivi ex art. 624 c.p.c. e rimetteva le parti per il merito all’udienza del 23/01/2006.
Alla prima udienza di trattazione del 13.2.2006, la causa veniva rinviata a quella istruttoria del 25.9.2006, con assegnazione dei termini di cui all’art.183 5 ° comma c.p.c..
A tale udienza le parti chiedevano l’assegnazione dei termini di cui all’art.184 1° comma, seconda parte c.p.c., per il deposito di memorie istruttorie, e la causa veniva rinviata all’udienza del 21.5.2007, a tale udienza il giudice s riservava e scioglieva la stessa in data 5.6.2007, rigettando le richieste istruttorie e rinviando la causa all’udienza del 17.3.2008, per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 17/03/2008 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente rilevarsi che la fattispecie in esame, così come inquadrata dall’opponente nei propri scritti difensivi, debba essere giuridicamente qualificata come “opposizione all’esecuzione” e dunque la sua disciplina va desunta dall’art. 615 c.p.c. Va infatti rilevato che l’opposizione agli atti esecutivi consiste in una sorta di querela nullitatis volta a contrastare la pretesa che si ritiene ingiustamente esercitata. Essa è diretta a sollevare una questione puramente processuale, impugnandosi con la stessa i singoli atti esecutivi di cui si sostiene la invalidità.
L’opposizione in parola pertanto ricorre nei casi in cui si deduca la irregolarità formale di un presupposto o di un atto del processo, ossia del titolo esecutivo, del precetto, della loro notificazione o di un qualsiasi atto della esecuzione.
Il discrimen fra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi può quindi essere individuata nella circostanza che, nel primo caso, si contesta l’an dell’esecuzione, mentre nel secondo caso, si contesta la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva mediante al deduzione dell’esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva (In tal senso Cass. 14/4/1999 n. 3663 e Cass. 5/7/1999 n. 6936).
Orbene, nel caso de quo, l’opponente contesta il diritto dell’opposta a procedere ad esecuzione forzata in virtù dell’inesistenza del presunto credito vantato dalla sig.ra Fiorentino Rosa, ne consegue che l’opposizione in questione correttamente è stata inquadrata come opposizione all’esecuzione.
Nel merito, deve rilevarsi come il contenuto della opposizione inoltrata dall’odierno opponente, verta esclusivamente su di una presunta insussistenza del credito, atteso che vi è stata la vendita di un fondo rustico, in comunione dei beni, in data 29.7.2002, per l’importo di € 77.500,00.
Tale importo, a dire dell’opponente, era stato già convenuto nel preliminare che i ¾ spettassero all’opposta, quale anticipazione della liquidazione di tre annualità degli alimenti, come stabilito nella sentenza di separazione, pubblicata nel maggio 2002. Il quid della presente opposizione, dunque, consiste e si esaurisce nella prova dell’inesistenza della pretesa creditoria.
Orbene, non può non rilevarsi come la produzione della documentazione in atti, abbia dimostrato l’infondatezza della domanda di parte opponente.
A tal proposito va detto che ai fini decisori, fondamentale risulta la sentenza n. 882/2002 emessa dal Tribunale di Trani, sez.civile, in composizione collegiale, del 30.4.2002-30.5.2002, con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi, posta a base dell’azione esecutiva intentata dalla sig.ra F. R..
Orbene, nulla emerge dal contenuto di tale pronuncia circa l’anticipazione degli alimenti, per circa tre anni, sostenuto dall’opponente, nonostante quanto detto è stato sostenuto dallo stesso nella propria difesa.
Inoltre, anche la produzione documentale, di parte opponente, avvenuta con memoria istruttoria, depositata il 21.2.2007, circa la copia del contratto preliminare, stipulato in data del 3.7.2002, non emerge la circostanza che il versamento dei ¾ dell’importo in favore della sig.ra F. R., sia un’anticipazione di circa tre anni degli alimenti concessi dal sig. D. F., bensì regola la futura stipula del contratto definitivo e null’altro.
Per meglio dire, emerge sì che i ¾ dell’importo ricavato dalla vendita vengono assegnati in favore della F., ma non le ragioni e le causali dell’imputazione (…La parte venditrice dichiara che la somma di Euro cinquantaseimilaottocentodieci/26, sarà incassata dalla signora F. R. mentre la restante somma di Euro ventimilaseicentocinquantotto/28, incassata dal signor D. F.….) . Né, tale circostanza sarebbe potuta essere superata con l’ammissione delle prove orali, visti i limiti sanciti dall’art.2721 c.c..
Risulta quindi palese che la pretesa creditoria avanzata dall’odierna opposta esiste ed è legittima.
Tutto ciò implica che, per le ragioni descritte, l’opposizione all’esecuzione è illegittima e le doglianze di parte opponente sono infondate, oltre che inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata in subordine dall’opponente, poiché, come già ribadito, il giudice del merito di una opposizione all’esecuzione deve accertare l’an dell’esecuzione, non domande riconvenzionali spiegate in subordine, di crediti da accertare, per una eventuale compensazione. In altri termini, il credito o esiste al momento dell’opposizione, oppure non deve essere determinato successivamente. Per quanto, inoltre, concerne la domanda riconvenzionale avanzata da parte opposta, relativa alla condanna dell’opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ritiene questo giudicante non sussistere, nella fattispecie in esame, quell’abuso del diritto d’azione e quel pretestuoso esperimento dell’azione stessa idonei ad integrare la mala fede o la colpa grave nell’ipotesi di iniziativa processuale temeraria.
Ad abundantiam, va inoltre rilevato come costituisca onere della parte istante, nel caso di specie di parte opposta, fornire la prova del danno subito non potendo il Giudice, secondo la giurisprudenza dominante, utilizzare, in sede di liquidazione, mere nozioni di comune esperienza o far ricorso al criterio equitativo ove dagli atti non risultino elementi idonei all’identificazione di tale danno.
Pertanto l’opposizione all’esecuzione, va rigettata per le ragioni ut supra, oltre chè la domanda riconvenzionale dell’opponente va dichiarata inammissibile, nonché la domanda ricovenzionale dell’opposta rigettata.
Con riferimento al regime delle spese processuali ritiene codesto giudice sussistere giusti motivi, per una integrale compensazione delle spese di lite, viste anche le spiegate domande riconvenzionali delle parti non accolte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. F. contro F. R., così provvede:
1) Rigetta l’opposizione all’esecuzione;
2) Dichiara altresì la inammissibilità della domanda riconvenzionale dell’opponente;
3) Rigetta la spiegata domanda ricovenzionale dell’opposta;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barletta, lì 16/9/2008
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli