giovedì 4 settembre 2008 - Pubblicazione a cura di
Illegittimità del silenzio in materia di lavoro subordinato relativo al decreto flussi 2007
N. 02035/2008 REG.SEN.
N. 00818/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 818 del 2008, proposto da:
G., rappresentato e difeso dall'avv. M. F., con domicilio eletto presso avv. G. S. in Bari, (omissis);
contro
U.T.G. - Prefettura di Bari in persona del Prefetto p.t., Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del silenzio - inadempimento formatosi sulla richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal sig. C. G. in via telematica in data 15.12.2007 ore 08:01 ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30.10.2007 - decreto flussi 2007, seguita da diffida notificata con racc. a.r. del 07.05.2008 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bari in persona del Prefetto p.t.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con istanza del 15.12.2007, ore 8.01 il ricorrente presentava richiesta di nulla osta al lavoro domestico in favore del lavoratore G., cittadino albanese. La domanda veniva presentata nei termini e secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 30.10.2007.
Non avendo ottenuto riscontro nei termini di cui all’art. 22 comma 5 d.lgs 286/1998, l’istante provvedeva a diffidare l’ufficio territoriale del governo di Bari a mezzo racc. a.r. spedita il 29.04.2008 e ricevuta il 7.5.2008. L’amministrazione non ha ancora provveduto sull’istanza.
Il ricorrente deduce un unico motivo in diritto:
violazione dell’art. 22 comma 5 del d.lgs 286 del 1998 e degli artt. 30 comma 2, 30 bis comma 9 d.p.r. 394 del 1999, violazione degli artt. 2 e 3 L. 241 del 1990 per violazione dell’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, violazione dell’obbligo di motivazione, violazione dell’art. 24 Costituzione.
Si costituivano il Ministero dell’interno e la Prefettura di Bari chiedendo il rigetto della domanda proposta.
Alla camera di consiglio del 10.07.2008 la causa veniva rinviata al 24.07.2008 per consentire alla difesa del ricorrente di esaminare la documentazione prodotta dall’ avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 24.07.2008, uditi i difensori delle parti presenti, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare deve essere evidenziato che ai sensi dell’art. 22 comma 5 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio”.
Si è quindi in presenza di una attività che deve concludersi con un provvedimento espresso.
In quest’ambito, in considerazione del complesso di elementi e requisiti che l’amministrazione deve acquisire e valutare, l’esame della fondatezza della pretesa può condurre solo alla declaratoria dell’obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice.
Nel caso di specie, deve rilevarsi:
- che il ricorrente ha presentato richiesta di nulla osta al lavoro domestico in favore del lavoratore Gjata Lulzim, cittadino albanese;
- che detta domanda è stata ricevuta dall’amministrazione;
- che ai sensi dell’art. 22 comma 5 del d.lgs. 286/98, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento decisorio sull’istanza entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda;
- che sono trascorsi circa sette mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del ricorrente senza che l’amministrazione abbia adottato alcun provvedimento decisorio.
Ritiene quindi il collegio che il silenzio prestato dall’amministrazione sia illegittimo.
Pertanto, il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere sulla domanda del ricorrente e fissa il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto ordina alla Prefettura di Bari di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal ricorrente, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione.
Condanna la Prefettura di Bari al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento/00) da distrarsi in favore del difensore del ricorrente anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24/07/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Luca Cestaro, Referendario
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO