giovedì 4 settembre 2008 - Pubblicazione a cura di
Dies a quo per l'impugnazione della variante al p.r.g.;Istruttoria per la realizzazione della variante ed onere di motivazione, indennizzo a fronte di reiterazione del vincolo
N. 02026/2008 REG.SEN.
N. 01236/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2006, proposto da:
M. e M., rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Merlo, con domicilio eletto presso P.Garofalo in Bari, alla via Napoli n.230;
contro
Comune di Sannicandro di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Violi, con domicilio eletto presso Angelo Violi in Bari, via Manzoni, 1; Regione Puglia;
per l'annullamento
-della Variante Generale al P.R.G. del comune di Sannicandro, adottata con delibera del Commissario ad acta n.1 del 2001, approvata con prescrizioni e condizioni con delibera della G.R. n.2117 del 29.12.2004, prescrizioni recepite con delibera di C.C. n.22 del 19.4.2005 e definitivamente approvato con delibera di G.R. n.1798 del 6.12.2005, nella parte in cui prevede l’imposizione di vincolo per la realizzazione di strada pubblica sulla proprietà dei ricorrenti;
-nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicandro di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2008 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.-Con deliberazione di Giunta regionale n.1798 del 6.12.2005, pubblicata sul B.U.R. in data 28.12.2005, è stato approvato in via definitiva il nuovo piano regolatore generale del Comune di Sannicandro di Bari.
In particolare, l’area di proprietà degli odierni ricorrenti, pertinenziale a fabbricato per civile abitazione e tipizzata nel precedente p.r.g. parte a zona “di completamento” (mq.156), parte a zona di espansione (mq.20) e parte a nuova strada di P.R.G. (q.170), è stata ridestinata a strada.
Gli interessati, pertanto, hanno proposto gravame con il ricorso in epigrafe.
Il Comune resistente si è costituito in giudizio con atto in data 27.7.2006, chiedendo la reiezione del ricorso; ha poi articolato le proprie eccezioni –tra cui quella di irricevibilità- nella memoria dell’11.4.2008.
All’udienza del 23 aprile 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione
2.-Va in via preliminare esaminata l’eccezione di irricevibilità formulata dall’amministrazione resistente.
Sostiene invero la difesa del comune che il ricorso in epigrafe, notificato il 13 giugno 2006, sarebbe tardivo sia che si prenda in considerazione la pubblicazione dell’avviso di deposito presso gli uffici comunali aderendo all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria n.2 dell’8.5.1996, sia che si ritenga di individuare il dies a quo nella data di pubblicazione della delibera di approvazione nella Gazzetta ufficiale.
La variante sarebbe stata depositata presso il Comune già in data 17 febbraio 2006, giusta avviso di pari data; nonchè pubblicata sul B.U.R. in data 28.12.2005 e sulla G.U. n.61 del 14.3.2006.
L’eccezione non può, tuttavia, essere condivisa.
L’avviso di deposito del piano presso gli uffici comunali è stato affisso all’albo pretorio dal 27 febbraio al 18 aprile 2006, come ultima formalità di pubblicazione, giusta certificazione apposta in calce alla copia dell’avviso stesso versata in atti dalla difesa dell’amministrazione resistente in data 26 novembre 2007.
Poiché lo scopo di tale forma di pubblicità è proprio quello di rendere conoscibili agli interessati gli atti procedimentali, deve ritenersi che il termine di impugnazione cominci a decorrere dall’ultimo giorno di affissione, salva la prova che la piena conoscenza sia stata acquisita in un momento precedente.
Nella specie tale prova non è stata fornita, sicchè il termine di impugnazione è spirato il 17 giugno 2006, dovendo il dies a quo essere individuato nel 18 aprile precedente.
Ed invero, tale forma di pubblicità è espressamente prevista dall’art.16 della l.r. n.16/1980 e per costante giurisprudenza il termine per proporre gravame inizia a decorrere dall’avvenuto espletamento di tutte le formalità di pubblicazione (cfr. C.d.S., IV, 21.8.2006, n.4858; cfr. inoltre Tar Lazio, Roma. II, 19.7.2002, n.6506 e tar Lombardia, Brescia, 1.12.2004, n.1743).
3.-Veniamo, dunque, al merito della vicenda.
3.1.- Con il primo motivo di gravame i ricorrenti deducono l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto.
Asseriscono, invero, che l’imposizione del vincolo a strada sia dipeso da una errata rappresentazione dello stato dei luoghi, quale emergerebbe dagli allegati D02, D03.1 e D04.
Risulterebbe da questi che il prolungamento di via Massimo D’Azeglio al di là dell’intersezione con via Pirandello sarebbe stato realizzato in epoca anteriore alla redazione della bozza di P.R.G.; liddove a tutt’oggi via D’Azeglio terminerebbe all’intersezione con via Pirendello e l’area ove insisterebbe il prolungamento sarebbe ancora di proprietà dei ricorrenti che utilizzerebbero il passo carrabile di via Pirandello n.17 per accedervi.
Con il secondo e il terzo motivo, poi, censurano la reiterazione del vincolo sotto il profilo –rispettivamente- della mancata previsione di indennizzo e del difetto di motivazione.
Con il quarto motivo riformulano tale ultima censura con riferimento alla porzione di suolo precedentemente tipizzata come edificabile considerato che, secondo le asserzioni dei ricorrenti supportate dal certificato di destinazione urbanistica versato in atti (cfr. all. al doc. 3 del deposito in data 14.7.2006), nello strumento urbanistico generale previgente l’area in discorso era destinata solo in parte a strada; per l’estensione residua parte a zona di completamento e parte a zona di espansione.
3.2.-Orbene, in relazione all’onere di motivazione delle scelte urbanistiche deve -sul piano generale- osservarsi quanto segue.
In linea di principio la giurisprudenza ha chiarito, con orientamento costante, che l’onere motivazionale in materia di pianificazione urbanistica deve ritenersi assolto con riferimento alle linee guida illustrate nella relazione generale allo strumento urbanistico; salvo che in presenza di particolari condizioni che consentano di configurare in capo al privato situazioni di aspettativa qualificata ovvero impongano allo stesso sacrifici di particolare entità.
In tali fattispecie devono farsi rientrare le ipotesi di reiterazione dei vincoli urbanistici, specie quando colpiscano aree rese di fatto inedificabili ben oltre il termine quinquennale consentito dalla legge, assoggettate medio tempore al penalizzante regime delle cd. “zone bianche”. Sull’obbligo di un puntuale obbligo di motivazione in tali evenienze dispone espressamente l’art.9 del D.P.R. n.327/01, recependo i risultati cui era pervenuta la giurisprudenza precedente.
3.3.- Nella specie il vincolo imposto dal nuovo strumento urbanistico viene ad incidere su di un’area in precedenza parzialmente edificabile e parzialmente già vincolata a strada.
Nella misura in cui le nuove previsioni rinnovano la precedente destinazione vincolistica, non può allora dubitarsi dell’insufficienza della motivazione espressa nella relazione generale al nuovo piano con riferimento alla strutturazione della viabilità, che la difesa dell’Amministrazione riporta nella memoria e che qui di seguito si trascrive: nell’obiettivo generale di “razionalizzazione della viabilità urbana, nel centro urbanizzato e nelle aree di nuova espansione” la variante “identifica tracciati preferenziali che, per caratteristiche delle reti stradali, integrati in modo opportuno con la realizzazione di nuovi tronchi di ridotta estensione, consentono di gerarchizzare l’intera rete rendendo più fluida la circolazione veicolare” Cfr. pag.5).
E’ fin troppo evidente che tali generalissime linea guida non possano giustificare la scelta dell’ubicazione in concreto di un percorso stradale proprio sull’area di proprietà dei ricorrenti, già interessate da analogo vincolo rimasto per lungo tempo inattuato. Ed invero, pur ponendosi nell’ottica della funzione sociale della proprietà privata di cui all’art.42 costituzione, la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione preposta alla funzione di pianificazione del territorio dovrà pur sempre essere esercitata nel rispetto dei principi di cui all’art.1 della legge n.241/90, in attuazione di altra disposizione costituzionale: l’art.97.
Il rispetto dei principi di efficacia e proporzionalità involge una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione agli obiettivi di pubblico interesse da raggiungere; nel caso dell’urbanistica l’interesse ad un corretto ed ordinato sviluppo edilizio.
In particolare, il vincolo urbanistico deve qualificarsi come la destinazione che -sostanzialmente- sottrae ad un’area la naturale vocazione edificatoria; sicchè, qualora in sede di pianificazione dell’edificabilità dei suoli, si opti per una soluzione particolarmente penalizzante delle aspettative dei privati proprietari, l’Amministrazione dovrà dar conto delle ragioni che hanno indotto la scelta.
Di contro, ai proprietari delle aree già incise da una disciplina vincolistica, alle quali venga nuovamente negata la piena esplicazione della naturale vocazione edificatoria, deve riconoscersi la legittima aspettativa ad una congrua motivazione delle scelte operate. E questo non solo nell’ottica dei principi di rilievo costituzionale codificati negli artt.42 e 97, come attuati dal legislatore ordinario, bensì anche in ossequio ad altro rilevante principio di valenza costituzionale: quello di effettività della tutela giurisdizionale.
Ove diversamente interpretato, l’impianto normativo esaminato risulterebbe incostituzionale sotto molteplici profili.
Il terzo motivo di ricorso deve, pertanto, ritenersi fondato.
3.4.-Analogamente va accolto il secondo motivo di gravame con il quale si lamenta la mancata previsione di indennizzo a fronte della reiterazione della disciplina vincolistica. In tal senso si sono espressi sia la Corte costituzionale con la nota sentenza n.179/99, sia il Consiglio di Stato a partire dall’Adunanza plenaria n.24/1999.
La mancata previsione di adeguato indennizzo in favore del proprietario determina l’illegittimità del provvedimento di pianificazione urbanistica adottato giacché l’indennizzo assolve alla funzione di ristorare il proprietario del bene per il limitato godimento dello stesso.
Né può condividersi l’eccezione formulata dalla difesa dell’amministrazione secondo cui la penalizzazione imposta con la nuova disciplina vincolistica non supererebbe il limite della normale tollerabilità sebbene per sua stessa ammissione ripropone un vincolo imposto nel lontano 1973.
La circostanza che non sia mai stato medio tempore reiterato con formale provvedimento non esclude che l’intervenuta decadenza della disciplina originaria abbia comportato per il lungo tempo intercorso l’assoggettamento dell’area in questione ad un regime di inedificabilità di fatto (quello delle cd. zone bianche). Il vincolo originario colpiva la metà dell’intera area; le nuove previsioni riguardano oltre un terzo dell’area stessa.
4.-Pertanto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Bari, Sez.III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti gravati per la parte impugnata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO