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Sezione di Barletta

 
   
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Cassazione Penale, sez. IV, sentenza del 15/1/2008 (dep. 23/09/2008) n. 36475
giovedì 25 settembre 2008 - Pubblicazione a cura di Francesco Morelli

Il sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale che non si attivano per verificare la manutenzione delle strade possono essere ritenuti penalmente responsabili degli infortuni dovuti alla presenza di buche sul manto stradale.

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quarta Sezione Penale
 
La Corte composta dai signori magistrati:
CAMPANATO Dott. Graziana Presidente
ZECCA Dott. Gaetanino Consigliere
LICARI Dott. Carlo Consigliere
GALBIATI Dott. Ruggero Consigliere
BLAIOTTA Dott. Rocco Marco Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 15/1/2008 ha pronunziato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.L. difeso dall'Avv.to Candido Bonaventura di fiducia
B.M. difeso dall'Avv.to Arena Letterio di fiducia
avverso sentenza resa da
Tribunale di Messina Sez. distacc. Di Taormina
in esito all'udienza del 30/1112006
parte civile
difesa dall'Avv.to Trantino Vincenzo di fiducia
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita la relazione svolta alla udienza pubblica dal consigliere Dott. Gaetanino Zecca
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febraro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza
udito per le parti civili l'Avv.to Trantino Vincenzo che si riporta alle conclusioni scritte
uditi l'Avv.to Bonaventura Candido per il ricorrente P.L. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nonché l'Avv.to Letterio Arena per il ricorrente Bologna che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
 
Premesso in fatto
Il Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina il 30/11/2006 pronunziava in sede di appello contro sentenza del giudice di pace di Taormina del 21/42006, sentenza con la quale riteneva gli odierni ricorrenti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 590 CP per avere omesso, nelle rispettive qualità di Sindaco di Taormina, titolare di delega assessoriale ai lavori pubblici e di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale adeguati controlli e interventi sulle condizioni di un tratto di via Bandiera, così cagionando a I.N. che inciampava su un dislivello privo di segnalazione ( un tappetino di piastrelle di cm 120x 40) lesioni personali. La sentenza di appello confermava così la sentenza di condanna già pronunziata in primo grado.
Contro così fatto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il P.L. e il B.M. al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
All'udienza pubblica del 15/1/2008 , la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito, ha deciso il ricorso proposto .
 
Ritenuto in diritto
II ricorso del B.M., all'epoca dei fatti Sindaco di Taormina con delega assessoriale ai lavori pubblici, denunzia:
1)violazione dell'art. 606 co 1 lett e) cpp in relazione all'art. 590 cp; mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza risultante dal testo della stessa e dagli atti già indicati in appello.
In particolare sottolinea contraddizioni nella individuazione del colore delle piastrelle tappetino; nega il carattere di insidia, evidenzia la scarsa attenzione della parte lesa che non camminava con la necessaria attenzione
2)violazione dell'art. 606 lett b) ed e) cpp in relazione agli artt. 40, 42 e 590 cp; violazione di legge e mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dal motivo di gravame. Il ricorrente in particolare afferma di non essere mai stato informato della condizione di quella strada nega un obbligo del sindaco di perlustrare le strade
Il ricorso del P.L., Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale di Taormina all'epoca dei fatti, denunzia:
violazione dell'art. 606 lett b) ed e) cpp., in relazione agli artt. 40 42, 590c.p. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza e dai motivi di appello del ricorrente. In particolare il ricorrente nega di essere stato informato dello stato della strada, come egualmente nega di avere un obbligo di perlustrazione delle strade
ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
La motivazione impugnata da' ragionata contezza del fatto che la caduta e le conseguenti lesioni della parte offesa siano state cagionate da un dislivello creato da una sorta di tappeto di mattonelle posto davanti a un pubblico esercizio ma sulla pubblica via e precisamente sulla scalinata di via Fili Bandiera. La motivazione ha avuto cura di riportare circostanze relative alla solidità e alla tenuta delle calzature senza tacchi indossate dalla parte lesa, alle condizioni di luce al momento del fatto, alla instabilità dell'improprio zerbino, alla circostanza che altre persone fossero cadute nello stesso luogo e che il tappeto di piastrelle fosse stato rimosso dopo l'incidente.
La motivazione impugnata correttamente ha ritenuto di affermare la responsabilità dei due imputati per causa della loro qualità. Invero la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi della amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini, situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali. Non è certo richiesto né al sindaco, né al Responsabile dell'Ufficio tecnico di effettuare perlustrazioni o ronde di sorta, ma è sicuramente doveroso il loro attivarsi per avere attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati o comunque segnalati.
Quanto alla asserita disattenzione o imprudenza della viandante si tratta di tesi alternativa in fatto totalmente incompatibile con la ricostruzione ragionatamente operata dalla sentenza impugnata, smentita dalle precise ricognizioni della dinamica dei fatti e dello stato dei luoghi effettuate in sentenza e in ogni caso non suscettibile di provocare nel giudizio di legittimità un ulteriore fase di giudizio sui fatti.
Tutti i motivi di censura risultano per le ragioni fin qui esposte infondati e i ricorrenti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione in favore della parte civile, costituita anche in questa fase processuale, delle spese sostenute per questo grado in ragione di € 2.000,00 oltre spese generali al 12,50%, Iva e CPA nella misura di legge.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione alla parte civile delle spese di questo grado di giudizio liquidate in, € 2.000,00 oltre spese generali al 12,50%, IVA e CPA nella misura di legge.