giovedì 18 settembre 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla
Risarcimento del danno ex art. 2043 e 2051 c.c. - Responsabilità della P.A. - onere della prova
Nel corso di un giudizio per il risarcimento dei danni per la responsabilità del Comune, ex artt.2043 c.c. e 2051 c.c., se l’istante ha subito un danno per la diminuita capacità lavorativa, però non ha fornito documentazione idonea a consentire di quantificare tale danno, facendo riferimento alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, il giudice di merito, nel procedere alla liquidazione del danno futuro, può far ricorso alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922 oppure ricorrere alle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 trattandosi di criteri (peraltro integrabili tra loro) non tassativi e costituendo tale scelta un giudizio di merito che, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. III 29/02/2008 n. 5505; Cass. 13/01/2005 n. 572; Cass. 19/08/2003 n.12124 ).
Alla luce di quanto innanzi detto, il danno per la diminuita capacità lavorativa va quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. per ristorare secondo equità, la vittima del danno che pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provare il preciso ammontare (in tal senso. Cass. I Sez. 18/10/1984 n. 5259 ).
TRIBUNALE CIVILE DI TRANI
Sede distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2003
TRA
S. R., elettivamente domiciliata in Barletta alla via (omissis) presso e nello studio degli Avv.ti C. R. e V. B. che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all’atto di citazione
-ATTRICE-
E
COMUNE DI BARLETTA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Barletta presso la sede della residenza municipale e rappresentato e difeso dall’Avv. R. M. D. in virtù di determinazione dirigenziale del 20/02/2003 n. 256 giusto mandato a margine della comparsa di risposta
-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 09/01/2003, la sig.ra S. R., conveniva in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il Comune di Barletta in persona del Sindaco pro tempore al fine di sentirlo dichiarare responsabile dell’evento dannoso occorso all’attrice in data 17/05/2002, e per l’effetto sentirlo condannare al pagamento, in favore di quest’ultima, della complessiva somma di € 22.732,82 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell’evento verificatosi in data 17/05/2002 alle ore 8,00 circa in Barletta allorquando l’odierna attrice, mentre si accingeva a scendere i tre gradini posti all’imbocco del vico Rue Chiusa, cadeva rovinosamente al suolo a causa del dislivello esistente tra il primo dei tre gradini e il piano di calpestio riportando una “frattura metaepifisaria distale del radio e frattura dello stiloide ulnare destro”. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/03/2003 si costituiva il Comune di Barletta impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto e diritto; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda, in via subordinata, in caso di responsabilità imputarla in misura concorsuale all’attrice. Con vittoria delle spese di causa.
All’udienza del 25/03/2003 il giudicante rinviava la causa per la trattazione all’udienza del 04/11/2003.
Successivamente la causa veniva rinviata per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c.
Articolati i mezzi istruttori, il giudicante ammetteva le prove orali che venivano assunte alle udienze successive e, successivamente veniva ammessa C.T.U. al fine di svolgere un’indagine medica volta a quantificare le conseguenze dannose del sinistro di cui è causa e C.T.U. tecnica per la verifica dello stato dei luoghi. La causa veniva rinviata all’udienza del 13/10/2006 per il giuramento e la formulazione dei quesiti.
A seguito del deposito delle relazioni peritali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 10/03/2008.
A tale udienza, il giudicante introitava la causa per la decisione con concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, in merito all’an, ritiene questo giudice che le difese svolte in corso di giudizio nonché la documentazione prodotta in atti, facciano emergere la fondatezza della pretesa di parte attrice.
La quaestio juris sottoposta all’attenzione di codesto Tribunale verte sull’affermazione di responsabilità della pubblica amministrazione fondata sull’applicabilità della disciplina apprestata dall’art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali o patrimoniali di proprietà dell’Ente pubblico, la cui notevole estensione, e le generalizzate modalità di uso, rendono difficoltoso un continuo ed efficace controllo di vigilanza da parte dell’Ente, volto a garantire costantemente l’efficienza della res publica al fine di impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti siano essi abituali o occasionali.
Orbene, l’applicazione dell’art. 2051 c.c. comporta ex lege una presunzione di colpa a carico del soggetto onerato della custodia della res in tal modo esonerando il danneggiato dal dover dimostrare l’elemento soggettivo- che invece l’art. 2043 c.c. richiede espressamente per l’affermazione di responsabilità del danneggiante fondata sul principio del neminem laedere – salva la prova liberatoria attraverso l’allegazione del caso fortuito gravante sul medesimo custode. Di contro l’inapplicabilità della presunzione ex art. 2051 c.c. può eventualmente condurre all’operatività dei criteri di responsabilità fondati sull’art. 2043 c.c. che- invertendo l’onus probandi, ponendolo a carico del danneggiato- nella fattispecie, richiede la prova della presenza di un’insidia o trabocchetto.
Alla luce di quanto innanzi detto, la pubblica amministrazione per essere considerata esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver espletato tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, al fine di poter concludere che la situazione di pericolo si è verificata in via del tutto imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto assolvimento degli obblighi di custodia. Ne consegue che vi è responsabilità sancita dall’art. 2051 c.c. qualora l’Ente investito della custodia abbia omesso di vigilare sulla res pubblica al fine di impedire l’insorgenza di possibili eventi dannosi a carico della generalità degli utenti.
Per meglio dire la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dallo stesso danneggiante.
Nel caso di specie, dagli atti di causa non è emerso alcun particolare evento che possa far ritenere realizzatasi la ricorrenza di un caso fortuito sì da interrompere la sequenza fatto-evento-responsabilità, quindi va affermata la responsabilità del Comune convenuto con riferimento al danno subito dall’attrice in occasione del fatto di cui è causa.
Con riferimento al quantum, e, in virtù delle conclusioni a cui è giunto il Dott. S. S., consulente d’ufficio ritiene, codesto giudicante, che per lesioni riportate dalla sig.ra S. R., può riconoscersi in capo all’attrice la ricorrenza di postumi invalidanti nella misura del 7% a titolo di danno biologico per un ammontare complessivo di euro 6.961,75 così come previsto dalle nuove tabelle delle micropermanenti, le uniche applicabili nel caso de quo, la somma di € 1.200,00 ( € 40,00x30) a titolo di invalidità temporanea totale, € 600,00 (€ 20,00x 30) a titolo di invalidità temporanea parziale. Spetta, inoltre all’attrice, il danno per la diminuita capacità lavorativa stimata dal C.T.U. nella misura del 3% e quantificato, in via equitativa, in € 1.500,00. Il presente giudicante ritiene che parte attrice abbia, nel presente giudizio, subito un danno per la diminuita capacità lavorativa stimata dal C.T.U. nella misura del 3% pur tuttavia parte attrice non ha fornito documentazione idonea a consentire di quantificare tale danno facendo riferimento alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “ nel procedere alla liquidazione del danno futuro il giudice di merito può far ricorso alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922 oppure ricorrere alle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 trattandosi di criteri (peraltro integrabili tra loro) non tassativi e costituendo tale scelta un giudizio di merito che, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità” (Cass. Civ. Sez. III 29/02/2008 n. 5505; Cass. 13/01/2005 n. 572; Cass. 19/08/2003 n.12124 ).
Alla luce di quanto innanzi detto, il danno per la diminuita capacità lavorativa va quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. per “ ristorare secondo equità, la vittima del danno che pur avendolo certamente subito, sia nella ragionevole impossibilità di provare il preciso ammontare “ ( c.f.r. Cass. I Sez. 18/10/1984 n. 5259 ).
La liquidazione del danno secondo equità è, peraltro, l’unica forma possibile di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità “ sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico” ( c.f.r. Cass. sent. n. 8827/2003; Cass. Civ. n. 20324 del 20/10/2005; Cass. Civ. sez. III 07/11/2003 N. 16716 )
Spetta, inoltre il danno morale che pare equo determinare nella misura di 1/3 dell’intero danno subito dall’attrice per un totale di € 3.000,00. A ciò va aggiunto il risarcimento per le spese mediche sostenute ritenute congrue dal C.T.U. e quantificate in € 202,82.
Non può essere accolta la richiesta formulata da parte attrice di risarcimento del danno esistenziale in quanto tardivamente proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni.
In definitiva all’attrice va riconosciuto un risarcimento danni di € 13.464,57. Oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda sino al soddisfo
Alla luce di tutto quanto innanzi precisato, codesto giudicante ritiene la domanda attrice legittima pertanto va integralmente accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
Pone, altresì, a carico del Comune convenuto le spese delle CTU.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. R. contro il Comune di Barletta in persona del Sindaco pro tempore, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice;
2) Per l’effetto, dichiara il Comune di Barletta responsabile delle lesioni e dei danni cagionati alla sig.ra S. R.;
3) Condanna il Comune di Barletta al risarcimento dei danni fisici in favore della sig.ra S. R., per un importo complessivo di euro € 13.464,57 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda sino al soddisfo ;
4) Pone, altresì, a carico del Comune convenuto, le spese delle CTU liquidate con decreto del 27/11/2006 e del 18/12/2006;
5) Condanna il Comune convenuto, al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese della presente procedura che liquida in € 2.663,46 di cui € 163,46 per esborsi, € 1.000,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge.
Barletta, lì 28/07/2008
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli