sabato 29 marzo 2008 - Pubblicazione a cura di Luigi Piazzolla
Locazione - sfratto per morosità - oneri condominiali
Nel corso di un giudizio di merito per sfratto per morosità, il giudice deve ritenere fondamentale, ai fini decisori, nel valutare la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art.1455 c.c., per quanto attiene agli oneri condominiali, far riferimento a quanto disciplinato dal dettato normativo di cui all’art. 9 c. 3 della L. 392/78 in virtù del quale il conduttore è obbligato a corrispondere i detti oneri condominiali entro due mesi dalla richiesta ed entro tale termine è tenuto ad esercitare il suo diritto mirato ad ottenere la indicazione specifica delle spese accessorie con i conseguenti criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che in caso di mancato esercizio di tale diritto nel termine prescritto dalla legge, il conduttore deve ritenersi in mora senza che lo stesso possa più addurre, a giustificare il mancato pagamento, il fatto che la richiesta di pagamento non era accompagnata dalla indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sede Distaccata di Barletta
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, Sede Distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 13512 del ruolo generale relativo all’anno 2004,posta in deliberazione all’udienza del 29/02/2008,
TRA
D.P. G., elettivamente domiciliato in Andria alla via XXX, presso lo studio dell’Avv. M. C. dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della memoria di costituzione
-RICORRENTE-
E
D.P.DI L. D. & C. S.N.C. ora P. C. s.a.s. di L. D. e C., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Barletta alla via XXX, presso lo studio dell’Avv. B. C., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla copia notificata dello sfratto per morosità
-RESISTENTE-
Oggetto: Merito sfratto per morosità
CONCLUSIONI:Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 06/02/2004 il sig. D.P. G., in qualità di proprietario dell’immobile locato ad uso commerciale, sito in Barletta tra la via XXX e la via XXX piano terra, intimava sfratto per morosità alla ditta D. P. di L. D. e C. s.n.c. in persona del suo l.r. sig. L. D., in virtù del mancato pagamento delle spese condominiali per il complessivo importo di € 523,33. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/04/2004, si costituiva l’odierna ricorrente contestando l’avversa domanda per essere la stessa infondata in fatto e diritto Eccepiva l’inammissibilità della domanda proposta ed in subordine il rigetto delle avverse domande. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All’udienza del 05/04/2004 il giudicante si riservava e, con ordinanza resa in data 08/04/2004, non convalidava lo sfratto per morosità e rigettava la richiesta di emissione dell’ordinanza di provvisorio rilascio. Disponeva la trasformazione del rito da ordinario a speciale e fissava l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.
A tale udienza la causa veniva rinviata per il tentativo di bonario componimento.
Successivamente venivano ammesse le prove orali.
Espletata l’attività istruttoria, all’udienza del 28/09/2007 la causa veniva rinviata per la discussione e decisione concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusive.
La causa è stata istruita sia oralmente sia con produzione documentale.
All’udienza del 29/02/2008 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione in atti, nonché dall’attività istruttoria espleta nel presente giudizio, risulta che al conduttore non risulta essere stata formulata alcuna richiesta del pagamento delle spese condominiali.
Questo giudice, ritiene fondamentale ai fini decisori far riferimento a quanto disciplinato dal dettato normativo di cui all’art. 9 c. 3 della L. 392/78 in virtù del quale il conduttore è obbligato a corrispondere gli oneri condominiali entro due mesi dalla richiesta ed entro tale termine è tenuto ad esercitare il suo diritto mirato ad ottenere la indicazione specifica delle spese accessorie con i conseguenti criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che in caso di mancato esercizio di tale diritto nel termine prescritto dalla legge, il conduttore deve ritenersi in mora senza che lo stesso possa più addurre, a giustificare il mancato pagamento, il fatto che la richiesta di pagamento non era accompagnata dalla indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione ( c.f.r. C.d.A. Reggio Calabria 28/01/2003 ).
Orbene, all’udienza del 28/09/2007, l’amministratrice condominiale ha affermato che alla società odierna resistente non furono mai chiesti gli oneri condominiali e che mai furono inviati solleciti di pagamento. Non risulta, tantomeno provato che tali solleciti furono rivolti all’intimata dal proprietario.
Peraltro l’inesistenza di qualsiasi esposizione debitoria da parte della società resistente viene confermata ancora una volta dall’amministratrice condominiale la quale ha confermato che la conduttrice vantava, come da consuntivo 2003, un credito di € 218,38 per oneri condominiali versati in eccedenza al condominio.
Da ultimo va sostenuto che in ordine alla gravità dell’inadempimento finalizzata al risoluzione del rapporto locatizio, non può trovare accoglimento l’art. 5 della legge 27/07/1978 n. 392 in quanto il caso de quo verte su un contratto di locazione ad uso non abitativo e come tale la gravità dell’inadempimento va valutata con riferimento ai criteri di cui all’art. 1455 c.c. (c.f.r. Cass. Sez. III 22/10/2002 n. 14903; Cass. 29/11/1994 n. 10202).
Per i motivi innanzi precisati, la domanda del ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, sede distaccata di Barletta, Avv. Nicola Frivoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D. P. G. nei confronti di D. P. di L. D. e C. s.n.c. ora “ P. C. s.a.s. di L. D. e C. “in persona del suo l.r.p.t., così provvede:
1) Rigetta la domanda dell’intimante;
2) condanna l’intimante al pagamento in favore dell’intimato delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.012,05, di cui € 12,05 per esborsi, € 800,00 per diritti e € 1.200,00 per onorari, oltre spese 12,50% ex art 14 T.F., IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Barletta, lì 29/02/2008
IL GIUDICE
Avv. Nicola Frivoli